Com’è noto dal 24 novembre 2021 è operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS). Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.
Tra i requisiti per l’iscrizione merita specifica attenzione l’obbligo di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle entrate, anche per gli enti privi di personalità giuridica, requisito non previsto espressamente dal codice del Terzo settore ma introdotto dal decreto Runts. Inoltre, per gli enti già costituiti ma che non siano in grado di produrre l’atto costitutivo (ad esempio nel caso in cui sia stato smarrito), è prevista la possibilità di dichiararne l’insussistenza o l’irrecuperabilità tramite autocertificazione.
L’iscrizione è gratuita, ad esclusione dell’eventuale pagamento dell’imposta di bollo e di registro sulla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.
Gli enti non iscritti nei precedenti registri del volontariato e della promozione sociale e che quindi non sono oggetto di trasmigrazione, possono chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE (del legale rappresentante) alle apposite funzioni del “Front Office”. Non sono coinvolti nella procedura di trasmigrazione le associazioni iscritte negli elenchi regionali di volontariato di protezione civile.
Si ricorda che ogni ente che desideri ottenere l’iscrizione al Runts deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e della firma digitale collegata: questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche.
In merito al procedimento di iscrizione (art. 8 del decreto Runts), nello “schema” che segue sono elencate le diverse tipologie di Ets che presentano la domanda di iscrizione e la modulistica richiesta.