A partire dal 23 novembre 2021 inizia la migrazione degli enti ad oggi presenti nei registri di settore e la possibilità di iscriversi per quelli di nuova costituzione o finora senza un registro di riferimento
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 (pubblicato nei giorni scorsi sul sito istituzionale del Ministero e di prossima pubblicazione anche in Gazzetta Ufficiale) ha finalmente individuato nel 23 novembre 2021 la cosiddetta “data x”, ovvero il momento di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
Si tratta di un passaggio di capitale importanza nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore, che per potersi definire realmente completo ha però bisogno che entri in vigore anche la nuova parte fiscale, prevista e disciplinata dal Titolo X del codice del Terzo settore.
Dal 23 novembre 2021 ha inizio sia la migrazione verso il Runts degli enti ad oggi iscritti nei registri di settore, sia la possibilità di iscriversi per gli enti di nuova costituzione e per quelli non iscritti ad alcuno dei registri menzionati (quindi non in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus), secondo le modalità e le tempistiche previste dal decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.
È corretto dire che con l’operatività del Runts nasceranno realmente gli enti del Terzo settore (Ets): se, infatti, durante il periodo transitorio il codice ha considerato Ets gli enti iscritti nei registri previsti dalle precedenti normative (e quindi Odv, Aps, Onlus, imprese sociali), con l’iscrizione nel registro unico le organizzazioni potranno acquisire, con effetto costitutivo, la qualifica di Ets, presupposto fondamentale per fruire delle diverse agevolazioni previste dalla riforma.
Nel presente contributo analizzeremo in particolare la situazione per gli enti soggetti al procedimento di migrazione (Odv e Aps), per le Onlus e per gli enti che presentano l’iscrizione direttamente al Runts, evidenziando alcuni profili critici legati all’operatività del registro unico e al persistere del periodo transitorio di attuazione della riforma.
La situazione per le Odv e le Aps iscritte ai registri regionali e provinciali
A partire dal 23 novembre 2021 inizia il procedimento automatico di migrazione al Runts per le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte negli attuali registri regionali e provinciali, disciplinato in dettaglio dall’art. 31 del decreto ministeriale n. 106 del 2020.
Come evidenziato dalla linea del tempo, le Regioni e le Province autonome devono, entro il 21 febbraio 2022, comunicare telematicamente al Runts i dati (compresi atto costitutivo e statuto) delle Odv e delle Aps iscritte ai rispettivi registri alla data del 22 novembre 2021.
Dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile iscriversi ai registri regionali e provinciali delle Odv e delle Aps, che rimarranno operativi solo per i procedimenti di iscrizione o cancellazione ancora pendenti al 22 novembre 2021 (i dati degli enti soggetti a tali procedimenti saranno poi comunicati al Runts in caso di esito favorevole); una volta conclusi tali procedimenti, i registri delle Odv e delle Aps verranno definitivamente soppressi.
Dal momento in cui il trasferimento dei dati si è concluso, e quindi l’ufficio regionale o provinciale del Runts ha preso in carico le informazioni delle Odv e delle Aps aventi sede legale nella propria Regione o Provincia autonoma, partono ulteriori 180 giorni entro i quali l’ufficio competente è chiamato a verificare per ogni ente la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al registro unico (nella sezione A per le Odv, nella sezione B per le Aps).
Ipotizzando che il trasferimento dei dati si concluda il 21 febbraio 2022 (quindi all’ultimo giorno dei 90 stabiliti dalla legge), il termine dei 180 giorni cadrebbe il 20 agosto 2022.
Se dalla verifica dovesse risultare che la documentazione a disposizione è incompleta, oppure che vi sono motivi che impediscono l’iscrizione dell’ente, l’ufficio competente assegna all’ente un ulteriore termine di 60 giorni per sanare la situazione: durante tale periodo il procedimento è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento in cui l’ente ha dato riscontro alla richiesta. A titolo di esempio, alcune condizioni ostative all’iscrizione dell’ente potrebbero essere il mancato adeguamento dello statuto, o l’assenza dei requisiti per essere iscritti come Odv o Aps ma la presenza di quelli per essere iscritti in un’altra sezione del Runts
Qualora l’ente non dia riscontro entro 60 giorni alle richieste dell’ufficio, è prevista la mancata iscrizione al registro unico con conseguente comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Se invece le informazioni e i documenti a disposizione sono completi e la verifica dei requisiti si conclude positivamente, l’ufficio dispone l’iscrizione nel registro e comunica tale esito all’ente.
Nel caso in cui l’ufficio competente non emani alcun provvedimento espresso di diniego entro i menzionati 180 giorni, vale il meccanismo del silenzio assenso, e l’ente deve quindi essere iscritto nella sezione di provenienza.
Da quanto appena descritto si comprende come le Odv e le Aps non vengono iscritte nel Runts già alla data del 23 novembre 2021 ma quello è solamente il momento in cui ha inizio il procedimento di migrazione, a conclusione del quale gli enti potranno essere iscritti nel registro unico qualora siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa.
Fino al momento di iscrizione al Runts, le Odv e le Aps sottoposte al procedimento di migrazione continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
La situazione per le Aps nazionali e per le articolazioni territoriali e i circoli affiliati alle stesse
Il 23 novembre 2021 è la data in cui ha inizio anche il procedimento di migrazione relativo alle Aps iscritte al registro nazionale e dei circoli e articolazioni territoriali affiliati alle stesse, disciplinato dagli articoli 32 e 33 del decreto ministeriale n. 106 del 2020.
L’ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che gestisce il registro nazionale delle Aps comunica telematicamente al Runts i dati delle Aps nazionali, così come quelli dei circoli e delle articolazioni ad esse affiliate, iscritte al registro nazionale alla data del 22 novembre 2021.
A partire dal 23 novembre 2021 non sarà più possibile iscriversi al registro nazionale delle Aps, che rimarrà operativo solo per i procedimenti di iscrizione o cancellazione ancora pendenti al 22 novembre 2021 (i dati degli enti soggetti a tali procedimenti saranno poi comunicati al Runts in caso di esito favorevole); una volta conclusi tali procedimenti, il registro nazionale delle Aps verrà definitivamente soppresso.
A differenza di quanto previsto per le Odv e le Aps iscritte nei registri regionali e provinciali, è stato qui posto un duplice termine nella fase iniziale del procedimento, uno (di 30 giorni) per l’invio dei dati in generale dell’ente e un altro (di 90 giorni) per l’invio di atto costitutivo e statuto: quest’ultimo termine sembra valere anche per i circoli e le articolazioni territoriali.
Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 ha chiarito come il termine ultimo per il trasferimento dei dati delle tipologie di enti qui ad oggetto sia il 21 febbraio 2022, dal quale partono gli ulteriori 180 giorni entro i quali l’ufficio competente del Runts deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al registro unico. L’ufficio statale del Runts effettua la verifica sugli enti in possesso dei requisiti per essere rete associativa, dei quali controlla anche le ulteriori condizioni per l’iscrizione nella sezione delle Aps (si ricorda infatti che gli enti iscritti alla sezione “reti associative” possono anche iscriversi ad un’altra sezione del registro unico); in caso positivo comunica all’ufficio regionale o provinciale competente il provvedimento di iscrizione nella sezione “reti associative”, ai fini dell’automatica iscrizione dell’ente nella sezione ulteriore delle Aps, con pari decorrenza. Gli uffici regionali e provinciali prendono invece in carico le restanti organizzazioni, aventi sede legale nella Regione o Provincia autonoma di riferimento.
Le modalità e le tempistiche della fase di verifica sono le stesse di quelle descritte nel precedente paragrafo per le Odv e le Aps iscritte ai registri regionali e provinciali. Anche qui vale il meccanismo del silenzio assenso: qualora l’ufficio competente non emani alcun provvedimento espresso di diniego entro i 180 giorni, l’ente deve essere iscritto nella sezione di provenienza.
Fino al momento di iscrizione al Runts sia le Aps nazionali che i circoli e articolazioni territoriali affiliati ad esse continuano comunque a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
È importante infine ricordare come, in forza dell’art. 7 della legge 383 del 2000, i livelli territoriali e i circoli affiliati ad un’Aps iscritta nel registro nazionale sono anch’essi automaticamente considerati Aps, senza bisogno che l’ente sia iscritto anche nel registro regionale o provinciale: tale disposizione, ancora oggi in vigore, sarà abrogata proprio nel momento di operatività del Runts, con la conseguenza che i circoli e le articolazioni territoriali potranno assumere la qualifica di Aps solamente se iscritti al registro unico.
La possibilità di adeguare lo statuto e il termine del 31 maggio 2022
Il decreto legge n. 77/2021 ha posticipato al 31 maggio 2022 la possibilità per Odv, Aps ed Onlus di adeguare i propri statuti alla nuova normativa del Terzo settore con le maggioranze semplificate previste per l’assemblea ordinaria.
È importante ribadire ancora una volta come tale proroga, che si applica esclusivamente ad Odv, Aps ed Onlus iscritte nei rispettivi registri, riguardi solamente la possibilità di modificare lo statuto in assemblea ordinaria ma non consenta di posticipare in generale la modifica fino a quella data.
Detto in altri termini: le Odv e le Aps che intendono mantenere la relativa qualifica devono, qualora non l’abbiano già fatto, procedere al più presto ad adeguare il proprio statuto. Se non lo fanno, sarà comunque l’ufficio competente del Runts a chiederglielo nella seconda fase del procedimento di migrazione (quella di verifica dei requisiti per l’iscrizione al registro unico), concedendo all’ente 60 giorni di tempo per sanare la situazione e procedere alla modifica statutaria, la quale potrà avvenire in assemblea ordinaria se viene adottata entro il 31 maggio 2022.
La situazione per le Onlus
Se per le Odv e le Aps iscritte nei rispettivi registri le tempistiche descritte nei precedenti paragrafi appaiono ben definite, non si può dire lo stesso per le Onlus iscritte all’anagrafe unica tenuta dall’Agenzia delle entrate.
La ragione è dovuta al fatto che il “destino” della normativa Onlus dipende direttamente dall’entrata in vigore della nuova parte fiscale (titolo X) del codice del Terzo settore: solamente a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea del nuovo regime fiscale che il decreto legislativo 460/1997, infatti, sarà effettivamente abrogato e l’anagrafe unica delle Onlus soppressa.
Le modalità di iscrizione al Runts delle Onlus sono disciplinate dall’art. 34 del decreto ministeriale n. 106 del 2020.
L’Agenzia delle entrate deve, secondo modalità concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicare al Runts i dati e le informazioni degli enti che risultano iscritti all’anagrafe delle Onlus al 22 novembre 2021. L’elenco di tali enti viene poi pubblicato dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale, e di ciò viene data comunicazione anche sulla Gazzetta ufficiale. Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 rimanda ad una prossima comunicazione le modalità e le tempistiche con cui l’Agenzia effettuerà tali passaggi. A partire dalla data di pubblicazione dell’elenco gli enti potranno presentare domanda di iscrizione al Runts, individuando la sezione prescelta.
Le Onlus avranno tempo per effettuare l’iscrizione al registro unico fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo all’autorizzazione europea sulla nuova parte fiscale: dato che appare molto difficile che tale autorizzazione possa arrivare già nel 2021, ipotizzando che essa intervenga nel corso del 2022, il termine per le Onlus che intendono iscriversi al Runts sarebbe quello del 31 marzo 2023. È importante precisare che in caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione al registro unico entro tale termine (che ad oggi, ribadiamo, è ancora ignoto) l’ente è obbligato a devolvere il proprio patrimonio, nei limiti dell’incremento patrimoniale verificatosi dal momento di iscrizione all’anagrafe unica.
L’arrivo della “data x” ha comunque dei riflessi immediati anche per le Onlus: a partire dal 22 novembre 2021 non sarà infatti più possibile presentare domanda di iscrizione all’anagrafe unica, la quale rimarrà operativa solo per i procedimenti di iscrizione o cancellazione ancora pendenti al 22 novembre 2021; l’anagrafe sarà come detto definitivamente soppressa solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea del nuovo regime fiscale degli Ets. Pertanto, sino a quella data gli enti iscritti al registro delle Onlus continuano a beneficiare dei diritti derivanti da tale iscrizione.
La situazione per gli enti di nuova costituzione e per quelli non iscritti nei registri di settore
Le associazioni e le fondazioni che ad oggi non risultano iscritte ad alcun registro di settore (quindi che non siano in possesso delle qualifiche di Odv, Aps, Onlus) possono iscriversi al Runts a partire dal 24 novembre 2021; stesso discorso vale per gli enti di nuova costituzione, per i quali non è previsto alcun requisito temporale minimo per presentare la domanda di iscrizione. Se in una Regione o in una Provincia autonoma fossero ancora oggi previsti dei requisiti temporali minimi (ad esempio sei mesi o un anno) per poter presentare la domanda agli attuali registri delle Odv o delle Aps, con l’entrata in vigore del Runts tali condizioni verranno automaticamente meno e l’ente potrà come detto presentare la domanda al registro unico già dal 24 novembre prossimo.
Il decreto ministeriale n. 106 del 2020 prevede che, qualora le procedure telematiche non siano ancora pienamente applicabili nel momento in cui il registro unico diviene operativo, gli enti potranno comunque presentare domanda di iscrizione attraverso una apposita modulistica resa disponibile sul portale del Runts (art. 38, c. 1).
Nella linea del tempo qui sopra sono evidenziate le tempistiche per l’iscrizione al Runts degli enti non profit privi di personalità giuridica e che ad oggi non risultino iscritti ad alcun registro di settore o che siano di nuova costituzione, ipotizzando che essi presentino la domanda di iscrizione già il 24 novembre 2021 e vengano utilizzati tutti i giorni previsti dalla procedura.
L’ufficio competente del Runts deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, verificare la completezza della documentazione, oltre che la sussistenza delle condizioni previste per l’iscrizione. Se la domanda è corretta e completa, l’ente viene iscritto nella sezione del registro indicata nella domanda di iscrizione. Qualora invece la domanda non sia completa, o comunque necessiti di essere integrata, l’ufficio invita l’ente a farlo assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. Entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, l’ufficio provvede ad iscrivere l’ente o gli comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio del Runts nei termini previsti, si applica anche qui il meccanismo del silenzio assenso e, pertanto, la domanda di iscrizione si ritiene accolta.
Qui sopra sono invece riassunte le tempistiche di iscrizione al Runts per gli enti già dotati di personalità giuridica o che la vogliono ottenere.
In tali casi la figura di riferimento è quella del notaio, il quale deve anzitutto verificare la sussistenza delle condizioni previste dal codice del Terzo settore per l’iscrizione dell’ente al registro unico, oltre che la presenza del patrimonio minimo richiesto (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni). Quando la verifica di tali requisiti si conclude positivamente il notaio deve, entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’ente, presentare domanda di iscrizione al registro unico.
Ipotizzando che il notaio presenti la domanda già il 24 novembre 2021, l’ufficio competente si limita a verificare la regolarità formale della documentazione, e ha tempo 60 giorni per farlo. Qualora l’ufficio rilevi l’irregolarità formale della domanda o della documentazione, invita il notaio alla rettifica della stessa assegnandogli ulteriori 30 giorni. Se entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l’ufficio competente non provvede all’iscrizione, questa si intende comunque accolta.
In assenza di un qualsiasi provvedimento da parte dell’ufficio del Runts nei termini previsti, si applica anche qui il meccanismo del silenzio assenso e, pertanto, l’ente è iscritto nella sezione prescelta.
La procedura appena descritta vale anche per le associazioni e fondazioni che già oggi siano in possesso della personalità giuridica in quanto iscritte ai registri tenuti dalle Regioni/Province autonome o dalle Prefetture/Commissariato del Governo di cui al dpr 361 del 2000, e che intendano iscriversi al Runts: una volta iscritti al registro unico, la personalità giuridica acquisita sulla base del dpr n. 361 del 2000 è sospesa.
Va ribadito che gli enti che ad oggi non sono iscritti ad alcun registro di settore (quindi che non sono in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus) e quelli che si dovessero costituire nelle prossime settimane non hanno alcun termine specifico entro cui adeguare il loro statuto alla nuova normativa, non essendo in generale l’iscrizione al Runts obbligatoria per legge.
Il vero “spartiacque” per tali enti sarà rappresentato non tanto dall’operatività del registro unico quanto dall’entrata in vigore della nuova parte fiscale (che, come detto, non sarà probabilmente in vigore nel 2022): sarà infatti solo con la nuova normativa fiscale che gli enti ad oggi non in possesso di particolari qualifiche potrebbero perdere i fondamentali benefici ed agevolazioni di cui oggi eventualmente godono (ad esempio il regime fiscale di cui alla legge 398/1991 o la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici da associati ex art. 148 del Testo unico delle imposte sui redditi).
In conclusione, pur non avendo alcun tipo di urgenza di adeguarsi, tali enti potranno comunque presentare la domanda ed essere iscritti al Runts con le tempistiche (molto rapide) delineate.
Alcuni profili critici
In conclusione, si espongono qui alcune considerazioni in merito a quelli che riteniamo essere degli aspetti delicati legati alla prossima operatività del registro unico nazionale del Terzo settore.
Il profilo di criticità più importante è legato al fatto che all’operatività del Runts nel 2021 non corrisponderà (quasi certamente) la parallela entrata in vigore del nuovo regime fiscale nel 2022: ciò significa che gli enti non profit si potranno iscrivere nel Runts (acquisendo così la qualifica di Ets) ma dovranno applicare il regime fiscale previsto dalla precedente normativa, sollevando ciò una serie di dubbi e incertezze (per fare un esempio: le Odv, alle quali si applica ancora l’art. 8 della Legge 266/1991, sono vincolate allo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1995 oppure possono già oggi svolgere attività commerciale “pura” in forma di attività “diversa” ex art. 6 del Codice del Terzo settore?).
Tale “scollamento” tra il regime civilistico e quello fiscale ha le maggiori ripercussioni con riguardo alle Onlus le quali, qualora decidessero di cancellarsi dall’anagrafe unica e di iscriversi nel Runts, perderebbero anche la possibilità di applicare il regime fiscale di cui al decreto legislativo 460/1997 senza poter accedere ai nuovi regimi agevolati previsti per le differenti tipologie di Ets (che saranno operativi solo a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione europea).
Un altro elemento di criticità riguarda la migrazione al Runts delle Odv e delle Aps dotate di personalità giuridica: dato che il decreto ministeriale n. 106 del 2020 non ne prevede una disciplina specifica, non è chiaro quale sia la procedura da applicare e il ruolo del notaio. In particolare su quest’ultimo aspetto sarebbe opportuno che le istituzioni competenti forniscano al più presto dei chiarimenti.