Nuovi limiti dimensionali introdotti dalla legge 104/2024 per l’accesso alle forme di rendicontazione semplificata previste dal Codice del Terzo Settore.
Si innalza a 300mila euro la soglia per avvalersi del rendiconto per cassa.
Per gli enti con personalità giuridica rendiconti solo in forma ordinaria
Sono molte le novità che imporranno a professionisti e operatori del settore di svolgere valutazione attenta sul volume di entrate dell’ente di terzo settore, anche tenendo conto dell’eventuale possesso della personalità giuridica da parte dello stesso: le modifiche introdotte all’articolo 13 del Codice del Terzo settore (Cts) comportano un innalzamento della soglia per la predisposizione del rendiconto per cassa da 220mila a 3oomila euro che, tuttavia, rispetto al passato, sarà riservata ai soli enti privi di personalità giuridica.
Una novità, dunque che, pur ampliando la platea dei destinatari, comporta inevitabilmente una restrizione sotto il profilo soggettivo del campo di applicazione. Per gli enti dotati di personalità giuridica, infatti, a partire dal lancio di esercizio 2025, non ci sarà più la possibilità di avvalersi del rendiconto per cassa, fatta eccezione per le realtà con entrate non superiori a 6omila euro.
La scelta di prevedere una novità del genere sotto il profilo contabile in considerazione del possesso o meno della personalità giuridica, trova la sua giustificazione nella necessità di garantire maggiore trasparenza e responsabilità a seconda della natura dell’ente.
Gli enti dotati di personalità giuridica, disponendo di un patrimonio autonomo e distinto rispetto a chi li gestisce, sono tenuti a dare una corretta rappresentazione della loro situazione finanziaria e patrimoniale. Ed è in quest’ottica che il bilancio nella sua forma ordinaria garantirebbe maggiore trasparenza e responsabilità contabile.
Un eccezione a questa regola però potrà essere fatta valere per tutte le realtà, con e senza personalità giuridica (circolare del ministero del Lavoro 6/2024), che abbiano registrato entrate non superiori 6omila euro. Questi avranno la facoltà di utilizzare un rendiconto per cassa con voci aggregate. Senza però nulla togliere a queste realtà di avvalersi comunque del bilancio ordinario qualora intendano rappresentare con maggiore chiarezza verso l esterno la tipologia di entrate e uscite dell’ente.
Infine, sul fronte della tempistica la legge 104 2024, entrata in vigore il 3 agosto, non ha previsto una disposizione transitoria relativamente all’operatività di queste misure lasciando il Ministero del Lavoro intervenire sul punto.
La prima applicazione delle norme, infatti, partirà dal bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore della legge 104. Pertanto, per gli enti che presentano coincidenza tra esercizio finanziario e anno solare le novità scattano per il bilancio 2025, con riferimento ai parametri dimensionali dei proventi iscritti nel bilancio 2024. Per le associazioni sportive che chiudono il proprio esercizio al 30 giugno, invece, le novità si applicheranno a far data dal bilancio 2025-2026, considerando i proventi (entrate) dell’esercizio 2024-2025.
Riepilogando (in sintesi), le modifiche all’articolo 13 del dlgs n. 117/2017
- Per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene elevato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa.
- Introdotta la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
Fonte: Gazzetta Ufficiale