Dall’ 1 gennaio 2019 è obbligatorio anche per alcuni soggetti del terzo settore rendere pubblici i finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione (legge 124/2017, art. 1, commi 125-129).
Dopo i molti dubbi emersi un anno fa, una circolare del ministero spiega come assolvere alla norma, che riguarda l’erogazione di risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale SUPERIORI A 10 MILA EURO. La circolare non chiarisce a fondo la tipologia di tali rapporti, ma secondo un’interpretazione ampia – condivisa da CSVnet – comprende sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, comprese le somme derivanti dal 5 per mille.
Come già specificato nel parere del Consiglio di Stato, l’oggetto di interesse è l’erogazione delle risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale superiori a 10.000 euro. La circolare non chiarisce a fondo di che tipo di rapporti si tratti, ma secondo un’interpretazione molto ampia – condivisa da CSVnet – comprende sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere.
Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.
Categorie coinvolte
Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
Le imprese
Obblighi
Le due categorie (per semplicità enti di terzo settore da una parte e imprese dall’altra) sono soggette a indicazioni differenti.
Gli ets coinvolti devono pubblicare le informazioni indicate sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.
Le imprese, invece, devono pubblicazione di informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.
Arco temporale
L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell’anno solare precedente indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono. La scadenza è prevista entro il 28 febbraio di ogni anno.
Valore economico
La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulativo: l’obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a questa cifra. Andranno quindi pubblicati, gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se inferiori a 10.000 euro.
Sanzioni
Per le imprese (e solo per loro) che non si adeguano, è previsto l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute. La differenza è dettata dalla finalità delle attività che per gli enti di terzo settore è senza fine di lucro.
Quali informazioni pubblicare?
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.