• Via Salita Cappuccini, 31 - 98121 Messina (ME)
  • +(39) 090 64 09 598
  • Mar-Ven:  8:00-12:30 | Mar, Gio, Ven: 15:30-18:30

Riforma dello sport, ancora novità

Un nuovo correttivo che punta alla semplificazione ma solleva diversi dubbi sia per i volontari che per i lavoratori sportivi occasionali, in particolare sui rimborsi spese. Ecco un’analisi della norma effettuata dagli esperti di Cantiere Terzo Settore

Ennesimo correttivo che sicuramente semplifica la vita ai dipendenti pubblici che collaborano, in maniera marginale, con le organizzazioni sportive dilettantistiche ma che introduce disposizioni di non chiara lettura sia per i volontari che per i lavoratori sportivi autonomi occasionali.

Il 31 maggio è stato infatti pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 recante disposizioni urgenti in materia di sporttrattandosi di un decreto legge la formulazione del testo potrebbe subire modifiche in sede di conversione.

Dipendenti pubblici che collaborano anche con organizzazioni sportive

La riforma dello sport ha espressamente previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di collaborare con le organizzazioni sportive dilettantistiche ma nel caso in cui si tratti di collaborazioni retribuite l’attività è subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Nonostante i chiarimenti forniti con il dpcm del 10 novembre 2023, diverse amministrazioni non hanno autorizzato i propri dipendenti allo svolgimento di collaborazioni sportive retribuite o le hanno autorizzate solo se di natura occasionale. Il dl in esame risponde a questa criticità prevedendo che i dipendenti pubblici che hanno collaborazioni con organizzazioni sportive per un importo non superiore a cinque mila euro non debbano richiedere l’autorizzazione ma si debbano limitare alla preventiva comunicazione. Viene inoltre previsto che in questo caso le organizzazioni sportive committenti debbano comunicare all’amministrazione di appartenenza di dipendenti pubblici i compensi erogati non entro quindici giorni dall’erogazione del compenso, ma entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Lavoro autonomo sportivo

Il provvedimento sembra mettere in discussione la possibilità di ricorrere a collaborazioni sportive di natura autonoma occasionale abrogando l’articolo 53, comma 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi.

La disposizione qualificava come redditi di lavoro autonomo sportivo anche quelli derivanti da “prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Sulla possibilità di ricorrere al lavoro sportivo di natura autonoma occasionale si erano di recente espressi sia l’Inps, con la circolare n. 67 del 20/05/2024, che l’Ispettorato del lavoro nel documento di programmazione della vigilanza del lavoro 2024.

Non si comprende in ogni caso la ratio di una eventuale esclusione della collaborazione autonoma occasionale tra le diverse tipologie di collaborazione sportiva: per quanto possa essere un fenomeno non molto diffuso si può riscontrare sia tra i preposti alle gare che tra gli allenatori o aiuti allenatori che potrebbero supportare occasionalmente l’ente sportivo a titolo retribuito.

Una nuova disciplina per i volontari sportivi

La disposizione che suscita maggiori perplessità è rappresentata dalla nuova disciplina del rimborso dei volontari in ambito sportivo, una disciplina che pare non possono applicare le organizzazioni che si qualificano anche come enti del Terzo settore, in quanto tali soggetti alla specifica disciplina prevista dal codice del Terzo settore.

Si ricorda che il decreto legislativo 36/2021 ha abrogato la possibilità per gli enti sportivi di erogare rimborsi forfettari di cui all’art. 67, primo comma, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi, chiarendo che i volontari non possono ricevere rimborsi spese forfettari ma esclusivamente il rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente dietro presentazione di idonea documentazione o a mezzo di autocertificazione, nel qual caso con il limite di euro 150 euro mensili.

Ebbene con il decreto legge in esame viene abrogata la disciplina dei rimborsi in autocertificazione e reintrodotto per i volontari l’istituto dei rimborsi forfettari con le seguenti caratteristiche:

  • è previsto esclusivamente per l’attività prestata in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, Coni, Cip e dalla società Sport e salute S.p.a.;
  • non è prevista solo per il costo trasferte ma per le spese e attività di volontariato deliberate: si ritiene che debba essere deliberata dall’organismo statutariamente individuato, organo amministrativo o assemblea associativa negli enti associativi;
  • può essere riconosciuto nel limite complessivo di 400 euro mensili;

da cui si evince che:

  • l’istituto non preclude la possibilità di riconoscere rimborsi a piè di lista;
  • la norma non interviene per definire il rapporto tra rimborsi forfettari e rimborsi a piè di lista per cui si auspicano chiarimenti.

Ulteriore aspetto su cui sarebbe opportuno avere chiarimenti è rappresentato dalla possibilità o meno per i volontari di un organismo sportivo – ossia Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva – di essere retribuiti come lavoratori da parte di una diversa articolazione del medesimo organismo sportivo o di una associazione o società sportiva affiliata al medesimo organismo sportivo, e viceversa.

I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente ma si sommano ai compensi da lavoro sportivo ai fini del superamento – o meno – del plafond

  • di cinquemila euro, al di sopra del quale è previsto il versamento degli oneri contributivi e assistenziali;
  • di quindicimila euro, al di sopra del quale è previsto il versamento delle ritenute fiscali.

A tal fine gli enti sportivi che erogano rimborsi forfettari devono comunicare sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) i nominativi e l’importo corrisposto a titolo di rimborso forfettario entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.

La disposizione non appare in linea con l’affermata necessità di armonizzare la riforma dello sport con la riforma del terzo settore andando a creare una figura di volontario che non svolge l’attività gratuitamente, potendo ricevere complessivamente 4.800 euro di rimborsi forfettari all’anno.

Trattandosi di importo complessivamente inferiore a cinque mila euro, si sarebbe trattato tra l’altro di collaborazioni:

  1. esenti dall’assoggettamento a oneri previdenziali e assistenziali, con conseguente esonero dalla trasmissione dell’Uniemens;
  2. esenti da ritenute fiscali;
  3. assoggettate ad un regime semplificato con riferimento agli oneri in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento a tali percettori si configurava pertanto l’onere solo di

  • effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto, anche per il tramite del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), entro il 30 del mese successivo l’inizio della collaborazione;
  • predisporre il libro unico del lavoro, anche per il tramite del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) in virtù di un applicativo non ancora operativo ma con esonero nelle more della predisposizione dell’applicativo.

In termini di adempimenti in ogni caso si rende necessario comunicare attraverso il Ras la relativa erogazione atteso che in ogni caso concorrono alla formazione dei plafond al di sopra dei quali operano le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Si tratta quindi di rimborso o di reddito da lavoro mascherato da rimborso?

Resta inoltre da chiarire la definizione di volontario in ambito sportivo dilettantistico. L’articolo 29 del dlgs 36/2021 prevede che “Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti”: si ritiene che l’attività di volontariato comprenda le funzioni indicate ma che non si tratti di un elenco tassativo ben potendo essere coinvolti gli associati ed i relativi famigliari anche in altre attività di volontariato ma sarebbe opportuno un chiarimento sul punto”.

 

 © Foto in copertina di Mario Vintariprogetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

 

Silvia Gheza