Non profit e invio modello Eas, per il 2024 la scadenza è il 2 aprile
Rimangono esclusi dall’obbligo gli enti del Terzo settore, ma anche le Onlus, le pro-loco e le associazioni e le società sportive dilettantistiche che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati. Ecco come fare
Gli enti associativi sottoposti all’obbligo di invio del modello Eas potranno farlo entro il 31 marzo 2024 (che, cadendo di giorno festivo, slitta al 2 aprile) all’Agenzia delle entrate.
Il modello Eas (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi) è un provvedimento che riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa, e che essi devono obbligatoriamente inviare all’Agenzia delle entrate.
Il modello Eas è una dichiarazione di estrema importanza poiché il mancato invio comporta la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare l’assoggettamento a tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148 del dpr 917 del 1986 e art. 4 del dpr 633 del 1972).
Il codice del Terzo settore dispone anche in merito al modello Eas, esonerando gli enti del Terzo settore (Ets) dalla presentazione di tale modello (art. 94, c. 4).
Gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) non devono quindi inviare il modello Eas entro il termine del 2 aprile prossimo.
Un discorso a parte va fatto per gli enti che si costituiscono con l’intenzione di diventare Ets: il consiglio per essi è quello di presentare il modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione (termine disposto dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 29 ottobre 2009) poiché tra quest’ultima e l’iscrizione al Runts potrebbero passare anche più dei 60 giorni normalmente previsti dalla normativa. Una volta iscritti al Runts, ed acquisita la qualifica di Ets, anch’essi saranno esonerati dagli invii successivi del modello Eas.
Sono inoltre esonerate dall’invio di tale modello, e quindi non lo devono presentare:
- le Onlus, iscritte all’Anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate;
- le associazioni pro-loco che abbiano optato per il regime di cui alla legge 398/1991;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), che non svolgono attività commerciale e nemmeno de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati.
Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello Eas sono:
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche, iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono attività commerciale o anche solo attività de-commercializzata nei confronti degli associati o dei tesserati;
- le associazioni riconosciute (cioè dotate di personalità giuridica), che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte delle Regioni/Province autonome o da parte delle Prefetture/Commissariato del Governo.
Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).
Gli enti obbligati alla compilazione totale
Gli enti che invece sono obbligati a compilare il modello Eas in tutte le sue parti (cioè rispondendo a tutte le 38 domande) sono le associazioni non riconosciute (cioè prive di personalità giuridica) diverse da quelle menzionate in precedenza e che:
- svolgono solo attività istituzionale, limitandosi alla riscossione di quote associative e contributi di natura non corrispettiva;
- svolgono anche attività dietro corrispettivo nei confronti dei propri associati (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
- svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente è un ente commerciale e non è quindi tenuta a presentare il modello Eas).
L’obbligo di ripresentare il modello Eas
Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 2 aprile gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2023, inviando un nuovo modello Eas.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:
- alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
- all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
- al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
- all’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
- al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
- all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
- al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).
Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.
Se invece nel corso del 2023 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 2 aprile 2024 dai soggetti obbligati:
- gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);
- gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.
Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Qualora non venisse rispettato il termine del 2 aprile è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2024, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).
Fonte: Cantiere Terzo Settore
© Foto in copertina di Ugo Rea, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”