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Approvazione bilanci, assemblee permesse ma in sicurezza

Il Decreto “Cura Italia” ha come detto posticipato la possibilità di approvare il bilancio di esercizio da parte di tutte le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e i comitati disciplinati dal Titolo II del Libro I del Codice civile, nonché per tutti gli enti non commerciali (di cui all’art.73, c.1, lett. c) del dpr 917/1986): qualora tali soggetti avessero dovuto, per legge o per statuto, approvare il proprio bilancio di esercizio entro il periodo 1° febbraio-31 luglio 2020, è stata concessa la possibilità di posticiparne l’approvazione fino al 31 ottobre 2020.
Ad oggi il termine del 31 ottobre non è stato ulteriormente prorogato dagli ultimi decreti del Governo, e quindi questo rimane il termine ultimo entro cui approvare il bilancio.
In via generale sembrerebbe possibile indire le riunioni di associazioni e fondazioni presso le sedi istituzionali, a condizione però che si rispettino le indicazioni normative, con la conseguenza che molti enti, soprattutto quelli di grandi dimensioni che hanno bisogno di spazi adeguati per riunirsi, rischiano di trovarsi in grande difficoltà.

Vale la pena sottolineare, tuttavia, che il termine del 31 ottobre per l’approvazione dei bilanci d’esercizio non dovrebbe avere natura perentoria, ben potendo l’assemblea deliberare anche successivamente.

In astratto, il mancato rispetto del termine potrebbe dar luogo a una responsabilità degli amministratori, che non dovrebbe tuttavia profilarsi ove la condotta sia comunque improntata a diligenza nello svolgimento dell’incarico. Salvo casi particolari, quindi, è ragionevole ritenere che il rinvio dell’Assemblea non comporti problematiche rilevanti, nel caso in cui sia legato a ragioni logistiche e di tutela della salute dei soci.
Le associazioni potrebbero comunque ovviare alla problematica favorendo in questa fase la modalità in videoconferenza, per rispettare tempi tutelando la sicurezza degli associati. Come già evidenziato, il decreto cura Italia, infatti, consente ad associazioni e fondazioni di utilizzare tale modalità fino al 31 dicembre 2020 (articolo 73, comma 4) con un evidente disallineamento, tuttavia, con il periodo emergenziale (prorogato al 31 gennaio 2021). In questo caso, ove la riunione in videoconferenza non sia prevista dallo Statuto, occorrerà fissare appositi criteri di trasparenza e tracciabilità, predisponendo sistemi che consentano di identificare i partecipanti nonché di avere un’adeguata pubblicità delle sedute. Criteri questi che non potranno essere previamente fissati dalla medesima assemblea, se non in videoconferenza: sarà quindi opportuna una delibera in tal senso da parte dell’organo amministrativo, che potrà essere comunicata ai soci prima della riunione.

Infine, vi è la questione delle assemblee per il rinnovo degli organi. In questo caso il rinvio, rispetto ai termini fissati dai singoli statuti, potrebbe essere vagliato ragionevolmente solo nell’ipotesi in cui vi siano oggettive difficoltà nello svolgimento delle assemblee elettive sia in presenza che a distanza.

Fonte: Sole24 ore,  Avv. Sepio

Silvia Gheza