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Trasparenza sui contributi pubblici al non profit: cosa fare entro il 30.06.2020

Anche quest’anno è obbligatorio anche per alcuni soggetti del terzo settore (tutti coloro che rientrano nella categoria delle Onlus) rendere pubblici, sui propri siti internet o analoghi portali digitali, i finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione (legge 124/2017, art. 1, commi 125-129).
Si ricorda che la circolare del Ministero del Lavoro spiega come assolvere alla norma, che riguarda l’erogazione di risorse finanziarie o la concessione dell’utilizzo di beni immobili o strumentali agli Ets per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale SUPERIORI A 10 MILA EURO.

Categorie coinvolte
a) Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
c) le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
d) le imprese

Che cosa pubblicare
Debbono essere pubblicati i corrispettivi, i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati. Sembra, infatti, doversi preferire una interpretazione particolarmente estensiva dell’obbligo, che riguarda sia i corrispettivi per prestazioni svolte dagli enti (ad es., in forza di contratti), sia i vantaggi attribuiti non a titolo corrispettivo (ad es., cinque per mille).
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il «vantaggio» può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (ad es., comodato di un bene mobile o immobile): in questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, «si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione»
Nei casi di rapporto di comodato di un bene mobile o immobile, si dovrà far riferimento al valore dichiarato dalla Pa che ha attribuito il bene in questione. Sono comprese le somme derivanti dal 5 per mille.

Obblighi
Le due categorie (per semplicità enti di terzo settore da una parte e imprese dall’altra) sono soggette a indicazioni differenti.
Gli ets coinvolti devono pubblicare le informazioni indicate sui propri siti o portali digitali. In mancanza del sito dedicato, possono pubblicare sulla propria pagina facebook o sulla pagina internet della rete associativa alla quale aderiscono.
Le imprese, invece, devono pubblicazione di informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato, ove esistente.

Arco temporale
L’obbligo scatta a partire dal 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018. Si usa, quindi, il criterio contabile di cassa, considerando quindi le somme ricevute nell’anno solare precedente indipendentemente dall’anno di competenza a cui si riferiscono. La scadenza è quella del 30 giugno di ogni anno.

Valore economico
La somma di 10.000 euro va considerata in senso cumulativo: l’obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a questa cifra. Andranno quindi pubblicati, gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, anche se inferiori a 10.000 euro.

Sanzioni
Per le imprese (e solo per loro) che non si adeguano, è previsto l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute. La differenza è dettata dalla finalità delle attività che per gli enti di terzo settore è senza fine di lucro.

Quali informazioni pubblicare?
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.

 

Consulta la Circolare n. 2 del 11/01/2019

Silvia Gheza