L’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio per l’anno 2025
L’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio per l’anno 2025, pubblicato lo scorso 31 marzo e aggiornato lo scorso 17 aprile, contiene gli Ets che già erano accreditati al 5 per mille nei precedenti esercizi, e che quindi risultano iscritti in automatico anche per il 2025. Lo […]
5×1000: elenchi ammessi ed esclusi A.F. 2024 e permanente 2025
La Direzione Generale per le Politiche del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ha provveduto il 31 marzo 2025 alla pubblicazione dei seguenti elenchi: elenchi degli enti ammessi ed esclusi al beneficio del cinque per mille A.F. 2024 di cui all’articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, aggiornati rispetto […]
Iscrizione al 5 per mille 2025
Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore L’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del cinque per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti […]
Gli adempimenti per gli ETS
Per gli enti del Terzo settore (Ets) gli adempimenti fiscali e amministrativi del 2025 Entro il 17 marzo, elaborazione e il successivo invio delle Certificazioni Uniche (Cu) al fisco per gli importi corrisposti nel precedente anno per gli Enti che per lo svolgimento delle proprie attività dispongono di collaboratori occasionali, professionisti e […]
5 per mille, ecco i pagamenti 2023, 2022 e 2021
Gli attesi ordinativi sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali interessano quasi 49.000 enti per un totale erogato superiore ai 230 milioni di euro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tramite la Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle […]
Iva al Terzo settore e 5 per mille alle Onlus, la proroga del regime transitorio
Nel Consiglio dei ministri di ieri sera, 9 dicembre 24, è stata approvato “Si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15 -quater del decreto-legge 21 […]
Il 5x1000
Il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte comunque dovute sui redditi nell'anno precedente.
Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale.
L'istituto del 5 per mille è stato regolarmente rifinanziato negli anni successivi, mentre con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state emanate specifiche disposizioni riguardanti il riparto e la corresponsione delle somme e la loro rendicontazione da parte dei beneficiari.
Le risorse finanziarie destinate alla distribuzione dei contributi derivanti dal 5 per mille sono state stabilizzate a decorrere dal contributo dell'anno 2015 con la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015). Ai sensi di quanto previsto dalla stessa Legge, il 7 luglio 2016 è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per aggiornare e razionalizzare la disciplina con particolare riferimento all'erogazione, rendicontazione e trasparenza dei contributi riconosciuti agli enti beneficiari.
In attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. c) e d) della Legge 6 giugno 2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è stato emanato il D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111 disciplinante l'istituto del cinque per mille che ha demandato l'attuazione degli artt. 4, 5, 6 e 8 a un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
La riforma del Terzo Settore dispone che potranno accedere al cinque per mille solo gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Dall'attuazione della riforma del Terzo Settore, possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'Irpef i seguenti soggetti (D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 art. 4 comma 1):
le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Enti di terzo settore al primo accreditamento
L'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. N. 111 del 2017 escludere che, a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del cinque per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro .
Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021 , ai fini dell'accreditamento per l'accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2025, g li Enti che presentano richiesta di iscrizione telematica al RUNTS compilano in sede di presentazione dell'istanza l'apposito campo "Cinque per mille" apponendo il flag su "accreditamento del 5/1000" e inserendo il proprio IBAN .
Possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che si accreditano al cinque per mille entro il termine ordinario del 10 aprile 2025 (art. 3, comma 2, DPCM 23 luglio 2020).
Possono altresì partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il sopra indicatore termine ordinario, ma che presentano l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2025 , versando un importo pari a 250 euro , tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 ( Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 ).
Elenco permanente degli enti di terzo settore accreditati 2024
Rispetto all'elenco permanente degli Enti iscritti al contributo pubblicato dall'Agenzia delle Entrate nel presente elenco non sono ricomprese le ONLUS.
PRENDI NOTA! Rispetto alla disciplina previgente, per gli enti che sono iscritti nell'elenco permanente non è obbligatorio inviare entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva in caso di variazione del rappresentante legale.
Scadenze del 5 per mille 2025 per gli enti già iscritti nel RUNTS
Descrizione | Scadenze |
---|---|
Termine presentazione domanda d'iscrizione | 10 aprile 2025 |
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio | entro il 21 aprile 2025 |
Richiesta di correzione
(Segnalazione eventuali errori nell'elenco possibile inviare una mail all'indirizzo quesiti5permille@lavoro.gov.it ) |
entro il 30 aprile 2025 |
Pubblicazione elenco iscritti definitivo | entro il 12 maggio 2025 |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione per gli enti che non hanno presentato la domanda entro il 10 aprile
versamento f24 €250 per domanda tardiva |
30 settembre 2025 |
Fermo restando che ciascun ente dovrà esprimere la volontà di accreditarsi al cinque per mille entro le scadenze e con le modalità più sopra indicate, si precisa che la verifica del possesso del requisito soggettivo di Ente del Terzo Settore richiesto ai fini dell'utile accreditamento sarà compiuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla data del 31 dicembre 2025 .
Ne consegue che, ai fini dell'utile accreditamento, occorrerà che l'ente abbia espresso la volontà di accreditarsi entro le date innanzi indicate avendo altresì presentato, non più tardi delle stesse, istanza di iscrizione al RUNTS alla quale faccia seguito il provvedimento di iscrizione al Registro entro il 31 dicembre 2025.
Ove pura la volontà di accreditarsi al cinque per mille sia stata o venga espressa dopo il 10 aprile ed entro il 30 settembre 2025 - con contestuale versamento dell'importo di euro 250,00 - ciò non potrà comunque assicurare all'ente che sarà ammesso al cinque per mille 2025, tenuto conto che a tal fine occorrerà anche che risulterà ottenuto, entro l'anno, il provvedimento di iscrizione al RUNTS e che i tempi del procedimento di iscrizione restano quelli stabilità dal DM 15 settembre 2020, n. 106.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicherà sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi .
Si segnala sin da ora che una prima pubblicazione del predetto elenco sarà effettuata nel mese di dicembre 2025 con eventuali successivi aggiornamenti.
Per segnalazione eventuali errori nell'elenco, o comunque per fare una segnalazione al Ministero, è possibile inviare una mail all'indirizzo quesiti5permille@lavoro.gov.it .
Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le casistiche 2024
TIPOLOGIA DI ENTE | SE GIÀ ISCRITTO ALL'ELENCO PERMANENTE | SE NON ISCRITTO ALL'ELENCO PERMANENTE DI RIFERIMENTO |
ENTE DEL TERZO SETTORE (ISCRITTO AL RUNTS) |
È automaticamente accreditato al 5 per mille 2024. È comunque opportuno entrare in piattaforma, barrare il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l'Iban |
Si accredita in piattaforma tramite il menu “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban. Il termine è quello dell'10 aprile 2024. Ci si può accreditare anche dopo l'10 aprile, ma entro il 30 settembre 2024, versando la sanzione di 250 euro |
ENTE IN FASE DI NUOVA ISCRIZIONE AL RUNTS |
Non può essere iscritto all'elenco permanente | Si accredita in fase di iscrizione barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban o la Provincia di Tesoreria. Il termine è quello dell'10 aprile 2024. Ci si può accreditare anche dopo l'10 aprile, ma entro il 30 settembre 2024, versando la sanzione di 250 euro |
Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le casistiche 2023
TIPOLOGIA DI ENTE | SE GIÀ ISCRITTO ALL'ELENCO PERMANENTE | SE NON ISCRITTO ALL'ELENCO PERMANENTE DI RIFERIMENTO |
ENTE DEL TERZO SETTORE (ISCRITTO AL RUNTS) |
È automaticamente accreditato al 5 per mille 2023. È comunque opportuno entrare in piattaforma, barrare il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l'Iban |
Si accredita in piattaforma tramite il menu “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban. Il termine è quello dell'11 aprile 2023. Ci si può accreditare anche dopo l'11 aprile, ma entro il 2 ottobre 2023, versando la sanzione di 250 euro |
ENTE IN FASE DI NUOVA ISCRIZIONE AL RUNTS |
Non può essere iscritto all'elenco permanente | Si accredita in fase di iscrizione barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban o la Provincia di Tesoreria. Il termine è quello dell'11 aprile 2023. Ci si può accreditare anche dopo l'11 aprile, ma entro il 2 ottobre 2023, versando la sanzione di 250 euro |
Tabella delle casistiche relative all'ammissibilità al 5 per mille 2022
Un caso particolare è quello relativo alle organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) nei cui confronti il procedimento di “trasmigrazione” non si è ancora concluso poiché ad esse sono state richieste integrazioni o rettifiche da parte dell'ufficio competente (e quindi comparso nel relativo elenco presente sul sito del Ministero ).
Qualora tali organizzazioni fossero già incluse in precedenza nell'elenco permanente dei beneficiari del 5 per mille dovrebbero essere accreditate in automatico al 5 per mille 2023, senza necessità di alcun ulteriore adempimento ( come era stato previsto per il 5 mille 2022 ). Su questo si rimane però in attesa di un chiarimento definitivo da parte del Ministero.
Consulta il Vademecum 5 per mille elaborato dagli esperti di Cantiere Terzo Settore
Come ottenere il pagamento del cinque per mille
L'articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), ha previsto la stabilizzazione del contributo del 5 per mille dell'IRPEF con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
L'articolo 1, comma 720, legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha incrementato di 25 milioni di euro la quota del cinque per mille, secondo un meccanismo progressivo (510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021 e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022).
Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità ei termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille. In particolare, si richiama l'attenzione sull'articolo 14, commi 1 e 3, del dPCM del 23 luglio 2020, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2028 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio 2025 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.
Per comunicazione all'amministrazione erogatrice dei "dati necessari per il pagamento" si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell'IBAN.
Per le ONLUS iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS, la comunicazione delle coordinate bancarie per l'accredito su conto corrente del contributo del 5 per mille è effettuata all'Agenzia delle entrate.
Il cinque per mille dell'anno 2025 sarà erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi dal medesimo predisposti relativi ai soggetti che hanno comunicato nel RUNTS le coordinate del conto corrente o postali (IBAN). Il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste Italiane S.p.A. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.
La resa dei conti
Tutti gli enti che hanno ricevuto somme relative al 5 per mille sono obbligati a rendicontarne l'utilizzo.
L'obbligo di redigere un rendiconto - unitamente ad una relazione illustrativa - è stato introdotto per la prima volta dall'art. 3, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e successivamente confermato dall'art. 11 e seguenti del dpcm 3 aprile 2009 per l'anno finanziario 2009 e ribadito per l'anno finanziario 2010 dall'art. 12 del dpcm del 23 aprile 2010. Per gli anni successivi sono state prorogate le disposizioni contenute nel richiamato dpcm del 23 aprile 2010.
L'art 16 del DPCM 23 luglio 2020 ribadisce l' obbligo della redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per i soggetti beneficiari del 5 per mille indipendentemente dall'ammontare del contributo percepito . La relazione descrittiva dovrà esporre in maniera chiara l'utilizzo delle somme, gli interventi/progetti realizzati e il dettaglio dei costi inseriti nel rendiconto.
Sono tenuti alla trasmissione del rendiconto, della relazione illustrativa, degli allegati - nei casi previsti - indicati nelle Linee guida per la rendicontazione, nonché copia del documento d'identità del Legale rappresentante, i soggetti che a decorrere dall'anno finanziario 2009 - somme pari o superiore a 20mila euro. La trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dallo scadere del termine di redazione del rendiconto .
A partire dalla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020, è previsto, altresì, l'obbligo, da parte dei soli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro del preventivo 5 per mille, di pubblicazione sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione degli importi percepiti ed il rendiconto , dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.
Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di trenta giorni e in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al venticinque per cento del contributo percepito, secondo la disciplina recata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile.
È stato poi pubblicato il D.D. N. 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille . Il presente atto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guida) approvata con DD 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli enti medesimi dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto. Di seguito, sono messi a disposizione: le linee guida aggiornate, un formato esemplificativo inerente la lista dei giustificativi di spesa nonché il manuale utente relativo all'utilizzo della piattaforma informatica - dedicato agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00 - da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall'anno finanziario 2021.
- Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
- Manuale utente piattaforma informatica
- Formato esemplificativo lista giustificativi di spesa
Per la rendicontazione del contributo a partire dall'anno finanziario 2020 , si utilizzano nuovi modelli resi pubblici dal Ministero del Lavoro, accompagnati dalle relative linee guida:
- Modello di rendiconto (Mod.A)
- Modello di rendiconto dell'accantonamento (Mod.B)
- Linee guida per la rendicontazione
Nella pagina sottostante sono riportati i documenti inerenti la rendicontazione non più attuale.
I servizi del CESV Messina
Il CESV Messina accompagna le organizzazioni negli adempimenti per l'iscrizione, la verifica della permanenza negli elenchi degli enti iscritti e la rendicontazione del beneficio.
Per richiedere ulteriori informazioni si consiglia di consultare il Vademecum 5 per mille realizzato da Cantiere Terzo Settore e per ulteriori informazioni compilare il form di contatto nella sezione Richiedi una consulenza dell'area riservata my.cesvmessina.org