Alle organizzazioni di volontariato di protezione civile regolarmente iscritte negli appositi registri regionali, saranno riconosciuti i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo n.1 del 2018 a decorrere dal 4 febbraio e per tutto il periodo di emergenza come previsto dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile nn. 630 del 03/03/2020 e 635 del 13/03/2020. In particolare saranno riconosciuti i rimborsi, autorizzati ai sensi dell’art. 40 del richiamato Decreto legislativo che si riferiscono agli oneri per i viaggi, per i carburanti delle autovetture associative, per i pedaggi autostradali, nonché per l’utilizzo dei mezzi pubblici urbani ed extraurbano. Lo comunica il Capo del dipartimento della protezione civile, che inoltre in riferimento dispositivi di protezione individuale, autorizza l’acquisto diretto degli stessi da parte delle organizzazioni purché iscritte nei registri, assicurando i benefici dell’art. 40, nel caso in cui dopo formale richiesta all’Unità di crisi regionale, le stesse non riescono a garantire la fornitura dei dispositivi, tenuto conto che la distribuzione al momento è prevalente nei confronti del personale sanitario.
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