Anffas ricorda che ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 26 luglio 1988, è previsto che sia la stessa l’Anffas Onlus a nominare, nelle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile e dello stato di handicap, che operano presso l’INPS, i medici quali rappresentanti delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale di ogni di ogni età.
COMUNICATO STAMPA ANFASS
L’art. 3, comma 3 della legge 26 luglio 1988, prevede che sia l’Anffas Onlus a nominare, nelle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile e dello stato di handicap, che operano presso l’INPS, i medici quali rappresentanti delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale di ogni di ogni età. La disabilità intellettiva rimanda ad un’incapacità nel perseguire obiettivi che hanno a che fare con l’intelligenza ed in particolare con i processi logico-deduttivi che permettono l’apprendimento di nuove nozioni. La disabilità relazionale rimanda ad un’incapacità di comunicare, di coltivare rapporti di reciprocità che determinano compromissione dei rapporti interpersonali, emarginazione o esclusione dal contesto sociale. Pertanto le famiglie, le associazioni e quant’altri fossero interessati a tutelare tali soggetti possono telefonare allo 0941/362414, negli orari di ufficio, ed ANFFAS provvederà a garantire la presenza del medico. In seguito all’accordo sottoscritto
da INPS ed ANFFAS, i soggetti a cui deve essere garantita la tutela sono quelli affetti dalle patologie elencate, con richiamo, nel certificato medico che deve compilare il medico di famiglia. Non sono di converso tutelate da Anffas Onlus le malattie neurodegenerative e quelle secondarie (ad es. epilessia post traumatica).
fonte: Comunicato ANFASS