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Istruzioni per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

L’accesso tramite SPID o CIE (del legale rappresentante) alle apposite funzioni del “Front Office”

Com’è noto dal 24 novembre 2021 è operativo il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, dagli Uffici Regionali e dagli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni. Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

Tra i requisiti per l’iscrizione merita specifica attenzione l’obbligo di registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle entrate, anche per gli enti privi di personalità giuridica, requisito non previsto espressamente dal codice del Terzo settore ma introdotto dal decreto Runts. Inoltre, per gli enti già costituiti ma che non siano in grado di produrre l’atto costitutivo (ad esempio nel caso in cui sia stato smarrito), è prevista la possibilità di dichiararne l’insussistenza o l’irrecuperabilità tramite autocertificazione.

L’iscrizione è gratuita, ad esclusione dell’eventuale pagamento dell’imposta di bollo e di registro sulla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto.

Gli enti non iscritti nei precedenti registri del volontariato e della promozione sociale e che quindi non sono oggetto di trasmigrazione, possono chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE (del legale rappresentante) alle apposite funzioni del “Front Office”. Non sono coinvolti nella procedura di trasmigrazione le associazioni iscritte negli elenchi regionali di volontariato di protezione civile.

Si ricorda che ogni ente che desideri ottenere l’iscrizione al Runts deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e della firma digitale collegata: questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche. 

In merito al procedimento di iscrizione (art. 8 del decreto Runts), nello “schema” che segue sono elencate le diverse tipologie di Ets che presentano la domanda di iscrizione e la modulistica richiesta

SCHEMA

ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO PER ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA
 (sezioni a, b, c, f, g) – Art. 8, decreto Runts– ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV)
– ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)
– ENTI FILANTROPICI
-SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (SE NON ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE)
– ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE
Chi presenta la domanda:
Il rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce, deve possedere lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) o Cie (carta d’identità elettronica) ,per l’accesso alla piattaforma ;  la firma digitale collegata, per la domanda di iscrizione e la gestione delle comunicazioniInoltre, l’Ente, per cui viene presentata l’istanza, deve dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec): questo poiché la domanda di iscrizione e tutte le successive comunicazioni con gli uffici del registro avvengono con modalità telematiche.
Invio della domanda:
In modalità telematica attraverso il portale del Runts (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome)  all’ufficio della Regione o Provincia autonoma in cui l’ente ha sede legale. Ogni ente presenta una propria istanza. Non è ammessa un’istanza multipla per più enti.
Allegati alla domanda:
a) Atto costitutivo;
b) Statuto registrato;
c) Se ente costituito da uno o più esercizi, ultimo o ultimi 2 bilanci consuntivi, se disponibili, e copie dei verbali assembleari di approvazione;
d) Se ente affiliato a rete associativa, attestazione di adesione alla stessa rilasciata dal rappresentante legale della rete. Se affiliato a più reti, attestazione da parte del rappresentante legale di ciascuna rete;
e) Nel caso in cui l’ente superi per 2 esercizi consecutivi due dei tre limiti previsti all’art. 31 del Cts, necessaria acquisizione delle informazioni antimafia.
Informazioni contenute nella domanda di iscrizione:
a) Indicazione della sezione del Runts in cui si chiede l’iscrizione;
b) Denominazione;
c) Codice fiscale;
d) Eventuale partita IVA;
e) Forma giuridica;
f) Sede legale;
g) Indirizzo di posta elettronica certificata;
h) Contatto telefonico;
i) Sedi secondarie, se presenti (non costituiscono sedi secondarie dell’ente le sedi legali di enti eventualmente affiliati che siano dotati di un proprio differente codice fiscale rispetto all’ente che chiede l’iscrizione);
j) Data di costituzione;
k) Attività di interesse generale scelte e che l’ente ha effettivamente intenzione di esercitare;
l) Previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse, ex art. 6 del Cts;
m) Indicazione del codice fiscale del soggetto o dei soggetti cui l’ente eventualmente aderisce;
n) Generalità di tutti coloro che abbiano cariche sociali con indicazione dei relativi poteri ed eventuali limitazioni, e della data di nomina. Nel caso in cui siano istituiti gli organi di controllo e di revisione, vanno allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilità e decadenza, e di possesso dei requisiti per ricoprire le rispettive cariche;
o) Eventuale iscrizione al registro imprese, nel caso in cui l’ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
p) Eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell’accesso al 5 per mille;
q) Dichiarazione presunzione di commercialità o non commercialità dell’ente ex art. 79, c. 5 Cts;
s) Indirizzo del sito internet, se disponibile.
RICORDA!
r) Solo per Odv e Aps·  numero di associati cui sia riconosciuto il diritto di voto distinti per persone fisiche o enti e, in quest’ultimo caso, specificando se ciascun ente associato sia iscritto o meno alla medesima sezione del Runts per cui si chiede l’iscrizione;·  numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati;·  numero di volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;·  numero di volontari degli enti aderenti di cui l’Odv o Aps che chiede l’iscrizione si avvalga.

Collegamento al Runts

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ 

 

Normativa in vigore:

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.

 

Fonti:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Cantiere Terzo Settore

 

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Silvia Gheza