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Erogazioni liberali ETS anno imposta 2020: istruzioni per l’uso

Pubblicato nella G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021, il decreto 3 febbraio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

L’adempimento diventerà obbligatorio solo dal prossimo anno, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (15 marzo), una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Alle erogazioni eseguite nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, si applicano, in via transitoria fino al periodo d’imposta nel corso del quale interverrà l’autorizzazione della Commissione e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, le disposizioni previste dall’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 117.

In sintesi vediamo quindi quali sono i soggetti interessati all’invio dei dati delle erogazioni liberali ricevute.
Si tratta di:

  • Onlus di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, D.Lgs. 460/1997 ;
  • associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 7 L. 383/2000;
  • fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004;
    fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.

Il mancato riferimento esplicito alle organizzazioni di volontariato sembra frutto di un semplice refuso perché, in riferimento alle erogazioni liberali, il regime di agevolazione fiscale è analogo a quello degli altri “enti del Terzo Settore”.

I dati da comunicare sono quelli relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite dalle persone fisiche nel 2020, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Si deve trattare esclusivamente di erogazioni effettuate con modalità tracciabili, ossia con versamento bancario o postale o sistemi di pagamento analoghi.
Come anticipato, in futuro l’adempimento diventerà obbligatorio.
Nello specifico, i sopra richiamati soggetti dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e degli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del donante:
a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro;
a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio dell’ente, approvato nell’anno di imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.00,00 euro.
In tutti i casi devono essere comunicati anche le erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Nelle richiamate comunicazioni vanno indicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’adempimento è facoltativo, non sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, a meno che l’errore nella comunicazione dei dati non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si attende ora l’implementazione del software di trasmissione dei dati che verosimilmente verrà impostato sulla falsariga di quanto già predisposto per gli anni precedenti.

Silvia Gheza