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Fondo per l’assistenza a bambini affetti da malattia oncologica. Scadenza: 7 giugno 2021 alle ore 13.00

La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha istituito un fondo a sostegno dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie e con Decreto del 9 ottobre 2019, n.175 è stato adottato il Regolamento che definisce le modalità di utilizzo del contributo a valere sul fondo.

Per l’anno 2021, con il Decreto direttoriale n. 159 del 19 aprile 2021 e l’allegato Avviso 1/2021 sono stati individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento.

AZIONI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

I progetti finanziabili con il fondo devono prevedere lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:

  • segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
  • attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
  • accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
  • accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
  • attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
  • riabilitazione psicomotoria dei bambini;
  • attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
  • sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari.

I progetti finanziati non possono avere una durata inferiore a 12 mesi e superiore a 18 mesi.

SOGGETTI AMMISSIBILI

Al fondo possono accedere – singolarmente o in partenariato – le associazioni che svolgono, in conformità alle proprie finalità statutarie, attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

RISORSE DISPONIBILI ED AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il 2021 ammontano ad € 5.000.000,00.

Il finanziamento richiesto per ciascun progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore ad € 250.000,00 né superiore ad € 1.000.000,00. La quota di finanziamento statale non può eccedere l’80% del costo totale del progetto presentato.

Il costo totale del progetto presentato deve comunque essere inferiore al volume complessivo delle entrate iscritte nell’ultimo bilancio consuntivo approvato dagli organi statutari dell’associazione proponente (in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate di tutti i soggetti partecipanti al partenariato).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La documentazione redatta secondo le indicazioni contenute nell’avviso utilizzando la modulistica dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo di posta elettronica certificata dgterzosettore.div3@pec.lavoro.gov.it entro le 13:00 di lunedì 7 giugno 2021.

Per ulteriori informazioni:

Silvia Gheza