Le organizzazioni di volontariato possono svolgere attività anche in tempo di COVID -19.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 275, S.O. n. 41, ha previsto un regime differenziato, attraverso l’individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei
quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.
Le misure previste dalla citata disposizione per i territori della zona arancione – in base all’ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, attualmente individuati nelle regioni Puglia e Sicilia – sono recate al comma 4 lett. a), b) e c) e sostanzialmente intervengono sulla mobilità e sui servizi di ristorazione, per cui il quadro regolativo attinente a profili o ad ambiti non incisi dalla disposizione in commento, rimane quello definito dall’art. 1.
Il Ministero degli Interni in una Circolare diramata il 07 novembre 2020 e indirizzata ai Prefetti in un passaggio chiarisce alcuni punti sull’applicazione dell’ultimo Dpcm affermando che (relativamente alle aree rosse ma chiaramente anche per estensione alle altre aree che hanno un regime meno restrittivo) “Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti che avvengano dopo le 22.00 e fino alle 5.00, si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale.”
Per maggiori informazioni è possibile leggere integralmente la circolare