Rimangono invariati i termini per la rendicontazione ma si allunga di altri 12 mesi l’arco temporale in cui impiegare i contributi per lo svolgimento di attività di interesse generale. Dal ministero del Lavoro un chiarimento per gli enti
È possibile accantonare le risorse del 5xmille relative agli anni finanziari 2018 e 2019 consentendo agli enti di rimandare l’utilizzo delle risorse di altri 12 mesi.
Rimangono invariati, invece, i termini per la rendicontazione ma sarà necessario scrivere i relativi importi alla voce “Accantonamento” del modello di rendiconto, utilizzando la dicitura “Accantonamento emergenza Covid-19”, non essendo necessario, vista la necessaria semplificazione amministrativa dettata dal contesto di emergenza attuale, alcun ulteriore supporto motivazionale o documentale. Una volta impiegate le somme accantonate gli enti sono chiamati ad inviare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 24 mesi dalla data di ricezione delle somme, il modello di rendiconto dell’accantonamento, allegando allo stesso una relazione descrittiva che esponga nel dettaglio le spese inserite.
La precisazione arriva in una nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (n. 3142 del 04 marzo 2021) in risposta a un quesito avanzato dal Forum nazionale del Terzo settore, alla luce del fatto che molti enti sono impossibilitati a svolgere le attività statutarie a causa delle misure restrittive dettate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La richiesta di chiarimento riguarda le annualità finanziarie 2018 e 2019 e i successivi obblighi di rendicontazione, ma solleva anche un tema fondamentale: la restituzione delle somme non utilizzate per il 5 per mille impedirebbe, in fase di riapertura, la ripresa di attività statutarie che appaiono sempre più fondamentali alla luce dell’attuale situazione socio-economica.
La proroga dei termini relativa al 5 per mille 2017
Già nel decreto “Cura Italia” erano state previste alcune proroghe relative al 5 per mille 2017, aprendo la possibilità per gli enti di utilizzare i relativi fondi entro la data del 31 ottobre 2020 e di rendicontarli entro 18 mesi dalla ricezione delle somme. L’intento era quello di dare maggiore respiro agli enti con un lasso temporale più ampio per l’impiego delle somme percepite e la relativa rendicontazione.
Come sottolinea la nota ministeriale le proroghe previste dal decreto “Cura Italia” non sono però applicabili allo stesso modo anche ai contributi relativi agli anni 2018 e 2019, da un lato perché la normativa si riferiva nello specifico solamente ai fondi del 5 per mille dell’annualità 2017, dall’altro perché la “specialità” della disposizione non permette di estenderla al di fuori del suo ambito originario.
La rendicontazione del 5 per mille 2018 e 2019 e la possibilità di accantonare le somme
Nel 2020 sono stati erogati i contributi del 5 per mille relativi all’anno finanziario 2018, in particolare l’8 e 9 giugno per gli importi uguali o superiori a 500mila euro e il 30 luglio per gli altri casi. Sempre nel 2020, sono stati erogati anche i contributi relativi all’anno finanziario 2019, in particolare il 2 settembre per gli importi uguali o superiori a € 500.000,00 e in data 6 ottobre 2020 per le altre somme.
Ma come è noto, dallo scorso ottobre sono state predisposte nuove restrizioni sulle attività da svolgere, impedendo o limitando molti enti nello svolgimento delle azioni previste nel proprio statuto.
La nota ministeriale ha chiarito come ai 5 per mille 2018 e 2019 si applichi ancora, ai fini della rendicontazione, il Dpcm 23 aprile 2010. Quest’ultimo prevede l’obbligo per gli enti beneficiari di redigere il relativo rendiconto e la relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di ricezione del contributo; le organizzazioni che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20mila euro hanno inoltre l’obbligo di trasmettere la documentazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione del rendiconto.
La fondamentale novità sta nel fatto che si riconosce agli enti la facoltà di accantonare le somme ricevute e non spese, indicandole nel rendiconto con la voce “Accantonamento emergenza Covid-19”. Le somme accantonate dovranno essere spese entro 24 mesi dalla data di percezione ed essere inserite nel relativo rendiconto.
Alla base di ciò sta il riconoscimento da parte del ministero del fatto che la situazione legata alla pandemia ha reso di fatto impossibile per gli enti esercitare, in tutto o in parte, le loro attività tipiche, e di conseguenza poter utilizzare le risorse legate al 5 per mille.
Il 5 per mille per supportare le attività di interesse generale
In questo modo, viene rispettata anche la finalità principale del 5 per mille che è quella di favorire la partecipazione volontaria dei cittadini alla copertura dei costi delle attività di interesse generale. Un valore importante, riconosciuto anche dall’accelerazione delle procedure di erogazione del contributo relativo all’anno 2019 proprio per consentire ai beneficiari di disporre della liquidità necessaria per continuare a svolgere le proprie attività, in particolar modo in questo periodo di emergenza epidemiologica. La richiesta di restituzione delle somme ricevute e non impiegate, impedirebbe agli enti di agire per fronteggiare gli effetti di breve e medio periodo, generati dalla pandemia sulle proprie comunità.
* Area Comunicazione CSVnet – Cantiere terzo settore