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Bilanci 2021, nuovi schemi per gli Enti del Terzo Settore

Con la nota prot. 19740 del 29 dicembre 2021, il Ministero del Lavoro, Direzione generale del Terzo Settore,  ha formulato indicazioni specifiche sulla decorrenza dell’obbligo di utilizzo della modulistica introdotta dal Dm 5 marzo 2020 n. 39.

La nota ministeriale ha confermato che i nuovi schemi di bilancio per gli Enti di terzo settore dovranno essere utilizzati già a partire da questo anno, per il rendiconto relativo all’esercizio 2021

 

Ets obbligati alla redazione del bilancio

L’articolo 13, comma 1, Dlgs 117/2017 (Cts) prevede che gli enti del Terzo Settore (articolo 4 del Cts), costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (articolo 5 del Cts) in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), hanno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente) e dalla relazione di missione che illustra le voci di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, dando conto tralaltro delle attività di interesse generale (at.5 del Cts) svolte ed eventualmente di delle c.d. attività diverse (art. 6 Cts)

 

Rendiconto per cassa per gli Ets di minori dimensioni (proventi inferiori ai 220.000,00 €)

Per graduare l’onere amministrativo in ragione della dimensione degli Ets il comma 2 dell’articolo 13 prevede che l’obbligo di bilancio, per gli enti con ricavi, rendite, proventi o Entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro nell’esercizio, possa essere assolto, in alternativa agli schemi integrali, con la predisposizione di un bilancio semplificato nella forma del rendiconto per cassa (entrate e uscite). 

Contenuto minimo del bilancio degli Ets che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (articolo 79, Cts)
Ets di maggiori dimensioni (entrate/ricavi pari o superiori a 220mila euro) Utilizzo del principio della competenza economica e schemi integrali: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione
Ets di minori dimensioni (entrate/ricavi inferiori a 220mila euro) Rendiconto per cassa
I bilanci degli Ets non iscritti nel Registro delle imprese, ma iscritti al Runts, dovranno essere depositati presso quest’ultimo registro.

 

Bilancio civilistico per Ets con attività d’impresa

Gli Ets che invece esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (cioè gli Ets commerciali che hanno caratteristiche diverse da quelli non commerciali dell’articolo 79 del Cts) devono seguire le regole civilistiche. 

Bilancio civilistico e scritture contabili per Ets
Scritture contabili Scritture contabili di cui all’articolo 2214, Codice civile (libro giornale e degli inventari)
Bilancio di esercizio devono redigere e depositare presso il Registro delle imprese, tenuto presso la Camera di commercio artigianato ed agricoltura competente per territorio, il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti (forma estesa), 2435-bis (forma abbreviata) o 2435-ter (forma micro-imprese), Codice civile

 

Regole e schemi del dm 5 marzo 2020, n. 39: decorrenza dell’applicazione

La nota ministeriale rammenta che l’articolo 3 del Dm 39/2020 obbliga gli Ets all’utilizzazione delle disposizioni d’impiego degli schemi di bilancio a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020, data di pubblicazione dello stesso decreto ministeriale. Quindi tutti gli Ets con anno finanziario che coincide con l’anno solare sono tenuti ad applicare i modelli di bilancio a partire dal bilancio dell’esercizio 2021 con bilancio da predisporre entro il termine del 30 aprile 2022. Per fare questo la contabilità degli enti dovrebbe essere stata impostata, fino dal 1° gennaio 2021, in modo coerente alle nuove esigenze di reportistica ed il Ministero ritiene che con l’illustrata disposizione sia stato assicurato agli Ets un margine di tempo adeguato affinché sia stata realizzata la necessaria e prevista conformità al quadro normativo.

Gli altri Ets con esercizio avente durata diversa dall’anno solare, applicheranno la regola sulla base della diversa decorrenza del loro esercizio. Ad esempio, un ente con esercizio dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 applicherà le nuove regole a partire dal bilancio dell’esercizio dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

 

Il principio contabile Ets Oic 35

Il Consiglio di Gestione dell’Oic in data 3 febbraio 2022 ha approvato in via definitiva il principio contabile Oic 35 sugli enti del Terzo Settore (Ets) volto a recepire le specificità del settore non-profit nei loro bilanci. In riferimento all’obbligatorietà di adozione degli schemi il suddetto Oic 35 disciplina i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Le relative disposizioni si applicano ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021, con specifiche disposizioni di prima applicazione, nell’ottica della transizione, in particolare con riferimento ai criteri di valutazione.

 

Impostazione del bilancio: scelta iniziale e annuale a regime

La dimensione del bilancio degli enti è essenziale per definire la relativa impostazione della contabilità prima e degli schemi poi da utilizzare. Ciò si determina sia nella fase di prima applicazione (cioè nel primo anno di adozione dei nuovi schemi), sia nella fase a regime (cioè di anno in anno).

Quindi, ad esempio, gli Ets con esercizio corrispondente all’anno solare, che dal 2021 devono predisporre il bilancio secondo i nuovi schemi, dovranno valutare la dimensione delle entrate o ricavi dell’esercizio 2020, con la speranza che nella gestione contabile 2021 abbiano già adottato un sistema idoneo alla rappresentazione per competenza o per cassa dei valori e delle componenti.

Quindi i suddetti enti rientreranno, alternativamente, nell’obbligo di redazione del bilancio:

  1. secondo il principio della competenza economica (bilancio ordinario degli Ets), in base al volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio 2020 precedente;
  2. secondo il principio di cassa (rendiconto per cassa), in base allo stesso parametro di cui sopra, escludendo dalla valutazione le entrate relative a disinvestimenti, cioè alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto Entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie (con indebitamento o con disinvestimento).

La nuova modulistica di bilancio per gli Ets

L’obbligo di stesura del bilancio per gli Ets già contenuto all’articolo 13 del Cts, ha trovato piena e compiuta attuazione con l’introduzione del Dm 5 marzo 2020 e la relativa adozione dei nuovi schemi di bilancio

I modelli introdotti e costituenti l’allegato 1) al Dm 39/2020 sono i seguenti:

  • modello A) stato patrimoniale;
  • modello B) rendiconto gestionale;
  • modello C) relazione di missione;
  • modello D) rendiconto per cassa.

L’allegato 1 al Decreto contiene una parte d’illustrazione introduttiva e nella parte finale, ai fini di una più agevole lettura della modulistica, un glossario esplicativo delle varie poste del bilancio.

Resta l’obbligo del rendiconto specifico delle raccolte pubbliche di fondi per gli Ets non commerciali.

Al seguente link sono disponibili Schemi di bilancio in formato editabile

 

Il caso delle Odv, Aps e Onlus

Gli enti non – profit (con esercizio corrispondente all’anno solare) che, alla data di approvazione del bilancio 2021, non sono ancora iscritti nel Runts non hanno l’obbligo specifico di adozione della modulistica di bilancio diversamente dalle Odv, Aps in quanto iscritti nei rispettivi e dale Onlus iscritte nell’anagrafe, che , secondo quanto previsto dall’articolo 101, comma 3 del Cts, soddisfano il requisito della qualificazione quali enti del Terzo Settore attraverso l’iscrizione nei richiamati registri espressamente elencati nel comma 2 dello stesso articolo 101.

 

Iscrizione al Runts

Il requisito dell’iscrizione al Runts previsto dal Dlgs 117/2017, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore per le Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale.

 

Le regole per le Onlus

Il Ministero ritiene che, in riferimento alle Onlus, in materia di obblighi di bilancio, debba operarsi attraverso un criterio interpretativo coerente a quanto esposto nella propria nota n. 11029 del 3 agosto 2021, in tema di bilancio sociale. Quindi il precetto dichiarato in riferimento al bilancio sociale per questi enti debba essere esattamente confermato anche in riferimento alle alla stesura del bilancio di cui all’articolo 13 del Cts.

Sotto questo profilo la previsione di cui all’articolo 101, commi 2 e 3 consente agli enti iscritti nell’anagrafe delle Onlus di beneficiare delle agevolazioni previste non solo dalla normativa specifica di cui al Dlgs 460/1997, ma anche dalle ulteriori previsioni, già vigenti, contenute nel Cts e riservate pertanto agli Ets.

La nota ministeriale ritiene sussistente un rapporto di continuità tra il Cts e la normativa per le Onlus contenuta nel Dlgs 460/1997.

Infatti l’articolo 10 del Decreto che ha introdotto la disciplina (fiscale) riservata alle Onlus e che mantiene la sua piena efficacia per effetto delle previsioni dell’articolo 102, comma 2, lettera a) del Cts, al comma 1, lettera g), prevede l’obbligo per le Onlus di redigere il bilancio o il rendiconto annuale e ciò si allinea completamente alle prescrizioni in capo alle stesse Onlus in ragione della loro condizione di soggetti qualificati, in via transitoria, come Ets o comunque destinatari di alcune disposizioni che interessano proprio gli Ets.

L’interpretazione ed il rispetto dell’obbligo porta a soddisfare pienamente il principio di trasparenza, che per le Onlus che conservano la loro iscrizione alla relativa anagrafe sarà attuato, in mancanza dell’iscrizione al Runts e al conseguente regime di pubblicità derivante dalla stessa, principalmente nei confronti degli associati.

Inoltre, questo tipo d’impostazione, che trova il suffragio e l’approvazione dell’agenzia delle Entrate, è soddisfacente anche degli obblighi di natura fiscale con attenuazione degli oneri amministrativi, dal momento che i format da utilizzare ai fini della redazione del bilancio a partire dal 2021, consentono agli enti con ricavi ed Entrate fino a 220.000,00 €, modalità di assolvimento semplificate, attraverso la redazione del rendiconto per cassa.

In merito alla modalità di compilazione dei modelli da parte delle Onlus, tenuto conto della struttura del rendiconto gestionale e del rendiconto per cassa e della necessità rendere coerente l’informazione in riferimento alla contemporanea vigenza delle regole dell’articolo 10, Dlgs 460/1997 le informazioni devono trovare la collocazione come in tabella

 

Bilancio delle Onlus – Fase transitoria

Proventi e ricavi Onlus
A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale (articolo 5 del Cts) Ai ricavi delle attività istituzionali (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse (articolo 6 del Cts) Ai ricavi delle attività connesse (articolo 10, comma 5 del Dlgs 460/1997)
Oneri e costi Onlus
A) Costi e oneri da attività di interesse generale (articolo 5 del Cts) Ai costi delle attività istituzionali (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
B) Costi e oneri da attività diverse (articolo 6 del Cts) Ai costi delle attività connesse (articolo 10, comma 5 del Dlgs 460/1997)

Si deve infatti considerare che la voce «attività diverse» per gli enti del Terzo Settore, non assoggettati alla disciplina Onlus, racchiude una nozione ben più ampia in base alle indicazioni formulate dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021 che, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, costituisce il Regolamento concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse da quelle d’interesse generale, di cui all’articolo 6 del Cts, poste in essere dagli enti del Terzo Settore. 

 

Enti non commerciali non iscritti al Runts

Gli enti non commerciali che non si iscriveranno al Runts e che non assumeranno la qualifica di Ets (per scelta o per impossibilità in base ai limiti stabiliti dall’articolo 4 del Cts), avranno facoltà di utilizzare gli schemi di bilancio e la relativa reportistica o potranno invece continuare a mantenere la loro precedente impostazione non sussistendo, in questo caso, l’obbligo nei termini stabiliti dall’articolo 13, comma 1 del Cts.

 

Per ulteriori approfondimenti sugli schemi di bilancio

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/rendicontazione-trasparenza-controlli/bilancio-o-rendiconto/

Fonti:

Ministero del Lavoro, Direzione generale del Terzo Settore

Cantiere Terzo Settore

Rosario Ceraolo