Statuto approvato dall'assemblea straordinaria degli associati il 21 novembre 2020
Statuto
Associazione Centro Servizi per il Volontariato di Messina
(approvato dall'assemblea straordinaria degli associati del 21 novembre 2020)
Art. 1 - Denominazione - Sede
1. L’ Associazione Centro servizi per il volontariato di Messina", con sede legale nel territorio della Città di Messina (da ora in avanti " CESV Messina") è un’associazione riconosciuta istituita ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle sue successive modifiche ed integrazioni c.d. Codice del Terzo settore (da ora in avanti, Codice Terzo settore) .
2. L’Associazione, a decorrere dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione “Centro servizi per il Volontariato di Messina ETS” oppure “CESV Messina ETS”.
3. Il CESV Messina è un'associazione riconosciuta senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il CESV Messina si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, di cui all’articolo 63, comma 3, del Codice del terzo settore.
5. L’attività dell’Ente sarà espletata esclusivamente nell’ambito del territorio della Regione Siciliana.
6. L’Associazione ha sede in Messina eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Messina ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative, sono decisioni che competono al Consiglio Direttivo, e non costituiscono modifica statutaria.
7. La sua durata è stabilita a tempo indeterminato
Art. 2 - Finalità
1. Il CESV Messina promuove la cultura del volontariato allo scopo di rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
Art. 3 - Attività
1. Per la realizzazione delle proprie finalità, l’associazione svolge in via prevalente le seguenti attività di interesse generale cui all’art. 5 lett. m), d), h), i), v) e z), nel rispetto dei i principi di cui all’art. 1 comma 4).
• erogazione di servizi strumentali a favore di ETS (Enti del Terzo Settore) e, in particolare di ODV (Organizzazioni di Volontariato);
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. In particolare il CESV Messina, nel rispetto delle norme del Capo II del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore, al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore potrà erogare i seguenti servizi:
a) promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
b) formazione, finalizzata a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell’identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;
c) consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
d) informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
e) ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo Settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
f) supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature;
g) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato;
3. Il CESV Messina potrà inoltre svolgere attività di controllo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati secondo quanto previsto dall’art. 93 del Codice del terzo settore.
4. Il CESV Messina può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore.
5. L’Associazione può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione.
6. I servizi di cui sopra potranno essere erogati a titolo gratuito o a fronte di corrispettivo o di rimborso spese, anche tramite convenzione.
7. Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il CESV Messina potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato incluse strutture decentrate sul territorio, nonché costituire o partecipare ad altri enti o società controllate.
8. Potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.
9. Il CESV Messina aderisce attraverso propri rappresentanti, alle forme di coordinamento dei CSV Siciliani e Italiani al fine di realizzare la collaborazione tra i Centri, di permettere la circolazione e qualificazione delle esperienze, di ottimizzare le risorse disponibili per i Centri, assumendosene gli oneri di carattere finanziario che ne possono derivare.
10. I servizi del CESV Messina, a seguito dell’accreditamento di cui all’art. 101 comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, sono erogati preferibilmente a titolo gratuito ai soggetti di cui all’articolo 2 del presente statuto, attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all’art. 62 del Codice del terzo settore. È fatto divieto, con tali risorse, di effettuare direttamente erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.
11. Il CESV Messina potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, derivanti da contributi pubblici e privati ed anche attraverso l’erogazione di servizi a pagamento.
12. Le risorse di cui al precedente comma, sono gestite con contabilità separata.
Art. 4 – Soci
1.Possono far parte dell’Associazione, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, di cui all’art. 4 comma 1 del D.lgs. 117/2017 esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile che ne facciano richiesta, che si riconoscono nei principi, nei valori e nelle norme statutarie dell’Associazione.
Art. 5 - Assunzione della qualifica di socio
1. Per l’assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. L’eventuale richiesta di chiarimenti interrompe i termini. Successivamente il socio ammesso, versa la quota sociale annualmente determinata dall’assemblea dei soci. All’atto dell’ammissione il socio dovrà comunicare l’indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni inerenti la vita associativa.
2. Non possono essere deliberate ammissione a socio nel periodo che intercorre tra la data della convocazione dell’assemblea dei soci per il rinnovo degli organi sociali e lo svolgimento della stessa assemblea.
3. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.
Art.6 - Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell’Associazione, di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.
2. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all’Assemblea, di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.
3. Nessuna organizzazione socia, sia in forma singola, sia in forma di rete associativa o federazione, può esprimere più di un rappresentante tra i membri, nominati dall’assemblea, del consiglio direttivo e degli altri organi sociali.
4. I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo in cui specificare la documentazione specifica che si intende visionare indicando i motivi della richiesta.
5. Tutti i soci sono tenuti:
a) ad osservare il presente statuto, il relativo regolamento di attuazione, gli altri eventuali regolamenti interni e tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l’attività;
d) al pagamento della quota associativa, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.
6. La quota sociale è intrasmissibile, non è rivalutabile, né rimborsabile
Art. 7 - Perdita della qualifica di socio
1. I soci possono essere esclusi dall’Associazione per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
b) in caso di n. 3 (tre) assenze consecutive all’Assemblea non preventivamente giustificate;
c) in caso di morosità disciplinata da specifico regolamento;
d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
e) per indegnità.
2. Le esclusioni saranno decise dal consiglio direttivo previa acquisizione di un parere del collegio dei probiviri. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.
3. La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. L’associato, pertanto, potrà sempre recedere dall’Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno n. 2 (due) mesi prima.
Art. 8 – Volontariato
1. All’interno del CESV Messina i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, per promuovere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari nel terzo settore.
In qualità di volontari operano all’interno del CESV Messina i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e tutte le persone che collaborano attivamente nell’ambito dei coordinamenti locali di cui all’art. 19 del presente statuto ed alle iniziative promosse dal CESV Messina.
2. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento e ad essi si applica quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo
e) il collegio dei probiviri
2. Coloro che sono chiamati ad assumere le cariche sociali devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 61, comma 1, lettera i), del D.lgs. 117/2017, come richiamato al successivo art.10 dello statuto.
3. L’Associazione adotta misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell’ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati nonche’ misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l’effettivo coinvolgimento di tutti gli associati sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione dell’associazione conformemente a quanto previsto dall’art.61, c.1 lett. g) del D.lgs. 117/2017.
4. Ad eccezione dei componenti dell’Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 comma 2 c.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
5. L’intervento alle sedute degli organi sociali, può avvenire, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente determinati, anche mediante mezzi di telecomunicazione che consentano di identificare con certezza i partecipanti e la loro legittimazione ad intervenire, adeguata informazione sugli argomenti all’ordine del giorno, possibilità di intervenire e l’espressione del voto anche in via elettronica.
6. Il funzionamento degli organi sociali è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.
Art. 10 – Specifici requisiti ed incompatibilità
1.Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio dei Probiviri, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell’art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore, come di seguito rappresentati:
• Requisiti di onorabilità, con riferimento all’assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall’art. 80 D.lgs. n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all’assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all’art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all’assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
• Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore
• Requisiti di incompatibilità, riferiti all’assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia.
• Requisiti di indipendenza, riferiti all’assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell’ente
2. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all’articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore.
3. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il collegio dei probiviri su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso collegio dei probiviri si pronuncia l’Organo di Controllo.
Art. - 11 Assemblea dei soci
1.L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
2.L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
3.L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso. L’avviso di convocazione deve contenere la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare, nonché eventualmente i voti che saranno attribuiti alle organizzazioni di volontariato socie secondo quanto previsto al comma 9) del presente articolo; nell'avviso deve essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
4. La convocazione dell’assemblea che dovrà provvedere all’elezione dei componenti degli organi sociali dovrà essere inoltrata con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso e l’assemblea deve tenersi entro sessanta giorni dalla data di convocazione.
5. L’Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo in- dicato nell’avviso di convocazione.
6. La partecipazione all’Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici che consentano l’identificazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
7. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
8. L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci. In quest’ultimo caso, l’Assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.
9. Qualora alla data della convocazione dell’assemblea, il numero complessivo delle organizzazioni di volontariato socie, fosse inferiore alla maggioranza assoluta del totale degli associati, i voti attributi a ciascuna Organizzazione di volontariato socia, sono ponderati in modo da garantire l’attribuzione della maggioranza assoluta dei voti esprimibili al complesso delle organizzazioni di volontariato socie, ai sensi della lettera f), art. 61 del D.lgs 117/17 secondo modalità previste dal Regolamento di funzionamento degli organi sociali. Il numero degli associati che rileva è quello al momento della convocazione.
10. Le modalità di funzionamento dell’assemblea dei soci, i poteri, i termini e le modalità per la designazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi sociali sono disciplinati dal regolamento di funzionamento degli organi sociali.
Art. - 12 Funzioni dell’Assemblea
1. L’Assemblea in sede ordinaria:
a) approva il piano annuale, il bilancio preventivo e consuntivo, su proposta del Consiglio Direttivo;
b) approva e rende pubblico il bilancio sociale su proposta del Consiglio Direttivo;
c) approva il progetto pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
d) approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) determina il numero dei componenti il consiglio direttivo, con deliberazione assunta nell’assemblea dei soci che precede quella elettiva
f) elegge i componenti il Consiglio Direttivo, i componenti dell’organo di controllo secondo quanto indicato all’art. 14 dello statuto; del collegio dei probiviri.
g) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
h) determinare la quota sociale annuale
i) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
2. L’Assemblea in sede straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione;
b) delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
3. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà dei rappresentanti degli associati.
4. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con un numero di soci pari ad un quinto dei soci, deliberando validamente a maggioranza semplice. Il voto dei rappresentanti di organizzazioni di volontariato è incrementato, se necessario, come previsto per la prima convocazione.
5. Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
6. L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti.
7. L’Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal legale rappresentante, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore.
8. Il socio partecipa all’assemblea con il suo legale rappresentante o, in caso di suo impedimento:
• a mezzo di un socio dell’associazione munito di delega
• a mezzo di altro socio dell’Associazione CESV Messina munito di delega
9. La delega deve essere conferita per iscritto.
10. A ciascuna persona fisica non potranno essere conferite complessivamente più di tre deleghe.
11. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto o con modalità compatibili in caso di utilizzo di mezzi di telecomunicazioni. Le deliberazioni concernenti le persone sono sempre adottate a scrutinio segreto.
12. Le deliberazioni assunte dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario verbalizzante e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
13. Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante pubblicazioni delle stesse nel sito internet, nell’area riservata ai soci
14. Le delibere prese dall’Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell’Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.
15. Possono partecipare in Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici).
3. Tutti i consiglieri sono eletti dall’Assemblea, secondo quanto previsto nel presente statuto e nel regolamento di funzionamento degli organi sociali.
4. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente e due vicepresidenti di cui uno vicario nella prima seduta del consiglio direttivo.
5. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 (tre) anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi dei componenti eletti, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
6. I consiglieri non possono rimanere in carica più di 9 (nove) anni consecutivi.
7. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) disporre l’esecuzione delle decisioni adottate dall’Assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
b) curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
c) provvedere all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, rendendo il conto della gestione all’Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
d) redigere il piano pluriennale, il piano annuale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sottoponendoli all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
e) predisporre il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci
f) predisporre, aggiornare e pubblicare la carta dei servizi
g) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall’Assemblea dei soci;
h) deliberare in merito alle questioni attinenti il progetto pluriennale approvato dall’Assemblea dei soci;
i) curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
l) pianificare l’eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell’attività sociale;
m) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
n) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
o) nominare il Direttore e ne determina
p) nominare i rappresentanti all'interno del coordinamento Centri di Servizio Siciliano e Italiani;
q) proporre le modificazioni allo statuto da sottoporre all’Assemblea straordinaria.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.
9. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
10. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di un terzo dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. In seno al Consiglio non è ammessa delega.
12. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di mancanza o indisponibilità dei non eletti il Consiglio Direttivo convocherà l’assemblea per l’elezione del nuovo componente.
13. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario verbalizzante.
14. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
15. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
Art. 14 - Presidente
1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, nonché Presidente del Consiglio Direttivo. E’ eletto dal Consiglio direttivo tra i suo membri.
2. Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.
3. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione.
4. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
5. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
6. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
a) curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
b) sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
c) curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dal- la sua adozione;
e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.
7. Il presidente può delegare in via permanente o in via transitoria, parte dei propri compiti e poteri al vicepresidente vicario nonché all’altro vicepresidente o ad altri componenti il consiglio direttivo
8. In caso di dimissioni o impedimento ad esercitare le sue funzioni, le stesse saranno esercitate dal vice presidente vicario.
9. Il mandato del Presidente e dei vicepresidenti coincide temporalmente con quello del consiglio direttivo
10. La carica di presidente non potrà essere ricoperta dalla stessa persona per più di nove anni, anche non consecutivi.
Art. 15 - Organo di Controllo
1. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell’art. 30 comma 6 del Codice Terzo settore nonché compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L’Organo di controllo presenta all’Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.
2. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. L’Organo di controllo rimane in carica tre anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). I suoi componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.
4. Nel caso in cui il CESV Messina sia accreditato quale centro di servizio per il volontariato ai sensi dell’art. 101, comma 6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, il presidente di tale Organo è nominato dall’OTC (Organismo Territoriale di Controllo). I componenti dell’organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. L’organo di controllo partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle sedute dell’assemblea dei soci.
Art. 16 - Collegio dei probiviri
1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza ed eletti dall’assemblea dei soci.
2. Il collegio dei probiviri dura in carica tre anni. I suoi componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Agli stessi possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute in dipendenza del loro incarico
3. Il collegio dei probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente, svolge le funzioni giurisdizionali di unico grado in ordine a tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione e decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
4. La carica di componente il collegio dei probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi dell’associazione
5. In caso di dimissioni o altre cause, di un componente del collegio, le stesse, devono essere presentate per In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di componenti il collegio inferiore alla metà dei suoi componenti eletti, sarà sostituito con il primo dei non eletti, risultante dal verbale della commissione elettorale riunitasi durante l’assemblea elettiva durante la quale si è provveduto al rinnovo dell’organo sociale. In caso di perdita, per dimissioni o altre cause, di un numero di componenti superiore alla metà, il collegio dovrà considerarsi decaduto.
Art. 17 - Comitato scientifico
1. Il Comitato scientifico è strumento tecnico - consultivo dell’Associazione, nominato dal Consiglio direttivo che individua i suoi componenti tra gli esperti e gli studiosi del volontariato e dei campi e delle metodologie di intervento oggetto dell'attività del CESV Messina.
2. Il Comitato scientifico non potrà essere composto da un numero superiore a 10 componenti.
3. Il funzionamento del Comitato scientifico è disciplinato da apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.
Art. 18 - Direttore
1. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, elabora e propone al Consiglio direttivo il programma pluriennale ed annuale di attività, il bilancio preventivo e consuntivo ed il bilancio sociale. Ha la responsabilità del personale dipendente e dei collaboratori; pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
2. Il direttore può essere delegato a rappresentare il CESV MESSINA nei rapporti economici e finanziari, nei confronti dei terzi e dei soci nonché del personale dipendente del CESV MESSINA.
Art. 19 - Coordinamenti locali
1. Il CESV MESSINA promuove e favorisce la costituzione dei coordinamenti locali di comunità, composti dalle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale ed operanti nei territori di riferimento, dalle organizzazioni socie del CESV Messina e dagli enti del terzo settore.
2. I coordinamenti locali di comunità rappresentano una modalità operativa di funzionamento del CESV Messina nel territorio della provincia di Messina, svolgendo una funzione di partecipazione, coinvolgimento e di co-progettazione a livello locale
3. La costituzione e la gestione dei coordinamenti locali di comunità è rimandata ad apposito regolamento. Essi sono costituiti preferibilmente, in corrispondenza dei distretti socio sanitari della provincia di Messina.
Art. 20 - Patrimonio
1.Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso;
b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
d) le eccedenze degli esercizi annuali.
2. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.
Art. 21 – Entrate
1. Per l’adempimento dei propri scopi l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) le quote associative;
b) le risorse conferite dal Fondo unico nazionale (FUN) di cui al D.lgs. 117/2017;
c) i corrispettivi derivanti dalla gestione diretta di attività e servizi;
d) le entrate derivanti da convenzioni;
e) i contributi pubblici e dei privati;
f) la gestione economica del patrimonio;
g) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali.
Art. 22 – Bilancio
1. L’esercizio della Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere adottato in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.
4. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell’organo di controllo, che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.
5. Il bilancio consuntivo deve essere presentato in Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno. È fatto obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN.
6. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registri Unico nazionale del terzo settore ai sensi dell’art. 13, comma 2) del Codice del terzo settore
7. Il bilancio consuntivo è pubblicato nel proprio sito internet, nel quale saranno pubblicati gli eventuali emolumenti, compensi, corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti, ai sensi dell’ art. 14 comma 2) del Codice del terzo settore.
Art. 23 - Bilancio sociale
1. Il CESV Messina redige annualmente il Bilancio sociale, in conformità a quanto previsto agli artt. 14 e 61 comma 1, lett. l) del D.Lgs. n. 117 del 2017 e ne dà adeguata pubblicità, anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.
2. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo settore) e del monitoraggio dell’organo di controllo.
Art. 24 - Libri sociali obbligatori
1.Il CESV Messina deve tenere i seguenti libri:
• libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
• libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo, del Collegio dei probiviri tenuti a cura dell’organo cui rispettivamente si riferiscono.
2. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente che dovrà indicare le motivazioni per le quali viene effettuata la richiesta.
3. Le modalità di accesso alla consultazione dei libri sarà disciplinata da apposito regolamento
Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro
1. Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.
Art. 26 – Modifiche dello statuto
1. Modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio direttivo e da almeno 5 organizzazioni socie, all'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria validamente costituita.
2. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.
Art. 27 – Scioglimento o revoca della qualifica di CSV
1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:
a) conseguimento dell’oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l’Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell’attività.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’Associazione è devoluto, previo parere dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1 del Codice del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni del presente statuto o dell’assemblea, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale ad altri enti che hanno fini analoghi.
3. In caso di scioglimento del CESV Messina come CSV accreditato o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN ai sensi dell’art 63 comma 4 del Codice del terzo settore.
4. In caso di scioglimento del CESV Messina come CSV accreditato o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC ai sensi dell’art 63 comma 4 del Codice del terzo settore.
Art. 28 - Norma di rinvio
1.Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del d.lgs. n. 117 del 2017 e del codice civile.
2.Potranno inoltre, se necessario, essere approvati regolamenti di funzionamento e di attuazione del presente statuto.
Art. 29 – Norme transitorie
1.Il presente statuto entrerà in vigore dopo l’approvazione, da parte della Regione siciliana ai sensi del “DPR 361/2000 – Regolamento per la semplificazione riconoscimento delle persone giuridiche private”.
2.L’ammissione di nuovi soci ai sensi dell’art. 4 del presente statuto si applica a decorrere dalla data di accreditamento dell’associazione quale Centro di servizio ai sensi degli articoli 101, c.6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore. A decorrere dall’accreditamento e fino all’istituzione del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS), sono ammessi quali soci, nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 dello statuto, gli enti di cui all’art. 101, c.2 del Codice del Terzo settore e le imprese sociali costituite in forme diverse da quelle del libro V del codice civile iscritte nel relativo registro. A decorrere dall’istituzione del RUNTS, sono ammessi quali soci i soggetti individuati dall’art. 4 del presente statuto.
3. I soci che ad oggi non sono iscritti al registro regionale del volontariato, al registro regionale di promozione sociale, all’anagrafe delle Onlus, avranno nove mesi dall’entrata in vigore del presente statuto per iscriversi o ai sopradetti registri/anagrafe o se istituito al Registro unico nazionale del terzo settore. Alla scadenza del termine i soci che non avranno completato l’iter saranno dichiarati decaduti.
4. Ai fini di cui all’art. 2, del presente statuto, l’erogazione dei servizi di cui all’art. 63 del Codice del Terzo settore a soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri del volontariato attualmente istituiti, è subordinato all’accreditamento dell’associazione quale Centro di servizio ai sensi degli articoli 101, c.6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, salva diversa deliberazione dell’assemblea ordinaria, anche in recepimento degli indirizzi espressi dall’organismo nazionale di controllo. A decorrere dall’accreditamento di cui al predetto art. 101, c.6, secondo periodo e 61 del Codice del Terzo settore, i servizi di cui all’art. 63 del Codice sono erogati ai soggetti ivi indicati.
5. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
6. I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo e per il Presidente hanno effetto e si computano a partire dal primo rinnovo di tali organi successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 117 del 2017.
7. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui agli artt. 12 e 13 del presente Statuto.
8. Il Collegio dei probiviri ed il collegio dei sindaci revisori, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni di cui agli artt. 14 e 15 del presente Statuto. Dallo stesso momento il Collegio dei Revisori assume la denominazione di Organo di controllo.