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Modello Eas entro il 31 marzo. Casi ed esclusioni

La variazione dati degli enti associativi va comunicata con il modello Eas entro il 31 marzo.

 

L’EAS è  un adempimento fiscale previsto allo scopo di monitorare le associazioni che beneficiano di incentivi sotto il profilo tributario. Vale a dire il regime di decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dagli associati e l’attuale (almeno fino al 2024) regime di esclusione Iva (articolo 148, comma 3, del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972).

A livello soggettivo, la stessa normativa delinea l’ambito degli enti tenuti alla presentazione del modello Eas. Tra questi rientrano, ad esempio, le associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd e Ssd) che svolgono attività commerciali, seppure fiscalmente decommercializzate.

Diversamente, ove le Asd/Ssd non svolgano attività commerciale. In quest’ipotesi, è la stessa disciplina che ne prevede l’esonero, assieme alle:

  • associazioni pro loco che optano per il regime agevolato Ires e Iva ex lege 398/91,
  • organizzazioni di volontariato (Odv) che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali in base al Dm 25 maggio 1995;
  • Onlus (articolo 30, comma 3-bis, del Dl 185/2008).

L’adempimento del modello Eas non è previsto per gli enti che si iscrivono nel Runts (Registro unico del Terzo settore) e assumano la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Per questi ultimi, infatti, è il Codice del Terzo settore ad escluderne espressamente l’obbligo (articolo 94, comma 4, del Dlgs 117/2017 o Cts).

Sul punto, va chiarito che, sebbene il modello Eas sia un adempimento a rilevanza fiscale, il Codice del Terzo settore non subordina l’efficacia di tale disposizione al momento in cui diverranno operative le nuove misure fiscali del Cts (Codice del Terzo settore)  e  cioè  a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione Ue (articolo 104, comma 2, del Cts).

Occorre porre attenzione alle particolarità dei casi:

  • di conseguenza,  in assenza di previsioni contrarie, per le associazioni di promozione sociale iscritte nei previgenti registri in base alla legge 383/2000 – prima tenute alla presentazione del modello Eas, seppure in modalità semplificate – l’ingresso nel Registro unico del Terzo settore dovrebbe comportare il venir meno di tale adempimento.
  • in attesa di chiarimenti di prassi e che si completino le procedure di iscrizione nel Runts, resta fermo l’obbligo per le associazioni di ripresentare – entro il 31 marzo prossimo – il modello Eas ove le variazioni riguardino dati già resi in precedenza. È il caso, ad esempio, del possesso o meno della personalità giuridica, nonché delle informazioni relative all’organigramma (ad esempio, presenza di articolazioni territoriali/ affiliazioni a federazioni o gruppi).

Le variazioni senza necessità di Eas
Non tutte le variazioni necessitano di un nuovo modello Eas. Si pensi, ad esempio, al caso in cui cambi il legale rappresentante dell’ente o alcuni dati identificativi (come la denominazione o la sede legale). In queste ipotesi
, come chiarito anche dalla prassi, non occorrerà presentare un nuovo modello Eas, ma la dichiarazione AA5/6 o AA7/10 che varia a seconda che l’ente sia dotato o meno di partita Iva (si veda la risoluzione 125/E/2010).

Fonte: Norme&Tributi Plus Fisco|8 marzo 2022|Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

Silvia Gheza