L’elenco permanente, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ,ricomprende esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2022.
L’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce, infatti, che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020 . Sulla base di tale disposizione, per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.
Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.
Come evidenziato, rispetto all’elenco permanente degli enti iscritti al contributo pubblicato dall’Agenzia delle entrate nel 2021, nel presente elenco sono ricomprese solo le ONLUS. L’articolo 3 del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce, infatti, che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).
Fonte: Agenzia Entrate