Con una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 31 maggio, è stato ulteriormente chiarito che si potranno adeguare gli statuti per diventare ente del terzo settore anche dopo il 2 agosto 2019.
La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito”, che prevede le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria e attiene alle sole procedure per la iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore (Runts), e quindi non ai requisiti per il mantenimento della iscrizione agli attuali registri delle organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus.
Il mancato rispetto del termine ultimo previsto dalla legge, quindi, non compromette l’iscrizione agli attuali registri Odv, Aps e Onlus né al registro unico e non incide sulle agevolazioni fiscali applicabili nel periodo transitorio.
Si ricorda, come peraltro già spiegato nei seminari che si sono svolti in tutta l’area di competenza del Centro servizi di Messina, che per le Organizzazioni di volontariato ( e per le Associazioni di promozione sociale, la trasmigrazione dal registro precedente al nuovo registro unico sarà automatica. La verifica dei requisiti è in mano agli uffici territorialmente competenti del Registro unico del terzo settore (Runts) che, una volta costituiti, avranno 180 giorni di tempo per esercitare le attività di controllo, in particolare su atto costitutivo e statuto. In questa fase di verifica, gli enti continuano ad essere considerati Aps e Odv. Se in questa fase l’ufficio territoriale dovesse sollevare l’esigenza di ulteriori modifiche statutarie, gli enti avranno tempo 60 giorni dalla notifica per provvedere alle modifiche (con le maggioranze previste da statuto) e alla trasmissione delle informazioni e documenti richiesti. L’assenza di inoltro determinerà la mancata iscrizione al registro unico.Le amministrazioni che gestiscono i registri finora esistenti di Odv e Aps, inoltre, potranno adottare, anche prima della trasmigrazione, eventuali provvedimenti di cancellazione di enti non conformi (ad esempio, se un ente dovesse svolgere attività diverse da quelle indicate in statuto). Per le Onlus, la cui disciplina resta in vigore fino all’applicazione delle nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del codice del terzo settore, la circolare precisa che possono adeguare il proprio statuto, entro il 2 agosto 2019 subordinando l’efficacia di tali modifiche all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale, su cui si aspetta ancora il parere della Commissione europea. Nello statuto bisogna anche specificare che a questo termine si collega anche la cessazione delle vecchie clausole Onlus divenute incompatibili con la nuova disciplina. Per l’inserimento del Runts, inoltre, le Onlus, dovranno aspettare un apposito decreto che ne chiarisca le modalità, vista la natura eterogenea di questa qualifica e l’impossibilità di ricondurla a una specifica sezione del registro.Si ricorda che la legge sulle Onlus (d.lgs 460/1997) resta in vigore sino alla autorizzazione della Commissione europea e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del Runts; pertanto la verifica della adeguatezza del nuovo statuto al codice del terzo settore sarà condotta dagli istituendi uffici del Runts territorialmente competenti.La circolare inoltre tratta alcune questioni specifiche per gli enti con personalità giuridica, per le quali si rimanda alla lettura della circolare.
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