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Coronavirus, dpcm contro ordinanza regionale: cosa è in vigore in Sicilia

A fare chiarezza sul “coordinamento” fra i due documenti, una circolare della Regione spiega quale dei due provvedimenti ha validità se le misure previste sono in contrasto

Tra il decreto del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte e l’ordinanza del presidente della regione Siciliana Nello Musumeci, entrambi emanati per stabilire misure di protezione dai contagi da coronavirus, ci sono parecchi punti che non collimano, in termini di numeri, orari, e provvedimenti restrittivi.

Quale si applica, nel caso in cui i due documenti diano indicazioni diverse su una stessa materia? Il più “penalizzante”: lo spiega lo stesso dpcm 24 ottobre 2020 .

A fare chiarezza sul “coordinamento” fra norme dettate dal Dpcm e l’ordinanza regionale è una circolare della Presidenza della Regione del 26 ottobre, nella quale viene specificato come in Sicilia, oltre alle disposizioni del Decreto nazionale, troveranno applicazione anche le misure di prevenzione più stringenti introdotte dal Governatore “in relazione al sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio”.

Il primo punto riguarda il trasporto pubblico: sia sui bus che sui treni è consentita l’occupazione del 50% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato (a fronte dell’80% previsto dal Dpcm). In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Per quanto riguarda le scuole, nel territorio della Regione Siciliana sono sospese le attività didattiche in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritari. “In relazione alle nuove disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 – si legge nella circolare – nei limiti percentuali dell’autorizzato ricorso alla didattica in presenza, è attribuita facoltà ai dirigenti scolastici di attivare ogni azione per garantire i servizi scolastici agli studenti disabili o portatori di bisogni speciali ovvero per assicurare la continuità dell’azione formativa in caso di particolari e limitate situazioni di contesto, derivanti da motivate difficoltà di ordine tecnico-informatico e/o organizzativo”. Il decreto nazionale prevede invece la didattica in presenza per elementari e medie, e l’incremento della didattica a distanza “almeno” al 75% per gli istituti superiori.

Il terzo punto si sofferma su circolazione spostamenti, con la conferma del “coprifuoco” notturno. «Su tutto il territorio della Regione Siciliana – specifica il documento – ferme le misure maggiormente restrittive per le “zone rosse” ed i Comuni sottoposti a Protocolli contenitivi, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute, ovvero per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza». Per l’asporto e la consegna a domicilio inerenti ai servizi di ristorazione di cui all’art. 1, comma 9, lettera”ee”, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, gli spostamenti sono consentiti fino alle ore 24.00. Eventuali limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio della Regione Siciliana sono disciplinate dai provvedimenti del Governo nazionale su proposta del Presidente della Regione».

Si passa poi alle attività di ristorazione: ad eccezione delle “zone rosse” restano consentite le attività dei servizi di ristorazione, di mense e di catering nei modi e termini disciplinati dal Decreto nazionale.

Per quanto riguarda strutture termali, centri benessere, centri culturali, centri sociali, piscine e palestre, rimangono consentite solo quelle inerenti ai servizi alla persona, come previsto dal Dpcm, mentre centri commerciali ed outlet potranno restare aperti nelle giornate domenicali solo fino alle 14 (mentre il decreto nazionale non prevede limitazioni agli orari), ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie, “a cui si applica il vigente orario di chiusura”.

L’ultimo punto riguarda la commemorazione dei defunti: nelle giornate dell’1 e 2 novembre saranno i Sindaci dei Comuni a disciplinare, con propri provvedimenti, adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento.

Consulta la circolare 26 ottobre 2010

Silvia Gheza