• Via Salita Cappuccini, 31 - 98121 Messina (ME)
  • +(39) 090 64 09 598
  • Mar-Ven:  8:00-12:30 | Mar, Gio, Ven: 15:30-18:30

Con l’avvio della operatività del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), si completa un altro passaggio fondamentale per la piena attuazione riforma del Terzo Settore.

Il Registro unico sostituisce i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consente l’iscrizione a nuove tipologie di enti.

La riforma del terzo settore avviata con l’approvazione della legge delega n. 106/2016 e con i relativi decreti legislativi, ha profondamente cambiato la disciplina giuridica richiedendo adeguamento statutari, cambiamenti organizzativi alla realtà del terzo settore.

In questa pagina sono consultabili le normative, documenti utili e materiali informativi sulla riforma del Terzo settore.

 

Normativa

Nessun download trovato!

    Codice del Terzo Settore

    Icona
    Risoluzione n. 89/E del 25/10/2019 - Agenzia delle Entrate

    Consulenza giuridica. Forum nazionale del Terzo settore. Articolo 101, comma 2 del Dlgs. 117/2017

    Icona
    DECRETO 23 luglio 2019

    Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita' svolte dagli enti del Terzo settore

    Icona
    DECRETO 4 LUGLIO 2019

    Adozione delle linee guida per la redazione del bilancio sociale per gli enti di terzo settore

    Icona
    Circolare n. 13 del 31/05/2019

    Ulteriori adeguamenti sugli adeguamenti statutari

    Icona
    Circolare n. 20 del 27/12/2018

    Codice del terzo settore. Adeguamenti statutari

    Icona
    Nota ministeriale n. 943 del 29/01/2019

    Chiarimenti in merito alla trasformazione di una OdV in impresa social

    Icona
    DECRETO LEGISLATIVO 105/2018

    Decreto correttivo del Codice del terzo settore

    Icona
    Legge 58/2019 Novità per il terzo settore

    conversione in legge, con modificazioni, del cosiddetto "Decreto Crescita". Contiene il rinvio al 30/06/2020 per gli adeguamenti statutari degli ETS

    Icona
    Nota ministeriale Statuti degli enti del terzo settore (n. 3650, 12/4/2019)

    Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità

    Icona
    Decreto ministeriale 29/2019

    Ridefinizione della composizione del Consiglio nazionale del terzo settore (22 marzo 2019)

    Servizio Civile Universale

    Nessun download trovato!

      5×1000

      Nessun download trovato!

        Impresa Sociale

        Nessun download trovato!

          Centri servizi per il volontariato

          Nessun download trovato!

            Altro

            Nessun download trovato!

              Documenti di approfondimento

              Nessun download trovato!

                Documenti utili

                Nessun download trovato!

                  Domande frequenti sulla riforma del Terzo Settore

                  Nessun download trovato!
                    Ai sensi dell'attuale versione dell'articolo 5, comma 1, del Codice: "Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; b) prestazioni sanitarie riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni; e) servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; j) comunicazione a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall’Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile; p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri; s) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".
                    Le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice (vedi quesito della settimana della newsletter precedente), ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l'Unione europea, amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore:  a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;  b) i contributi e gli apporti erogati da parte delle amministrazioni pubbliche per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
                    Le disposizioni in materia di imposte indirette previste dal nuovo Codice del Terzo settore sono le seguenti: - Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale; - Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative; - Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso; - Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall'imposta di bollo; - Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
                    Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” potranno iscriversi al Registro che, lo ricordiamo, non sarà operativo prima che sia trascorso almeno un anno, “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi” (art. 4, comma 1).
 Non potranno invece iscriversi le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile (art. 4, comma 2).

Il Registro sarà diviso nelle seguenti sezioni (art. 46): 
a) Organizzazioni di volontariato; 
 b) Associazioni di promozione sociale; 
 c) Enti filantropici; 
 d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 
 e) Reti associative; 
 f) Società di mutuo soccorso; 
 g) Altri enti del Terzo settore.

 Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali potrà, con proprio decreto, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.
                    Indichiamo di seguito, in sintesi, i vincoli e gli oneri imposti agli ETS (enti del Terzo settore) dal nuovo Codice:
 - Assenza di scopo di lucro, anche indiretto, e devoluzione patrimoniale. In particolare segnaliamo che si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze (o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni) e la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi. In caso di estinzione il patrimonio è devoluto ad altri ETS; 
- La denominazione sociale deve contenere l’indicazione ETS; - Il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa per gli enti con entrate inferiori a 220mila euro annui) deve essere redatto secondo le indicazioni che saranno date dal Ministero del lavoro con proprio decreto.; - La raccolta fondi deve attuarsi secondo linee guida che saranno adottate con decreto del Ministero del lavoro.; - Devono essere tenute scritture complessive e scritture contabili per le attività commerciali; - Sia il bilancio di esercizio sia i rendiconti delle raccolte fondi devono essere depositati al registro unico nazionale del Terzo settore;
 - Il bilancio sociale deve essere depositato solo dagli enti che hanno entrate superiori ad 1 milione di euro annui. Gli ETS con entrate superiori a 100mila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; - Libri sociali obbligatori: degli associati, delle delibere degli organi sociali, dei volontari (che devono obbligatoriamente essere assicurati); 
- La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110 mila euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220 mila euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
 - I lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
                    Ai sensi del’articolo 3 del D.Lgs. n. 111 del 2017 (Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

 a) sostegno degli ETS (enti del terzo settore) iscritti nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo n. 117/2017; 
 b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; 
 c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
 d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;  
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
                    Le Organizzazioni di volontariato, come previsto dall’art 32 del Codice del Terzo Settore, sono enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche (o tre organizzazioni di volontariato), per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’art 5 del Codice, avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati. Gli atti costitutivi possono prevedere l’ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
 Essendo costituite in forma di associazione si applicano le disposizioni dell’art. 21 del Codice, ai sensi del quale l’atto costitutivo deve indicare:
 - La denominazione dell’ente, nel caso specifico deve contenere l’indicazione di organizzazione di volontariato o l’acronimo ODV;
 - L’assenza di scopo di lucro;
 - Le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociali perseguite;
 - L’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
 - La sede legale; 
- Il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; è infatti necessario a tal scopo una somma liquida disponibile non inferiore a 15.000 euro;
 - L’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; 
 - I diritti e gli obblighi degli associati;
 - I requisiti per l’ammissione dei nuovi associati e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta; 
- La nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
 - La durata dell’ente, se prevista.
 Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
                    L’assenza dello scopo di lucro, inteso come lucro soggettivo è un elemento essenziale dell’impresa sociale che la posiziona tra Enti del Terzo Settore, non a caso l’art.1 del Dlgs 112/2017 (decreto emanato alla luce della legge delega 106/2016 per la riforma del Terzo Settore) definisce l’impresa sociale come qualsiasi ente privato che esercita in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

 Riprende poi l’art 3 di tale norma che l’impresa sociale non può avere come scopo principale la redistribuzione degli utili tra i propri soci o amministratori, questi infatti devono essere destinati allo svolgimento di attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Altresì vietata è la distribuzione indiretta degli utili o avanzi di gestione, le cui ipotesi di divieto sono elencati nel comma due dell’art 3.

Tuttavia al contrario della disciplina precedente, il legislatore al comma 3 del citato articolo introduce delle possibilità per le imprese sociali di destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

 Gli utili e gli avanzi di gestione limitatamente al 50% possono quindi essere assegnati:
 - (se costituita in forma di società) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 
 - ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.
 Risulta quindi sempre esclusa la redistribuzione degli utili sia diretta che indiretta tra soci, amministratori o dipendenti escluse le nuove possibilità di destinazione introdotte nel d.lgs 112/2017.
                    L’art 10 del Dlgs n. 460/97 stabilisce i presupposti ed i requisiti necessari per la qualificazione delle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale”: possono assumere la qualifica di Onlus le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, il cui statuto prevede lo svolgimento di attività necessariamente ricomprese in uno o più dei settori indicati nella lettera a) del primo comma del citato articolo, che indica altresì le clausole che devono essere obbligatoriamente inserite nello Statuto. 

 Tale disposizione sarà però abrogata a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale previsto dal Codice del terzo settore. L’abrogazione di tali norme risulta essere coerente con la ratio principale per la quale il Codice è stato emanato, ovvero il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di Enti del Terzo Settore.

 Le Onlus, pertanto, sono destinate a scomparire dal panorama normativo italiano. 

Premesso ciò, riteniamo più utilmente percorribile la via della “trasformazione” in ente del terzo settore e iscrizione nel relativo registro (che però non sarà operativo prima di almeno un anno).

 Ricordiamo, infine, che alle Onlus l’art. 101 del Codice concede diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del Codice stesso (quindi dal giorno 3 agosto 2017) per adeguarsi alla nuova normativa ed effettuare le modificazioni statutarie richieste ai fini dell’iscrizione in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Ciò potrà essere fatto, per espressa previsione del comma 2, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
                    Riguardo ai locali e le sedi degli Enti del Terzo Settore un punto fermo è stato posto dall’ art. 71 del Codice del Terzo Settore che al primo comma prevede: “Le sedi degli Enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purchè non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica. ”

La normativa dispone quindi che gli Enti del Terzo Settore possono fissare la propria sede in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d’uso in una qualunque zona del territorio comunale. 
Risulta in ogni caso necessario che il locale debba rispettare i requisiti di agibilità e le norme minime di sicurezza.
La disposizione al comma due aggiunge la possibilità per gli enti del Terzo Settore, ad esclusione delle imprese sociali, di ricevere in comodato beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome o degli Enti Locali che non sono utilizzati per fini istituzionali.
 Tale cessione in comodato può avere durata massima di trent’anni durante i quali sarà l’ente stesso ad effettuare i necessari interventi di manutenzione dell’edificio.
 Un’ulteriore possibilità di ottenere beni in concessione è introdotta dal comma tre per gli enti del Terzo Settore che svolgono le attività indicate dall’art 5 del decreto alle lettere f, i , k o z ovvero:
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale; 
- organizzazione e gestione di attività culturali artistiche di interesse sociale;
 - organizzazione di attività turistiche di interesse sociale culturale o religioso;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità. 

 A tali Enti possono essere concessi in uso, con pagamento di un canone agevolato, beni culturali immobili di proprietà pubblica per l’uso dei quali non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro. La concessione è pertanto finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione di tali beni tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione a spese del concessionario che potranno essere detratte dal canone di concessione.
 Da rilevare è che quanto previsto dall’art 71 è applicabile agli Enti del Terzo Settore ovvero agli enti che risulteranno iscritti nell’apposito Registro Unico Nazionale de Terzo Settore, pertanto tale disposizione risulterà effettivamente “fruibile” / efficace dopo l’istituzione del Registro.
 Nel frattempo resta ferma per le associazioni di promozione sociale l’irrilevanza della destinazione d’uso dell’edificio adibito a sede, principio previsto all’art. 32 comma 4 della Legge 383/2000.
                    Tra i soggetti che possono svolgere attività economiche dell’impresa sociale vi sono anche gli enti ecclesiastici; infatti, il comma 3 dell’art 1 del D.Lgs 112/2017 in materia di revisione della disciplina dell’impresa sociale, prevede che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applicano le norme del decreto limitatamente allo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale annoverate all’art 2.
 Tale formula utilizzata dal legislatore si pone in accordo, secondo molti commentatori, con quanto disposto dal Concordato del 1985 riguardo agli enti ecclesiastici, permettendo di usufruire delle norme relative all’impresa sociale senza che sia necessario che l’ente religioso acquisisca propriamente la qualifica di impresa sociale. L’acquisto della qualifica di impresa sociale, ovvero di un ente che svolge in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche e solidaristiche, risulterebbe alterare la natura stessa dell’ente ecclesiastico che come disposto dall’art 7 del concordato del 1985 deve aver finalità di religione e di culto e svolgere in via principale, anche se non esclusiva, attività di religione o di culto così come definite dall’art 16 della legge 222/1985. Le attività diverse da quelle di religione e di culto, come indicato dal comma 4 dell’art 7 del Concordato del 1985, devono essere svolte nel rispetto della struttura e della finalità degli enti stessi e sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previste per le medesime. 
L’efficacia del decreto, limitatamente alle attività d’impresa di interesse generale, è in tal caso subordinata all’adempimento di alcuni oneri da parte dell’ente come disciplinato dal comma 3 dell’art 1, quali: 
 - l’adozione di un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - la costituzione di un patrimonio destinato ex art 2447 bis c.c, per lo svolgimento di tali attività nel rispetto della struttura e delle finalità dell’ente stesso;
 - la tenuta di scritture contabili separate di cui all’art 9 del decreto.
                    L’art 10 del D.Lgs 117/2017 estende la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile anche agli Enti del Terzo Settore dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro delle Imprese.

 Da rilevare è che se l’art 10 riserva la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati agli enti del terzo settore, l’art. 1 comma 3 del Codice del Terzo Settore introduce un obbligo a capo degli enti ecclesiastici di costituire un patrimonio destinato per lo svolgimento di attività di interesse generale definite dall’art 5 ai fini dell’applicabilità delle norme del presente decreto. Dispone infatti l’art 1 comma 3: “Agli Enti Religiosi civilmente riconosciuti, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’art. 5 […]. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all’art. 13”.
 Di seguito ecco presentata la disciplina codicistica dei patrimoni destinati.
L’art 2447 bis del codice civile prevede che la costituzione di uno o più patrimoni separati che rispondono solo delle obbligazioni relative ad uno specifico affare può avvenire utilizzando uno dei seguenti modelli: 
- Con la creazione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare, entro il limite del 10% del proprio patrimonio netto, ove non previsto diversamente da leggi speciali; - Con la stipula di un contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che riserva per il rimborso totale o parziale del finanziamento i proventi dell’affare medesimo, o parte di essi. 

La prima modalità prevista ovvero quella utilizzabile anche dagli enti del terzo settore, deve realizzarsi tramite una deliberazione adottata dall’organo amministrativo a maggioranza assoluta, salvo lo Statuto disponga diversamente, che contenga le indicazioni necessarie per identificare l’affare, i beni ed i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato, come specificato dall’art 2247-ter. La deliberazione deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese diviene però efficace decorsi sessanta giorni dall’iscrizione, periodo in cui i creditori dell’ente possono fare opposizione. Trascorso tale termine si producono gli effetti della separazione patrimoniale. I creditori dell’ente pertanto non potranno far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare mentre i creditori del patrimonio separato non potranno aggredire il patrimonio della società, infatti per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Si dovranno inoltre rispettare gli specifici obblighi contabili e di gestione che consistono nella tenuta di libri e scritture contabili separati in particolare nella redazione di un rendiconto separato da allegare al bilancio. Concluso l’affare cui è stato destinato il patrimonio o se lo stesso è diventato impossibile, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale che deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.
                    Le associazioni di promozione sociale, come indicato dall’art 36 del Codice del Terzo settore, possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati.
 Da specificare che l’associato lavoratore non potrà assumere la qualifica di volontario poiché come quanto stabilito dal comma quinto dell’art. 17 del presente Codice la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto del lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui si è soci. 
La prestazione del volontario in quanto libera gratuita e spontanea risulta infatti essere incompatibile con i caratteri della prestazione lavorativa.
 Quest’ultima infatti è oggetto di un rapporto obbligatorio che vincola il lavoratore ad eseguire esattamente la prestazione richiesta e il datore di lavoro o nel caso di lavoro autonomo il committente, a fornire un’ adeguata retribuzione per l’attività svolta, totalmente estraneo è pertanto il carattere di gratuità, spontaneità e libertà della prestazione.  
I rapporti di lavoro intrapresi dall’associazione di promozione sociale devono inoltre essere necessari ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell’associazione stessa. 
Un ulteriore limite è posto dall’art 36 in quanto dispone che il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
 Da ricordare, come disciplinato dall’art 16 del Codice del Terzo settore, che il trattamento economico e normativo dei lavoratori che prestano servizio presso un ente del Terzo settore non debba essere inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. 
                    L’articolo 98 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106) ha introdotto nel Codice Civile l’articolo 42 bis avente ad oggetto le operazioni straordinarie delle associazioni e fondazioni del libro I.
 In particolare, se non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni (sia riconosciute che non riconosciute) possono trasformarsi in fondazione. 
Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.  
Per procedere alla trasformazione l’organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'associazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione e i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia. Si applicano, inoltre, gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies del codice civile, in quanto compatibili.
 Pertanto: 
- La trasformazione deve risultare da atto pubblico contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione di una fondazione;
 - L'atto di trasformazione è soggetto all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ed ha effetto dal momento dell’iscrizione stessa. Da questo momento l'eventuale invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione; 
- Salvo diversa disposizione dello statuto, la trasformazione è deliberata con il consenso della maggioranza dei soci; al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso;
 - La trasformazione è condizionata al pagamento dei creditori dell’Associazione o alla loro prestazione di consenso alla trasformazione, consenso che si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 
                    Le Società di mutuo soccorso restano disciplinate dalla legge n. 3818 del 1886, modificata nel 2012 (art. 42 Codice), il cui art. 8, comma 3, prevede che in caso di perdita della natura di società di mutuo soccorso il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso.

 In deroga a tale previsione, le società di mutuo soccorso esistenti alla data di entrata in vigore del Codice che, entro tre anni da tale data, si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale mantengono il loro patrimonio (art. 43). 

 Il Codice ha inoltre introdotto le seguenti modifiche e integrazioni alla disciplina propria delle società di mutuo soccorso:
 1. ad esse non si applica l'obbligo di versamento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali (previsto dalla legge n. 59/1992 sulle società cooperative);
 2. non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi (in deroga alla legge n. 221 del 2012). 
                    Le APS sono “Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati”.  
L’atto costitutivo può prevedere l'ammissione come associati di altri ETS o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento al n. delle APS, limite non applicabile agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano non meno di 500 APS. Non possono essere APS: i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
                    L’effettiva operatività del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) è subordinata all’emanazione di ulteriori provvedimenti rispetto al Codice del Terzo settore che, all’art. 53, prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso (3 agosto 2017), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce con proprio decreto la procedura per l’iscrizione, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS.
Inoltre, sono previsti 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice per le Regioni e le Province Autonome per disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS.
 Per quanto riguarda la procedura di iscrizione, ai sensi dell’art 47 la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente all’Ufficio del RUNTS della Regione o della Provincia autonoma in cui l’ente stesso ha sede legale, depositando l’atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del registro nella quale chiede l’iscrizione. In attesa dell’effettiva operatività del Registro è applicabile la norma contenuta nel comma 2 dell’art 101 e le indicazioni relative al regime transitorio riportate dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017. Si deduce da tali disposizioni che fino all’ effettiva istituzione del Registro continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, nei registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale.
                    La circolare adottata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di data 29 dicembre 2017, avente come oggetto le questioni di diritto transitorio del Codice dl Terzo settore, dispone che gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche purchè queste siano applicabili in via diretta ed immediata. A tal fine sono considerate dirette ed applicabili le norme del Codice che non presentano un nesso di diretta riconducibilità all’istituzione del registro unico nazionale ovvero all’adozione di successivi provvedimenti attuativi. Per quanto riguarda la questione della denominazione sociale, gli enti di nuova costituzione devono sottostare a quanto previsto dalle norme del codice ovvero all’obbligo di contenere l’indicazione del nome per esteso o della sigla ETS, ODV o APS a seconda della forma di costituzione, invece in merito all’utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS è necessario effettuare una distinzione.  Per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione sociale l’utilizzo dell’acronimo ODV ed APS contenuto nella denominazione sociale come sancito rispettivamente per le prime dall’art. 32 comma 3 e per le seconde dall’art 32 comma 5, non comporta il sorgere di particolari problematiche in quanto il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, come indica l’art 101 comma 3. Per tali enti l’acronimo ODV ed APS può essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
 Diversamente accade per gli enti che non assumono la forma di ODV o di APS o che non sono in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. La qualificazione giuridica di Enti del Terzo Settore in questi casi sorge dall’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore come previsto dall’art 4 comma 1, per cui l’acronimo ETS, inserito nella denominazione sociale nel rispetto dell’art. 12, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. 
                    Tra le attività che un’ impresa sociale può svolgere l’art 2 alla lettera p) del D.lgs 112/2017 prevede il prestare servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

 Tali soggetti sono meglio definiti al comma quattro del presente articolo secondo cui si considerano beneficiari di tali servizi:

 a) Il lavoratore molto svantaggiato come definito dall’art. 2 numero 99, del regolamento (UE) n.651/2014 ovvero il lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito o il lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuiti che presenta uno dei requisiti qui sotto riportati:
 -avere un’ età compresa tra i 15 e i 24 anni;
 -non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 -aver superato i 50 anni di età; 
-essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 -essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
 -appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 

b) Persone svantaggiate o con disabilità secondo l’articolo 112 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in cui sono comprese le persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999 e le persone svantaggiate ai sensi dell’art 4 della legge 381/1991 come gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno.  

A tale elenco si aggiungono le persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del D.Lgs 251/2007 e le persone senza fissa dimora.

 Il Comma 5 dell’art. 2 inoltre specifica che l’impiego dei soggetti svantaggiati all’interno dell’impresa sociale non deve essere inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo.
                    Le reti associative sono una nuova tipologia formale, l’unica che può iscriversi in più sezioni del RUNTS. 

 Sono associazioni di secondo livello, riconosciute o meno, di rilevanza locale o nazionale secondo i seguenti requisiti minimi: 

- 100 ETS o 20 Fondazioni TS: Sedi legali in 5 Regioni (o province autonome); 
- 500 ETS o 100 Fondazioni TS: Sedi legali in 10 Regioni;
 - 100.000 associati: Sedi legali in 10 Regioni.  

Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: 
 a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore; 
 b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.  
Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati. 
 Per le reti associative sono previste, inoltre, particolari deroghe al principio di democraticità in materia di voto e deleghe in assemblea.
                    Di seguito, in sintesi, i vincoli e gli oneri imposti agli ETS:

 - Gli ETS potranno svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti che saranno definiti con decreto del Ministero del lavoro (art. 6); 

- Assenza di scopo di lucro, anche indiretto, e devoluzione patrimoniale (artt. 8 e 9). Si considera distribuzione indiretta di utili la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze (o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni) e la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi.

 - In caso di estinzione il patrimonio è devoluto ad altri ETS; 

- La denominazione sociale deve contenere l’indicazione ETS (art. 12); 

- Il bilancio di esercizio (o rendiconto finanziario per cassa per gli enti con entrate inferiori a 220mila euro annui) deve essere redatto secondo le indicazioni che saranno date dal Ministero del lavoro con proprio decreto (art. 13); 

- La raccolta fondi deve attuarsi secondo linee guida che saranno adottate con decreto del Ministero del lavoro (art. 7).
                    Secondo un principio generale, le modifiche statutarie devono essere approvate dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria con maggioranze qualificate, quindi con quorum più elevati di quelli necessari per le delibere di natura ordinaria. 

 L’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in deroga a tale principio, consente che l’assemblea dei soci possa, entro 24 mesi (inizialmente 18) dall’entrata in vigore della Riforma (pertanto entro il 3 agosto a seguito del rinvio di 6 mesi previsto nel Decreto Legislativo correttivo n. 105/2018), approvare le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi alle disposizioni del Codice “con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria”.

 Trattandosi di una eccezione alla regola generale posta a tutela della sovranità della volontà assembleare, si ritiene che essa non possa trovare applicazione per modifiche diverse ed ulteriori da quelle necessarie per l’adeguamento alla nuova normativa.
                    Una Fondazione ONLUS che non si iscriverà al RUNTS:

 - sicuramente perderà la qualifica di ONLUS, in quanto quest’ultima cesserà di esistere;

 - continuerà ad esistere come una “normale” Fondazione. Non condividiamo la tesi, da Voi riportata, secondo la quale si determinerà l’estinzione della Fondazione.  
L’art. 27 del Codice Civile prevede che “Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile”.
 È evidente come nessuna delle due ultime ipotesi (scopo raggiunto / impossibile) si verifichi automaticamente per il venir meno di una qualifica fiscale (quale è quella di Onlus).
 Analogamente, è difficile immaginare che uno statuto di fondazione preveda la perdita della qualifica di Onlus come causa di estinzione.

 - dovrà però devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (che si iscrivano al RUNTS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 Naturalmente, l’obbligo devolutivo si imporrà limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui la fondazione abbia goduto della qualifica di ONLUS e purché l’incremento sia “dipendente” dalla fruizione del relativo regime (e non sia stato dovuto ad altre cause). 
 Valgono, infatti, i principi stabiliti dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2007, n. 59/E e dall’Atto di Indirizzo dell’Agenzia per le Onlus del 7 maggio 2008 relativo alla devoluzione del patrimonio a seguito della perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente.
 Tale interpretazione è coerente con l’affermazione, che riteniamo assolutamente corretta, secondo la quale il vincolo devolutivo trova la sua ratio nella volontà di impedire all’ente che cessi di esistere come ONLUS, la distribuzione di un patrimonio costituitosi anche in forza di un regime fiscale privilegiato, evitando che lo stesso venga destinato a finalità estranee a quelle considerate meritevoli dall’ordinamento. 
 L’interpretazione suddetta è altresì coerente con quanto previsto dal Codice del Terzo Settore che fa salvo il patrimonio delle ONLUS solo nell’ipotesi in cui queste si iscrivano al RUNTS. Recita l’art. 101, comma 8, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore): “La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
                    L'articolo 5 del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c. della legge 6 giugno 2016, n. 106), come evidenziato anche nella relativa Relazione Illustrativa, non contiene innovazioni sostanziali rispetto alla previgente disciplina in tema di costituzione dell'impresa sociale (decreto legislativo n. 155/2006 ora abrogato).  
L'articolo in esame rinvia alle norme cui è assoggettata la tipologia giuridica nella cui forma è esercitata l'impresa sociale, salva la specificazione della solennità formale dell'atto e l'esplicitazione degli elementi caratterizzanti l'impresa sociale (oggetto sociale e assenza dello scopo di lucro). 
 La prevista iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese ha natura costitutiva ai fini dell'acquisizione della qualifica di impresa sociale. 
Gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese sono tenuti al deposito del solo regolamento. 
                    Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” è ora possibile. 

Infatti, esso ha introdotto tra le attività di interesse generale, nell’ambito della lettera e) del comma 1 dell’art. 5 relativo alla salvaguardia dell’ambiente, quella della “tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281”.
                    Il decreto correttivo al Codice del Terzo Settore ha introdotto all'art. 
32 il comma 1 bis secondo il quale: “Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1 [sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato] esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’organizzazione di volontariato è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un’altra sezione del medesimo”.
                    Tale procedimento è oggi consentito dall’articolo 42 bis del codice civile, introdotto dall’articolo 98, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
La procedura è quella prevista dal codice civile, con gli opportuni adattamenti naturalmente.
 Di seguito una breve sintesi.

 I consigli direttivi dei due enti devono redigere un PROGETTO DI FUSIONE, dal quale deve risultare:

 1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede degli enti partecipanti alla fusione; 
2. l’atto costitutivo del nuovo ente risultante dalla fusione o di quello incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
 3. la data a decorrere dalla quale le operazioni degli enti partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio dell’ente che risulta dalla fusione o di quello incorporante; 
4. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di associati;
 5. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione degli enti partecipanti alla fusione.

Il progetto di fusione è DEPOSITATO per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del luogo ove hanno sede gli enti partecipanti alla fusione. 

Occorre poi redigere la SITUAZIONE PATRIMONIALE riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato e una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione. 

Devono restare DEPOSITATI IN COPIA NELLE SEDI DEI DUE ENTI durante i 30 giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione:
 1. il progetto di fusione con la relazione degli amministratori;
 2. i bilanci degli ultimi tre esercizi dei due enti, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale;
 3. le situazioni patrimoniali dei due enti.

 Successivamente dovranno tenersi le ASSEMBLEE STRAORDINARIE PER LA DECISIONE SULLA FUSIONE e, a seguire, l’ATTO DI FUSIONE per atto pubblico.

 È possibile procedere con l’atto di fusione solo dopo che siano decorsi 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni di cui sopra, salvo che si verifichi una delle seguenti ipotesi:

 • ottenimento del consenso dei creditori anteriori all’iscrizione del progetto di fusione;

 • pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o deposito presso una banca delle somme corrispondenti ai crediti;

 • relazione di una società di revisione che asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria degli enti partecipanti alla Fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei creditori. 

L’atto di fusione deve essere DEPOSITATO ENTRO 30 GIORNI PER L’ISCRIZIONE nel registro delle persone giuridiche a cura del notaio o degli amministratori dell’ente risultante dalla fusione o di quello incorporante.
                    Per le ODV il nuovo Codice del Terzo Settore prevede la possibilità di assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

 Per le APS la previsione, leggendo attentamente, è leggermente diversa in quanto esse possono assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (non volontari), quando necessario per lo svolgimento delle attività ex art. 5 del Codice e al perseguimento delle finalità.