Visto l’importante lavoro delle associazioni per fronteggiare l’emergenza Codiv-19, tra le misure varate dal governo lo scorso 9 marzo c’è anche la temporanea disapplicazione dell’art. 17, comma 5 del D.lgs. 117/2017, che prevede l’incompatibilità tra la qualifica di volontario e qualsiasi forma di lavoro subordinato, autonomo o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato.
Attenzione però, gli enti che decideranno di utilizzare questa agevolazione non potranno retribuire i volontari in quanto tali, ma dovranno contrattualizzare i volontari come lavoratori, potendo attribuirgli una retribuzione per il lavoro svolto.
Il fine di questa norma è quello di sopperire ad eventuali carenze di personale (lavoratori ammalati o in congedo parentale), integrando nell’organico volontari già dotati di opportune competenze tecniche.
E’ importante ricordare come questa norma si applichi a tutti gli enti a cui attualmente si applica l’art. 17 del D.lgs. 117/2017, ovvero le onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), anche se potrebbe essere interpretata in maniera estensiva per tutto il mondo del no profit.
Il governo non ha ancora disciplinato la gestione del rapporto tra lavoro (subordinato o autonomo) e volontariato in settori strategici per far fronte all’emergenza, come il sanitario e il socio sanitario.
Sulla questione molti richiamano il D.lgs. 1/18 in tema di protezione civile, prevedendo un regime analogo che consente ai volontari chiamati in situazioni di emergenza nazionale, di mantenere il proprio posto di lavoro, conservando il proprio trattamento economico e previdenziale, per un periodo massimo di 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni in un anno, predisponendo per il datore di lavoro, il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore impegnato come volontario. Mentre per i lavoratori autonomi/volontari è previsto un rimborso in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, max 203.30 euro giornalieri.