Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.67 del 21-03-2022, il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. Anche i Centri di servizio per il volontariato e le associazioni coinvolte nelle azioni di accoglienza
In estrema sintesi, il provvedimento affronta quindi i seguenti ambiti:
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- contenimento dell’aumento dei prezzi dell’energia e dei carburanti
- misure in tema di prezzi dell’energia
- sostegni alle imprese
- presidi a tutela delle imprese nazionali
- accoglienza umanitaria
In particolare, in ambito di accoglienza umanitaria, all’Art. 31 “Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina”, si stabilisce che:
Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a definire forme di accoglienza diffusa da attuare mediante i Comuni, gli enti del terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, le associazioni e gli enti religiosi (per un massimo di 15 mila persone), nonché a definire forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione (per un massimo di 60 mila persone) e a riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano un contributo per l’accesso al Servizio sanitario nazionale per richiedenti e titolari della protezione temporanea (per un massimo di 100 mila persone).
Sono stanziati a tal fine 428 milioni di euro per il 2022.