Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), con tutte le attesissime misure per la ripresa dell’economia italiana di cui si parla da giorni è finalmente operativo, con i suoi bonus, agevolazioni e permessi. Il decreto legge 34/2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 maggio.
Molte norme sono immediatamente operative, mentre per altre si dovranno attendere i decreti di attuazione (sembra 98!) che daranno le indicazioni operative.
Le misure esplicitamente dedicate al terzo settore: crediti d’imposta, erogazione più veloce del cinque per mille 2019, povertà educativa, 100 milioni in più nel Fondo terzo settore, sostegno specifico agli enti delle regioni del Sud. La norma prevede:
all’art. 246, la concessione di un contributo in favore degli Enti operanti nel Terzo Settore nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia),all’art. 246, allo scopo di fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19. Lo stanziamento complessivo per la misura, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, è pari ad euro 120 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa. La norma individua quale soggetto attuatore della misura l’Agenzia per la Coesione territoriale, che provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione di un contributo a fondo perduto agli Enti del Terzo settore operanti nelle aree di attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà a definire le finalità degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonché i costi ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo. Il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
cinque per mille più veloce (art. 167). Per far fronte alle difficoltà rilevate dagli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale e all’imminente esigenza di liquidità evidenziata a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, la norma prevista dal decreto anticipa al 2020 l’erogazione del contributo del cinque per mille relativo all’anno finanziario 2019. E’ prevista una accelerazione delle procedure di erogazione del contributo (stabilendo che nella ripartizione dello stesso non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7 e 8, del regolamento di cui al DPR n. 322 del 1998). Di fatto, l’Agenzia delle entrate provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi dal beneficio entro il 31 luglio 2020 e le amministrazioni competenti (Ministero del lavoro e delle politiche, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) procederanno alla erogazione del contributo entro il successivo 31 ottobre;
Centri estivi e contrato alla povertà educativa (art. 105). Il fondo per le politiche della famiglia viene incrementato di 150 milioni di € per l’anno 2020 per interventi di potenziameto dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine compresa fra i 3 e i 14 anni per i mesi da giugno a settembre 2020 e per progetti rivolti al contrasto della povertà educativa ed ad imlementare le opportunità culturale e educative ei minori
sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 130-ter).Viene esteso anche agli enti di terzo settore (indicati nell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro previsto a favore dei “soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione” all’interno del precedente decreto Cura Italia. Anche gli enti del terzo settore potranno accedere al credito previsto per il periodo d’imposta 2020 nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 64 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18);
incremento del Fondo Terzo Settore (art. 107). Il decreto prevede un incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo Terzo settore, ex articolo 72 del d.lgs. n.117 del 2017, al fine di sostenere progetti e attività di interesse generale nel terzo settore;
misure temporanee di liquidità (art. 106). Si estendono agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime di impresa. La garanzia è concessa da SACE S.p.a. (articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);
contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari (art. 80).Le attuali norme in vigore in materia di contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari vengono estese anche in favore di enti del terzo settore;
credito di imposta sugli affitti (art. 31). Il decreto dispone disposto per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto e cessione del credito allargato non solo per tutte le aziende ma anche per gli “enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”, ma solo per la parte di canone destinato allo svolgimento delle attività istituzionali. Il credito è concesso in misura del 60% della quota mensile sia per canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Significative anche le misure e le agevolazioni fiscali.
La prima agevolazione di rilievo è quella in materia di Irap (art. 24), imposta che scontano anche gli enti non commerciali privi di partita iva nel momento in cui presentano alcune tipologie di collaboratori retribuiti, non beneficiando di cuneo fiscale. Secondo il decreto Rilancio, non è dovuto il versamento del saldo Irap, relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, né la prima rata dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Non si tratta di una sospensione dal versamento ma di un azzeramento dell’imposta da versare.
Vengono inoltre introdotte alcune agevolazioni in termini di credito di imposta relativamente a:
- canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda (art. 28). Il credito d’imposta – pari al 60% del canone versato per i mesi di marzo, aprile e maggio in relazione ad immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale a prescindere dalla categoria catastale – spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se si tratta di soggetti che svolgono una attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa o in compensazione se il canone è stato già pagato;
- spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120). Agevolazione estesa alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore. Si tratta di un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19. Questo credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione;
- spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es: mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art.125) (es: termoscanner, barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione). Il credito di imposta è concesso anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 60 % delle spese sostenute nel 2020 e fino ad un massimo di 60 mila euro di spesa. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Con il dl rilancio sono stati inoltre modificati l’art.61 del Cura Italia (art. 127) e l’art. 18 del decreto Liquidità (art. 126) relativi alla sospensione dei versamenti. La prima novità è che tutti i versamenti indicati nelle citate disposizioni sono rinviati al 16 settembre, rateizzabili fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.
La seconda è che per le sole organizzazioni sportive (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche), la sospensione riguarda i versamenti che sono chiamate ad effettuare entro fine giugno. Per un approfondimento, si rinvia alla lettura di “Emergenza coronavirus e non profit: quando si versano tributi e contributi”.
Non sono invece state inserite proroghe per i versamenti Ires ed Irap relativi alle dichiarazioni in scadenza il prossimo mese di giugno. Ci si interroga in merito alla possibilità di ritenere tale scadenza prorogata in virtù della proroga concessa (ex art. 35 Dl “Cura Italia”) a tutti gli enti non commerciali nell’approvare il bilancio. L’articolo 17 del DPR 435/2001 prevede infatti che i contribuenti che “in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”. L’associazione che approva pertanto il bilancio entro il 31 ottobre, potrebbe versare il saldo Ires e Irap entro il 30 novembre 2020.
Fonte: Cantiere terzo settore e CSVnet