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Dal Ministero delle Politiche Sociali, l’avviso riferito all’accreditamento per il 2022

E’ stato pubblicato oggi, 31 marzo, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un avviso riferito all’accreditamento al Cinque per mille 2022 e che distingue le casistiche di cui di seguito e da indicazioni operative:

Enti che si sono già iscritti al RUNTS

Da lunedì 4 aprile 2022, ore 15:00, gli enti che si sono già iscritti nel RUNTS potranno presentare la pratica di modifica delle informazioni riferite alla loro posizione inserite nel Registro accedendo allo stesso.

Tali enti, ove non siano già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 e ove al momento dell’iscrizione al RUNTS non abbiano valorizzato la voce “Accreditamento al 5 x 1000”, potranno farlo presentando la predetta pratica di modifica delle informazioni, secondo le indicazioni sotto riportate, a far data dal prossimo 4 aprile (a partire dalle ore 15:00) e fino alla data dell’11 aprile p.v. (ex art. 3 d.P.C.M. cit.). Dopo la data dell’11 aprile i medesimi enti potranno continuare ad accreditarsi al beneficio del 5×1000 con le medesime modalità anzidette e fino al 30 settembre, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, previo versamento dell’importo di euro 250,00.

Si precisa infine che gli enti che si sono già iscritti al RUNTS e che sono inclusi nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Le indicazioni sopra riportate valgono anche per le associazioni e fondazioni riconosciute, già beneficiarie ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 23 aprile 2010 in quanto operanti nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS

Le ODV e le APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che non siano già incluse nell’elenco permanente indicato potranno accreditarsi al beneficio del 5×1000 a seguito dell’iscrizione nel RUNTS, presentando la pratica di modifica di cui al punto 1 entro il 31 ottobre 2022 e senza necessità di effettuare alcun versamento stante la previsione di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021.

Si precisa che le ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS e che sono incluse nell’elenco permanente sopra indicato saranno considerate accreditate al beneficio anche per l’anno 2022 senza necessità di alcun ulteriore adempimento.

Si rammenta che gli enti pur iscritti all’elenco permanente di cui all’art. 8 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 non potranno comunque accedere al beneficio del 5×1000 per l’anno 2022 ove entro l’anno 2022 non risultino iscritti al RUNTS (d.P.C.M. 23 luglio 2020, art. 1. “1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità: a) sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;(…)”).

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER PRESENTARE LA PRATICA DI MODIFICA 

Per effettuare l’accreditamento al 5×1000:

  1. dalla home page del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedere al portale e alla propria posizione;
  2. valorizzare la check box in corrispondenza della voce “Accreditamento del 5 x 1000”, inserendo negli appositi campi l’IBAN del conto corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio o in alternativa e per gli enti che non dispongano di conto corrente intestato, la Provincia della Tesoreria dello Stato dove poter ricevere il pagamento per importi non superiori a 1.000 euro;
  3. salvare la pratica;
  4. effettuare il download della distinta di riepilogo;
  5. firmare digitalmente il file;
  6. procedere con l’upload e l’invio della pratica.

Fonte: Ministero del Lavoro

Silvia Gheza