Ulteriori novità arrivano ancora dal decreto crescita, approvato lo scorso 27 giugno al Senato, e riguardano i tanto discussi obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotti dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza (n. 124/2017).
Spostata la scadenza dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno ed eliminati gli obblighi per contributi o aiuti corrispettivi o retributivi. Arrivano le sanzioni anche per gli enti del terzo settore.
Il decreto all’art. 35 sostanzialmente individua quali sono i soggetti obbligati a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente, ma sposta la scadenza annuale per la pubblicazione dal 28 febbraio al 30 giugno. L’impegno riguarda le imprese e parte del terzo settore, in particolare le associazioni di protezione ambientale, le associazioni, le Onlus e fondazioni e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri. Si aggiungono, inoltre, le associazioni dei consumatori e degli utenti.
Nel decreto Crescita si definisce la tipologia di erogazioni che dovranno essere rese pubbliche sul web. Si tratta di “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati”.
Cosa cambia quindi? Vengono esclusi dall’obbligo ad esempio gli incarichi retribuiti e in generale l’acquisto di eventuali beni e servizi, oppure eventuali risarcimenti danni. Sono esclusi anche i contributi a “carattere generale”, per cui l’obbligo non coinvolge, per esempio, anche il contributo del 5 per mille, e tutto il tema dei “vantaggi”.
Diverso il caso di vantaggi attribuiti alle singole realtà, che sono invece toccati dalla disciplina, come nel caso di immobili dati in comodato d’uso a un ente del terzo settore.
Si chiarisce, inoltre, quali sono le amministrazioni pubbliche coinvolte (art. 1 comma 2 del dlgs n. 165 del 30 marzo 2001), finora anche queste indicate genericamente.
Ultima – ma non per importanza – novità riguarda le sanzioni. Rispetto alle indicazioni dello scorso gennaio, sono estese a tutti, anche agli enti del terzo settore.
La modifica alla legge n. 124 del 2017 introduce, a partire dal 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violano l’obbligo di pubblicazione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro.
Si introduce anche una sanzione amministrativa accessoria: se il trasgressore non procede alla pubblicazione e al pagamento previsto entro 90 giorni dalla contestazione, dovrà restituire interamente la somma ricevuta. La sanzione amministrativa, inoltre, viene predisposta dalle stesse amministrazioni che hanno erogato il contributo, o nel caso di enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti in materia.