Nel Milleproroghe 2021 il termine è quello del 31 marzo 2021, ma non mancano i dubbi sull’applicazione per organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus. Indicazioni anche sui fondi per il contrasto alla povertà educativa e per le società di mutuo soccorso
Ci sono indicazioni che interessano anche il Terzo settore e il non profit nel “Milleproroghe 2021” (dl 183/2020) pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31 dicembre 2020. Quella di maggiore rilievo è sicuramente quella prevista da due distinte disposizioni presenti nel provvedimento (gli artt. 19 e 3, comma 6) relativamente allo svolgimento delle riunioni online per società, associazioni e fondazioni “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Tra le altre novità, inoltre, l’art. 18 proroga al 30 giugno 2021 i termini per l’utilizzo delle risorse volte a contrastare la povertà educativa (art. 18 di cui all’art. 105, comma 1, lett. b dl n. 34/2020), mentre l’art. 11 prevede che le Società di mutuo soccorso (Soms) possano trasformarsi sino al 31 dicembre 2021 senza devolvere il patrimonio.
In particolare, gli enti pubblici nazionali, le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni avranno tempo fino al 31 marzo 2021 per svolgere riunioni online degli organi collegiali, anche se non precedentemente regolamentate, previa individuazione dei sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti. La misura è prevista dall’art. 19 che proroga il termine stabilito all’art. 73 dl n. 18/2020. In particolare, per tali soggetti è prorogato “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.
Analogamente, l’art 3, comma 6 prevede la proroga dei termini stabilita dall’art. 106 dl n. 18/2020 sullo svolgimento delle assemblee online e l’uso degli strumenti di partecipazione, anche se non previste nello statuto, delle società, imprese private, associazioni e fondazioni. Nello specifico, per tali soggetti è prorogato “fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021” lo svolgimento, anche in via esclusiva, delle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione, unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza e all’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Da tale previsione risultano però espressamente escluse le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus.
Queste due misure di proroga – per quanto apparentemente simili – risultano avere una differente portata sostanziale e sono suscettibili di generare alcune incertezze applicative.
Difatti, sebbene il termine finale della proroga sia lo stesso per entrambe le previsioni (“fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”), nella seconda proroga, a differenza della prima, è incluso anche l’esercizio del diritto di voto elettronico (in quanto previsto espressamente nella disposizione prorogata), ma sono escluse le Odv, le Aps e le Onlus (dato che la norma prorogata, l’art. 106 dl n. 18/2020, non risulta applicabile ad esse).
Dunque, dato il mancato espresso riferimento all’esercizio del voto elettronico nella prima disposizione prorogata applicabile anche alle Odv, alle Aps e alle Onlus (l’art. 73 dl n. 18/2020), rimane l’incertezza in merito alla concreta possibilità che quest’ultime possano comunque ricorrere all’esercizio del diritto di voto in via elettronica durante lo svolgimento delle riunioni online dei loro organi collegiali. Il risultato paradossale è che essere Odv, Aps e Onlus è uno svantaggio rispetto ad essere una normale associazione non iscritta ad alcun registro. Ci auguriamo che quanto prima tale stortura venga risolta.