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Volontariato e promozione sociale con fisco agevolato nel Registro

Il passaggio al Runts sarà automatico con successivi controlli dei requisiti Non Profit . Chi non si allinea continuerà la sua attività come ente non commerciale.
In attesa della versione finale del decreto del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) c è da chiedersi quali sono i tempi per l adeguamento e le misure fiscali applicabili agli enti.

Su questo, qualche indicazione arriva dalla risoluzione dell Agenzia delle Entrate / (si veda «Il Sole Ore» del ottobre scorso), pronunciatasi sulle conseguenze del mancato adeguamento di Onlus, organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps) entro il giugno . Termine ordinatorio Uno dei temi principali all’ attenzione di operatori e professionisti riguarda le conseguenze di questa scadenza anche alla luce dell imminente messa in funzione del Runts che, stando alla bozza di decreto attuativo, dovrebbe partire in primavera.

In primo luogo, come già precisato dal ministero del Lavoro (circolare del ), vale la pena ricordare che il termine del giugno non ha natura perentoria, ma rileva ai soli fini del quorum per le modifiche. Entro questa data Onlus, Odv e Aps potranno adeguare gli statuti con le maggioranze semplificate dell assemblea ordinaria (laddove si tratti di modifiche di mero adeguamento), mentre successivamente bisognerà rispettare i quorum previsti in sede straordinaria. Odv e Aps Ciò premesso, Odv e Aps da un lato e Onlus dall altro seguono discipline in parte differenti. Mentre le seconde sono strettamente legate al perdurare della relativa qualifica nella fase transitoria (si veda l articolo al lato), le normative di settore di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (legge / e /) sono già state quasi integralmente abrogate dal Cts, il quale ha mantenuto in vigore solo le norme relative all iscrizione nei rispettivi registri e alcune disposizioni ai fini delle imposte dirette.

Per questi enti, quindi, due sono gli eventi da considerare per comprendere gli effetti del passaggio alla riforma: efficacia del Runts e rilascio dell autorizzazione europea sui regimi fiscali introdotti dal Cts.

L operatività del Runts rappresenta lo spartiacque per fruire di tutte le disposizioni della riforma, con la sola eccezione di quelle che riguardano le imposte dirette. Attualmente questi enti applicano già alcune norme del Codice, come quelle sui requisiti statutari e sulle nuove agevolazioni in materia di imposte indirette (articoli , e Cts).

Con il Runts il quadro delle norme civilistiche diventa completo. I vecchi registri saranno sostituiti dalle relative sezioni del Runts, ove andranno a confluire in maniera automatica i dati delle Odv e Aps esistenti; mentre quelle di nuova costituzione dovranno iscriversi secondo le nuove disposizioni, potendo usufruire della rinnovata procedura per l acquisto della personalità giuridica (articolo Cts).

Tale circostanza dovrebbe riflettersi anche sul termine per l adeguamento dello statuto. In linea generale, Odv e Aps potranno effettuare le modifiche anche dopo il giugno . Tuttavia, dato che il Registro potrebbe entrare in funzione prima, Odv e Aps risulteranno iscritte automaticamente. Si aprirà quindi una fase di controllo da parte degli uffici del Registro, i quali saranno chiamati a verificare se sussistono i requisiti per l accesso alla riforma, potendo sollecitare gli enti ad adottare gli opportuni provvedimenti (incluso l adeguamento statutario). Il mancato adeguamento Le Odv e le Aps che non si adegueranno dopo questi controlli, a meno che non decidano di collocarsi in una sezione diversa del Runts, continueranno la propria attività come enti non commerciali (devolvendo il patrimonio accumulato in costanza del regime agevolato) e, a partire dall operatività del Runts, non potranno più fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette introdotte dalla riforma.

Sotto il profilo delle imposte dirette, invece, bisognerà attendere il placet europeo. Come confermato dall’ amministrazione finanziaria nella risoluzione, i nuovi regimi fiscali introdotti dalla riforma saranno efficaci a decorrere dal periodo di imposta successivo a tale autorizzazione. Fino a quel momento, Odv e Aps continueranno a determinare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e dell Iva secondo le attuali disposizioni.  Nell’ attuale periodo transitorio, Onlus, Odv e Aps possono già fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dalla riforma in tema di imposte indirette (articolo 82 del Cts) e di erogazioni liberali (articolo 83 del Cts). L efficacia delle nuove disposizioni sulle imposte dirette (criteri in materia di commercialità/non commercialità, regimi forfetari per le attività d impresa degli Ets) è invece rinviata al periodo d imposta successivo all autorizzazione europea (articolo 104, comma 2 del Cts)

IN SINTESI

EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

A prescindere dall’adeguamento dello Statuto entro giugno 2020, le Onlus potranno continuare a fruire delle agevolazioni fiscali introdotte dalla riforma (in tema di imposte indirette ed erogazioni liberali) fino al termine di cui all’articolo 104, comma 2 del Cts, in virtù dell’iscrizione nell’apposita anagrafe

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE ONLUS

Anche nel caso di Odv e Aps, il termine del 30 giugno 2020 per l’adeguamento statutario non incide sulla possibilità di beneficiare delle nuove agevolazioni. In questo caso, però, con l istituzione del Runts verranno meno gli attuali registri previsti dalla legge 266/1991 e dalla legge 383/2000: il mancato adeguamento potrebbe quindi impedire la trasmigrazione nelle rispettive sezioni del Runts, con conseguente venir meno della possibilità di fruire, in futuro, delle nuove agevolazioni.

Fonte: il sole 24

 

 

Silvia Gheza