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5 per mille 2024, le istruzioni per iscriversi

5 per mille 2024, le istruzioni per iscriversi

In vista della scadenza del 10 aprile, un approfondimento per gli enti del Terzo settore, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche completo di vademecum operativo e tre mappe concettuali per orientarsi tra elenchi e adempimenti   Nei giorni scorsi è stata aperta la possibilità di presentare domanda per l’iscrizione […]

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21 marzo, ore 17:00. Focus online “5 per mille: come accedere al contributo”

21 marzo, ore 17:00. Focus online “5 per mille: come accedere al contributo”

Cantiere Terzo Settore, Forum e CSVnet organizza per giovedì 21 marzo alle ore 17 un breve focus online per fare chiarezza sugli aspetti chiave del 5×1000. Nel corso del webinar saranno inoltre presentate le funzioni del potente modulo di gestione 5×1000 di VERIF!CO, il software gestionale della rete dei Centri di Servizio peer il Volontariato italiani dedicato […]

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5 per mille, avvisi su pagamenti e Onlus

5 per mille, avvisi su pagamenti e Onlus

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ricorda agli enti interessati che per ricevere il beneficio relativo al 2022 è necessario inserire l’Iban nel registro unico nazionale del Terzo settore e che le Onlus transitate in corso d’anno mantengono l’iscrizione per il 2023 Nei giorni scorsi il Ministero del […]

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5 per mille 2023, aggiornato l’elenco degli ammessi ed esclusi

5 per mille 2023, aggiornato l’elenco degli ammessi ed esclusi

Il Ministero del Lavoro con un decreto direttoriale ha pubblicato i soggetti che potranno accedere al beneficio e specificato che i dati saranno ulteriormente rinnovati nella seconda metà del mese di gennaio 2024 Lo scorso 28 dicembre 2023 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato pubblicato l’avviso […]

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5 per mille 2021 al Terzo settore, come rendicontare i contributi?

5 per mille 2021 al Terzo settore, come rendicontare i contributi?

Il 16 dicembre la prima scadenza per la redazione del rendiconto e la relazione illustrativa per gli enti che hanno ricevuto il contributo nella stessa data dell’anno precedente. Le scadenze, le modalità, la possibilità di accantonare e la comunicazione dei dati Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati […]

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5 per mille, ultima chiamata per enti del Terzo settore e Onlus

5 per mille, ultima chiamata per enti del Terzo settore e Onlus

Gli enti che non sono iscritti nell’elenco permanete e che  non hanno presentato domanda di iscrizione per il 2023, hanno tempo fino al 2 ottobre per completare la richiesta versando una sanzione pari a 250 euro. Il 2 ottobre prossimo è il termine per regolarizzare l’iscrizione al 5 per mille […]

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Il 5x1000

Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte comunque dovute sui redditi nell'anno precedente.

Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.

L'istituto del 5 per mille è stato regolarmente rifinanziato negli anni successivi, mentre con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate specifiche disposizioni riguardanti il riparto e la corresponsione delle somme e la loro rendicontazione da parte dei beneficiari.

Le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5 per mille sono state stabilizzate a decorrere dal contributo dell'anno 2015 con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). Ai sensi di quanto previsto dalla stessa Legge, il 7 luglio 2016 è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per aggiornare e razionalizzare la disciplina con particolare riferimento all'erogazione, rendicontazione e trasparenza dei contributi riconosciuti agli enti beneficiari.

In attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) e d) della Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è stato emanato il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 disciplinante l'istituto del cinque per mille che ha demandato l'attuazione degli artt. 4, 5, 6 e 8 a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

La riforma del Terzo Settore dispone che potranno accedere al cinque per mille solo gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Dall'attuazione della riforma del Terzo Settore, possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'Irpef i seguenti soggetti (D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 art. 4 comma 1):
le organizzazioni  di  volontariato, le associazioni di promozione  sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti di carattere  privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed  iscritti  nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

 

 

Enti di terzo settore al primo accreditamento

Per l'anno 2023 si fa riferimento all' avviso del 24 marzo riferito all’accreditamento al Cinque per mille 2023:

Gli enti che sono stati coinvolti nel processo di trasmigrazione nel RUNTS e che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del dpcm 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2023 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.

Fermo quanto innanzi precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione, ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio o, in alternativa, il dato della tesoreria.

Il Ministero segnala l’importanza di tali adempimenti in vista della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni riferite a ciascun ente.

 

Elenco permanente degli enti di terzo settore accreditati 2023

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro lo scorso 19 marzo 2024, lelenco permanente degli Enti accreditati per l'anno finanziario 2023.
In particolare, sono stati inseriti gli Enti regolarmente iscritti nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell’iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco permanente degli Enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

Rispetto all’elenco permanente degli Enti iscritti al contributo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nel presente elenco non sono ricomprese le ONLUS.

 

PRENDI NOTA! Rispetto alla disciplina previgente, per gli enti che sono iscritti nell’elenco permanente non è obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del legale rappresentante.

Scadenze del 5 per mille 2024 per gli enti già iscritti nel RUNTS

Descrizione Scadenze
Termine presentazione domanda d'iscrizione 10 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2024
Richiesta di correzione entro il 30 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2024
Termine regolarizzazione domanda iscrizione per gli enti che non hanno presentato la domanda entro il 10 aprile 30 settembre 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicherà sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi.
Si segnala sin da ora che una prima pubblicazione del predetto elenco sarà effettuata nel mese di dicembre 2024 e una seconda, aggiornata con le posizioni maturate fino al 31 dicembre 2024, avverrà entro marzo 2025.

Per segnalare eventuali errori nell’elenco, o comunque per fare una segnalazione al Ministero, è possibile inviare una mail all’indirizzo quesiti5permille@lavoro.gov.it.

Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le casistiche 2023.  

TIPOLOGIA DI ENTE SE GIÀ ISCRITTO ALL’ELENCO PERMANENTE SE NON ISCRITTO ALL’ELENCO PERMANENTE DI RIFERIMENTO
ENTE DEL TERZO SETTORE
(ISCRITTO AL RUNTS)
È automaticamente accreditato al 5 per mille 2023.
È comunque opportuno entrare in piattaforma, barrare il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l’Iban
Si accredita in piattaforma tramite il menu “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban.
Il termine è quello dell’11 aprile 2023.
Ci si può accreditare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 2 ottobre 2023, versando la sanzione di 250 euro
ENTE IN FASE
DI NUOVA ISCRIZIONE AL RUNTS
Non può essere iscritto all’elenco permanente Si accredita in fase di iscrizione barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban o la Provincia di Tesoreria.
Il termine è quello dell’11 aprile 2023.
Ci si può accreditare anche dopo l’11 aprile, ma entro il 2 ottobre 2023, versando la sanzione di 250 euro

Tabella delle casistiche relative all'ammissibilità al 5 per mille 2022

Un caso particolare è quello relativo alle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) nei cui confronti il procedimento di “trasmigrazione” non si è ancora concluso poiché ad esse sono state richieste integrazioni o rettifiche da parte dell’ufficio Runts competente (e quindi compaiono nel relativo elenco presente sul sito del Ministero).

Qualora tali organizzazioni fossero già incluse in precedenza nell’elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille dovrebbero essere accreditate in automatico al 5 per mille 2023, senza necessità di alcun ulteriore adempimento (come era stato previsto per il 5 mille 2022). Su questo si rimane però in attesa di un chiarimento definitivo da parte del Ministero.

Consulta il Vademecum 5 per mille elaborato dagli esperti di Cantiere Terzo Settore

 

 

La rendicontazione

Tutti gli enti che hanno ricevuto somme relative al 5 per mille sono obbligati a rendicontarne l’utilizzo.

L'obbligo di redigere un rendiconto - unitamente ad una relazione illustrativa - è stato introdotto per la prima volta dall'art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'art. 11 e seguenti del d.p.c.m. 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'art. 12 del d.p.c.m. del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato d.p.c.m. del 23 aprile 2010.

L'art 16 del DPCM 23 luglio 2020 ribadisce l'obbligo della redazione del rendiconto e della relazione illustrativa  è obbligatoria per  i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito. La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.

Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati - nei casi previsti - indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che a decorrere dall'anno finanziario 2009 - somme pari o superiori a 20mila euro. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto.

A partire dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020, è previsto, altresì, l'obbligo, da parte dei soli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro del quote 5 per mille, di pubblicazione sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione degli importi percepiti ed il rendiconto , dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.

È stato poi pubblicato il D.D. n. 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille. Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
Di seguito, sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un format esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all’utilizzo della piattaforma informatica - dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00 - da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.

Si comunica inoltre, che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida - a partire dall’anno finanziario 2021 - per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.

Per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2020, si utilizzano nuovi modelli resi pubblici dal Ministero del Lavoro, accompagnati dalle relative linee guida:

Modello di rendiconto (Mod.A)
Modello di rendiconto dell’accantonamento (Mod.B)
Linee guida per la rendicontazione

Nella pagina sottostante sono riportati i documenti inerenti la rendicontazione non più attuali.

Archivio Documenti

I servizi del CESV Messina

Il CESV Messina accompagna le organizzazioni negli adempimenti per l’iscrizione, la verifica della permanenza negli elenchi degli enti iscritti e la rendicontazione del beneficio.
Per  richiedere ulteriori informazioni si consiglia di consultare il Vademecum 5 per mille realizzato da Cantiere Terzo Settore e per ulteriori informazioni compilare il form di contatto

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