Alcune precisazioni per gli uffici del registro unico a conclusione del procedimento di “trasmigrazione”.
Il Ministero precisa anzitutto che il termine di 90 giorni entro cui gli enti devono depositare i bilanci ed aggiornare determinate informazioni presenti sulla piattaforma non debba essere considerato perentorio.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota n. 17146 del 15 novembre 2022 ha risposto ad alcuni quesiti relativi alla redazione e al deposito dei bilanci da parte degli enti del Terzo settore (Ets), fornendo anche alcune indicazioni agli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per quanto riguarda il perfezionamento delle “trasmigrazioni”.
Di seguito, si evidenziano gli aspetti più salienti della nota ministeriale.
La redazione e il deposito del bilancio di esercizio e del rendiconto delle raccolte fondi
Il documento ministeriale chiarisce anzitutto il fatto che gli enti costituiti prima del 2022 (in precedenza non iscritti ai registri delle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale o delle Onlus) e che si siano iscritti al Runts in corso d’anno (allegando i bilanci 2019 e 2020 come ultimi due bilanci approvati) non hanno l’obbligo di depositare il bilancio 2021: se valesse il contrario si conferirebbe valore retroattivo alla relativa disposizione di legge, cosa che non è possibile senza un’adeguata copertura normativa. Gli obblighi di trasparenza previsti dal codice del Terzo settore scattano infatti solo dal momento in cui l’ente ottiene la qualifica di Ets per effetto dell’iscrizione al registro unico.
Nulla vieta ovviamente all’organizzazione di procedere liberamente e in maniera volontaria al deposito del bilancio 2021.
La nota precisa che l’ufficio del Runts potrebbe comunque richiedere all’ente il bilancio 2021, qualora ciò sia necessario per valutare il superamento di alcuni limiti dimensionali al raggiungimento dei quali scattano determinati obblighi (come, ad esempio, la nomina di un revisore legale).
Diversa è invece la situazione per gli enti considerati Ets in via transitoria (organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e Onlus), i quali sono invece obbligati a depositare il bilancio 2021 a seguito dell’iscrizione al Runts. su ta “Trasmigrazione al registro unico terzo settore: le indicazioni per gli enti che non hanno ricevuto comunicazioni”.
Indicazioni per gli uffici del Runts a seguito della conclusione del procedimento di “trasmigrazione”
La nota ministeriale fornisce inoltre alcune indicazioni agli uffici del Runts a seguito del perfezionamento della “trasmigrazione”, conclusasi lo scorso 7 novembre: per approfondire il tema si rimanda all’articolo “Trasmigrazione al registro unico terzo settore: le indicazioni per gli enti che non hanno ricevuto comunicazioni”.
Il Ministero precisa anzitutto che il termine di 90 giorni entro cui gli enti devono depositare i bilanci ed aggiornare determinate informazioni presenti sulla piattaforma non debba essere considerato perentorio. Qualora gli enti non adempiano entro il termine, gli uffici competenti del Runts potranno avviare la procedura prevista dall’art. 48, c. 4 del codice del Terzo settore (che prevede l’assegnazione all’ente di un nuovo termine questa volta perentorio e, in caso di ulteriore mancato adempimento, la cancellazione dal registro unico) ma non potranno contestare o sanzionare il ritardo laddove le informazioni e i documenti, al momento in cui la posizione dell’ente sarà presa in esame, risulteranno comunque presenti a sistema anche se presentati oltre il termine.
La nota chiarisce infine il controllo che gli uffici Runts dovranno effettuare in relazione ai bilanci depositati dagli enti “trasmigrati”: anzitutto occorrerà verificare che siano stati utilizzati gli schemi previsti dal decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020 (avendo riguardo anche al mancato superamento del limite di 220.000 euro di entrate per le organizzazioni che hanno redatto il bilancio nella forma del rendiconto per cassa).
Fonte: Cantiere Terzo settore