Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia” pubblicato in Gazzetta ufficiale (Serie Generale n.70 del 17-03-2020), contiene molteplici misure inerenti il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’art. 35 del Decreto inoltre, prevede, delle disposizioni in materia di terzo settore, infatti i commi 1 e 2, dispongono la proroga dei termini per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle Onlus, con la modalità semplificata, quindi in assemblea ordinaria e non straordinaria, dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020. La medesima proroga è disposta anche per l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali.
Si ricorda che l’esigenza dei richiamati adeguamenti è contenuta nei decreti legislativi n. 117/17 (Codice del Terzo Settore) e n. 112/17 (Disciplina in materia di impresa sociale). Per approfondimenti si rinvia alla pagina di approfondimento .
Il comma 3 dello stesso art. 35 prevede, inoltre, che le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale (31 gennaio 2020 – 31 luglio 2020, salvo proroghe), possano approvarli entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle eventuali previsioni di leggi statali o regionali, regolamenti o dello statuto. Questa possibilità e prevista coerentemente con quanto contento nei diversi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sospendendo manifestazioni, eventi di qualsiasi natura svolti in luoghi sia pubblici che privati, di fatto non consentono lo svolgimento delle assemblee sociali necessarie per l’approvazione dei bilanci sino a diversa indicazione proveniente dall’autorità governativa
Questo l’art. 35 del Decreto legge
Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore)
1. All’articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole “entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore” sono sostituite dalle seguenti “entro il 31 ottobre 2020”.
3. Per l’anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.
Consulta il testo completo del Decreto legge 17 marzo 2018, n.18