Nei giorni scorsi è stata aperta la possibilità di presentare domanda per l’iscrizione al 5 per mille 2024 per le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non presenti nei rispetti elenchi permanenti.
In questo contributo, dopo aver ricordato le caratteristiche e le categorie beneficiarie del 5 per mille, si analizzerà in particolare la situazione relativa all’iscrizione al beneficio per il 2024 per gli enti del Terzo settore (Ets), le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche.
Per maggiori approfondimenti, inoltre, vi segnaliamo l’ultimo aggiornamento al vademecum “5 per mille, istruzioni per l’uso” e la pubblicazione di tre mappe concettuali sul 5 per mille 2022, 2023 e 2024.
Cos’è e chi può accedere al 5 per mille
Si ricorda anzitutto che il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Non si tratta di una vera e propria donazione, visto che i contribuenti sono comunque obbligati dalla legge a destinare il 5 per
mille della loro imposta Irpef; qualora non venga indicata alcuna scelta, le somme in questione vanno allo Stato.
Il dpcm 23 luglio 2020 ha ridefinito le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille, elencando come beneficiari del contributo i seguenti soggetti:
-
- gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
- gli enti della ricerca scientifica e dell’università;
- gli enti della ricerca sanitaria;
- il comune di residenza del contribuente;
- le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Resta inoltre possibile la destinazione del contributo anche per il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) e per il sostegno agli enti gestori delle aree protette (la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2019).
Il decreto legge n. 145 del 2023 (cosiddetto “Milleproroghe”) ha previsto che anche per l’anno 2024 le Onlus continuano ad essere destinatarie del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal dpcm 23 luglio 2020.
L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.
Per l’iscrizione degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria si rimanda alle indicazioni contenute nel vademecum “5 per mille, istruzioni per l’uso”.
Gli enti del Terzo settore
Gli enti che sono già ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), qualora non si siano mai accreditati al 5 per mille e quindi non compaiano nell’elenco permanente degli enti accreditati, se vogliono farlo per l’anno 2024 devono presentare un’istanza tramite la piattaforma del Runts, selezionando la pratica “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo nell’apposito campo il codice Iban del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio, firmando digitalmente la distinta e procedendo all’invio della stessa.
Il termine per effettuare tale accreditamento è quello del prossimo 10 aprile 2024; potranno comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2024 anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il predetto termine, purché presentino l’istanza di accreditamento entro il 30 settembre 2024, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Gli enti che sono già ad oggi iscritti al Runts e che sono invece inclusi nell’elenco permanente sono considerati accreditati in automatico al 5 per mille 2024, ma sono comunque chiamati ad inserire in piattaforma il codice Iban laddove questo non sia mai stato comunicato al Ministero. Per farlo occorre presentare un’apposita istanza tramite la piattaforma del Runts, procedendo con gli stessi passaggi descritti in precedenza.
Si ricorda che la comunicazione dell’Iban è fondamentale e necessaria affinché l’ente possa ricevere sul proprio conto corrente le somme del 5 per mille di cui risulterà eventualmente beneficiario.
L’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio per l’anno 2024 sarà pubblicato, entro il prossimo 31 marzo, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e conterrà appunto gli Ets regolarmente ammessi al beneficio nei precedenti esercizi: in attesa di tale pubblicazione, l’elenco di riferimento è quello emesso il 19 marzo 2024, il quale comprende gli enti accreditati per la prima volta nel 2023 e quelli già accreditati negli esercizi precedenti.
Gli enti che stanno presentando o hanno intenzione di presentare nei prossimi giorni l’istanza di iscrizione al Runts, e che intendono accreditarsi al 5 per mille 2024, lo devono fare direttamente in sede di iscrizione al registro unico, sempre barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban o, in alternativa e per gli enti che non dispongano ancora di conto corrente intestato, la provincia della tesoreria dello Stato.
Anche per essi, il termine per accreditarsi al 5 per mille 2024 è quello del prossimo 10 aprile; il legale rappresentante dell’ente, entro il 30 aprile 2024, può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal Ministero entro il 10 maggio 2024. Ci si può accreditare anche in data successiva purché entro il 30 settembre 2024, e si potrà rientrare fra i beneficiari del contributo versando la già menzionata sanzione di 250 euro.
Si ricorda la regola generale per cui gli enti potranno accedere al beneficio del 5 per mille 2024 qualora risultino iscritti al Runts entro il 31 dicembre 2024.
Un’utile guida su come presentare l’istanza del 5 per mille è presente sul sito di Cantiere Terzo Settore.
Nella tabella sottostante si riepiloga in forma schematica quanto descritto fino a qui.
TIPOLOGIA DI ENTE | ISCRITTO ALL’ELENCO PERMANENTE | NON ISCRITTO ALL’ELENCO PERMANENTE |
ETS (ISCRITTO AL RUNTS) |
È automaticamente accreditato al 5 per mille 2024.Se non lo si è già comunicato, per poter ricevere il contributo è necessario entrare in piattaforma ed inserire l’Iban (presentando una pratica “Cinque per mille”) |
Si accredita in piattaforma presentando una pratica “Cinque per mille”, barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban.Il termine è quello del 10 aprile 2024. Ci si può accreditare anche dopo tale data, ma entro il 30 settembre 2024, versando la sanzione di 250 euro |
ENTE IN FASE DI NUOVA ISCRIZIONE AL RUNTS |
Non può essere iscritto
|
Si accredita in fase di iscrizione barrando il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice Iban o la Provincia di tesoreria.Il termine è quello del 10 aprile 2024. Ci si può accreditare anche dopo tale data, ma entro il 30 settembre 2024, versando la sanzione di 250 euro |
Le Onlus
Il decreto legge n. 145 del 2023 (cosiddetto “Milleproroghe”) ha previsto che anche per l’anno 2024 le Onlus iscritte all’Anagrafe unica continuano ad essere destinatarie del 5 per mille con le modalità previste per gli “enti del volontariato” dal dpcm 23 luglio 2020. Per esse resta quindi ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
È importante anzitutto sottolineare che le Onlus che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti 2024, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate, non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte al 5 per mille anche per il 2024.
Le Onlus che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nell’elenco permanente, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
La domanda deve essere presentata entro il 10 aprile 2024, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello.
Nella sezione del modello rubricata “Autocertificazione” è richiesto di indicare il numero e la data di iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus: non essendovi però un numero di riferimento di iscrizione all’Anagrafe è possibile lasciare bianco quello spazio (che non costituisce un campo obbligatorio del modello), mentre la data di iscrizione deve essere indicata (si tratterà di quella in cui l’ente ha presentato la domanda di iscrizione nel caso in cui esso sia stato iscritto a seguito di comunicazione della Direzione regionale competente o tramite il meccanismo del silenzio-assenso).
L’elenco provvisorio degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile 2024. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 30 aprile 2024, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di delega formale, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 10 maggio 2024.
Qualora una Onlus non abbia effettuato l’iscrizione entro il 10 aprile potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2024, presentando la domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2024 e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Potranno però regolarizzare la propria posizione solamente gli enti già in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla data del 10 aprile 2024.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2024 delle Onlus è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Onlus accreditate al 5 per mille e transitate al Runts nel corso del 2023
Un caso specifico riguarda le Onlus che, accreditate al 5 per mille e quindi presenti nel relativo elenco permanente, abbiano deciso di iscriversi al Runts nel corso del 2023 venendo di conseguenza cancellate dall’Anagrafe unica (sulla base di quanto previsto dall’art. 34, comma 13 del decreto ministeriale 106 del 2020).
Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in un avviso pubblicato a inizio 2024 sul proprio sito istituzionale, per effetto dell’applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell’iscrizione in corso d’anno al Runts, tali organizzazioni potrebbero risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio per l’anno 2023 pubblicato dallo stesso Ministero, ma essere comunque ammessi al beneficio in quanto ricompresi nell’elenco delle Onlus ammesse al 5 per mille 2023, pubblicato dall’Agenzia delle entrate.
Il Ministero ha precisato, infine, come tali organizzazioni saranno comunque iscritte d’ufficio nell’elenco permanente degli enti accreditati 2024, che, come detto, sarà pubblicato dallo stesso Ministero entro il 31 marzo prossimo.
Nel momento in cui gli enti in esame saranno ricompresi nell’elenco permanente del Ministero verranno considerati accreditati in automatico al 5 per mille 2024 ma, al fine di poter ricevere l’eventuale contributo di cui risulteranno beneficiari, dovranno comunque comunicare il codice Iban, presentando un’apposita istanza tramite la piattaforma del Runts. Come già evidenziato in precedenza, un’utile guida su come presentare l’istanza del 5 per mille è presente sul sito di Cantiere Terzo Settore.
Le associazioni sportive dilettantistiche
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche (Asd), iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), possono accreditarsi al 5 per mille qualora nell’organizzazione sia presente il settore giovanile e venga svolta in via prevalente una delle seguenti attività:
- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Per l’accreditamento al 5 per mille delle Asd è competente il Coni, che ha però stipulato apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 1, del dpcm 23 luglio 2020.
È importante sottolineare che le Asd che sono presenti nell’elenco permanente 2024 pubblicato sul sito del Coni non devono presentare istanza di accreditamento e sono automaticamente iscritte anche per il 2024.
Le Asd che devono accreditarsi sono quindi solo quelle non iscritte nel menzionato elenco, le quali presentano l’istanza all’Agenzia delle entrate.
La domanda deve essere presentata entro il 10 aprile 2024, esclusivamente in via telematica, direttamente dagli interessati (qualora abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate) oppure da intermediari abilitati (quali Caf o commercialisti) utilizzando l’apposito modello.
L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dal Coni entro il 20 aprile 2024 sul proprio sito. Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste (utilizzando i modelli AA5/6 o AA7/10), non oltre il 30 aprile 2024, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all’Ufficio del Coni territorialmente competente. L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal Coni sul proprio sito entro il 10 maggio 2024.
Qualora una Asd non abbia effettuato l’iscrizione entro il 10 aprile, potrà comunque partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2024, presentando la domanda di iscrizione entro il 30 settembre 2024 e versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115). Potranno però regolarizzare la propria posizione solamente gli enti già in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla data del 10 aprile 2024.
Per maggiori informazioni e chiarimenti sull’iscrizione al 5 per mille 2024 delle Asd è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Nella tabella sottostante si riepiloga in forma schematica la situazione relativa all’iscrizione al 5 per mille 2024 delle Onlus e delle associazioni sportive dilettantistiche.
TIPOLOGIA DI ENTE | ISCRITTO ALL’ELENCO PERMANENTE DI RIFERIMENTO | NON ISCRITTO ALL’ELENCO PERMANENTE DI RIFERIMENTO |
ONLUS | Non deve fare nulla ed è automaticamente accreditato al 5 per mille 2024 |
Si accredita presentando in via telematica l’apposito modello all’Agenzia delle entrate entro il 10 aprile 2024.Ci si può accreditare anche dopo il10 aprile, ma entro il 30 settembre 2024, versando la sanzione di 250 euro |
ASD |
Non deve fare nulla ed è automaticamente accreditato
|
Si accredita presentando in via telematica l’apposito modello all’Agenzia delle entrate entro il 10 aprile 2024.Ci si può accreditare anche dopo il10 aprile, ma entro il 30 settembre 2024, versando la sanzione di 250 euro |
Fonte: Cantiere Terzo Settore
© Foto in copertina di Lucio Governa, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”