Il secondo adempimento per gli Enti di nuova iscrizione al beneficio del 5 per mille è l‘invio della dichiarazione sostitutiva.
Entro il 30 giugno il rappresentante legale dell’ente deve inviare – pena l’esclusione dall’elenco del 5 per mille – alla propria Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata dal legale rappresentante, alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L’invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata.
L’ISCRIZIONE HA VALORE PERMANENTE FINO ALLA CANCELLAZIONE DA PARTE DELL’ENTE MEDESIMO O AL VENIR MENO DEI REQUISITI NECESSARI CHE NE HANNO CONSENTITO L’ISCRIZIONE.
L’Ente che, in relazione all’iscrizione telematica e/o all’invio della dichiarazione sostitutiva adempia in modo incompleto o successivamente ai termini, può sanare il ritardo inviando entro il 30 settembre la documentazione completa alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nelle modalità richieste e pagando contestualmente una sanzione di € 250 tramite F24 (codice tributo 8115).