Con la conversione in legge dei dl “Aiuti ter” e l’entrata in vigore del dl “Aiuti quater” due diversi fondi a sostegno degli enti del Terzo settore gestiti dal Ministero dell’Economia e delle finanze e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Sostegni anche per lo sport, i luoghi della cultura e la scuola
Nuove misure a sostegno dei rincari sulle bollette dettati dalla crisi innescata dal conflitto tra Russia e Ucraina. A introdurli la legge n. 175 del 17 novembre 2022 che converte il cosiddetto dl “Aiuti ter” (dl n. 144/2022) con il quale il Governo ha adottato misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ad arricchire il dl “Aiuti ter” il cosiddetto dl “Aiuti quater” (dl. 18 novembre 2022, n. 176), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022, che prevede misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica per le imprese e i professionisti.
Sostegni a favore degli enti del Terzo settore
È anzitutto previsto un contributo straordinario in favore degli enti che gestiscono servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità (dl “Aiuti ter”, art. 8, comma 1) attraverso la costituzione di un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle finanze.
Nello specifico, nel testo del dl n. 144/2022, come modificato in sede di conversione, il beneficio concerne gli enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri territoriali al Runts, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte alla relativa anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Nel testo originario del dl. n. 144/2022 tale contributo era riconosciuto – nell’ambito dei soggetti che gestiscono i servizi citati – solo in favore degli enti iscritti Runts e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, mentre gli altri soggetti menzionati rientravano nell’ambito di applicazione del contributo previsto dal successivo comma 2 a prescindere dalla tipologia dei servizi svolti.
In sede di conversione è stato inoltre sostituito il termine “servizi sociali” con quello di “servizi socioassistenziali” (sempre svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti alle persone con disabilità).
La misura del contributo è determinata, nell’ambito di un limite di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2022 (120 milioni stanziati con il dl “Aiuti ter” e altri 50 milioni con il dl “Aiuti quater”), in proporzione alla differenza tra l’incremento dei costi sostenuti per la fruizione dell’energia termica ed elettrica nel terzo e quarto trimestre del 2022 e i costi sostenuti negli omologhi trimestri del 2021.
Per tutti gli enti iscritti al Runts, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte alla relativa anagrafe che svolgono attività diverse dalla gestione di servizi sociosanitari e socioassistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità è previsto un diverso contributo straordinario (art. 8, comma 2 dl “Aiuti ter”). La misura del contributo è determinata, nell’ambito di un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2022 (di cui 50 milioni stanziati con il dl “Aiuti ter” e altri 50 milioni con il dl “Aiuti quater”), in proporzione alla differenza tra l’incremento dei costi sostenuti nel 2022 per la fruizione di energia e di gas naturale e i costi sostenuti nel 2021. Il fondo relativo a questo secondo contributo è gestito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
I due contributi non sono cumulabili tra loro, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del Tuir. Tali contributi però sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (art. 8, comma 4 dl “Aiuti ter”).
Stabilite anche ulteriori norme per il riconoscimento e l’attuazione di tali contributi (sempre art. 8 dl “Aiuti ter”).
Sport
Già previsto nella stesura precedente del dl “Aiuti ter”, inoltre, lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2022 per l’erogazione di contributi a fondo perduto da destinare alle associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine (art. 7 dl “Aiuti ter”).
Le modalità e i termini di presentazione delle richieste saranno successivamente individuati con decreto ministeriale.
Luoghi della cultura e scuola
Inoltre, per fronteggiare l’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura, l’art. 11 del dl. “Aiuti ter” – sostanzialmente immodificato dalla legge di conversione – stanzia 40 milioni di euro per l’anno 2022 le cui modalità di ripartizione e assegnazione saranno individuate con successivo decreto del Ministro della cultura.
Inoltre, è incrementato di 30 milioni di euro il Fondo per le scuole paritarie (art. 13 dl “Aiuti ter”).
© Foto in copertina di Roberto Rognoni, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”