Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 24 marzo 2022 “Misure urgenti per il superamento
delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza vengono dettate le modifiche alle misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni attualmente in vigore in relazione alla cessazione dello stato di emergenza in data 31/03/2022.
Di seguito vengono riportate le principali modifiche introdotte dal DL:
Dal 25 marzo 2022 al 30 aprile 2022, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto
obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la
certificazione verde COVID-19 base, anche per i lavoratori ultra cinquantenni;
L’obbligo, si estende a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di
formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Si può ritenere quindi
che l’obbligo è esteso a tutti i soggetti che a qualsiasi titolo svolgono una attività lavorativa quali dipendenti,
imprenditori, autonomi, professionisti, prestatori occasionali, etc.;
resta valido fino al 31/12/2022 per tutto il personale volontario, dipendente e volontario del servizio civile
impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie o che accedano a questi e il personale
impiegato in attività di soccorso pubblico l’obbligo vaccinale con sospensione dall’attività lavorativa per la
prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2;
obbligo di mascherine: fino al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro l’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie (quindi anche solo mascherine cd chirurgiche) salvo luoghi di lavoro in cui vi siano
indicazioni diverse specifiche;
Dal 1° aprile le disposizioni sull’auto-sorveglianza in vigore attualmente solo per chi ha ricevuto la terza dose
o chi ha ricevuto la seconda da meno di 4 mesi si applicheranno a tutti. Da questa data, quindi, coloro che
hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 dovranno indossare per 10 giorni
le mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, e dovranno effettuare un tampone alla comparsa
dei sintomi.;
Confermato l’isolamento per i soggetti positivi al SARS-CoV-2 fino all’accertamento della guarigione.
Inoltre, con la Legge 215/21 è stato convertito in legge il “decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Tra le misure normative convertite vi sono profonde modifiche al D.lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza
sul lavoro che possono incidere anche sulle organizzazioni di volontariato e in particolare quelle associazioni
che hanno al proprio interno lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.
La legge 215/21 modifica l’art. 13 del D.lgs 81/08 ampliando i soggetti titolati ad esercitare il potere di
vigilanza negli ambienti di lavoro in materia di salute e sicurezza e devolvendo i poteri oltre che alle ASL (o ATS) anche all’ Ispettorato Nazionale del Lavoro che lo esercita attraverso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro presenti in ogni provincia.
Inoltre per quanto riguarda la comunicazione all’Ispettorato del Lavoro dei lavoratori autonomi va
ricordato, che così come indicato dall’ Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota dell’ 01/03/2022, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i volontari che ricevono un rimborso spese per le loro attività, salvo che non si determini in sede ispettiva una approfondita verifica in ordine alla conformità
dell’attività del volontario ed alla eventuale esatta qualificazione del rapporto di lavoro (ad es. è il caso in cui
attraverso l’erogazione del rimborso spesa si cerca di eludere una paga per una prestazione lavorativa).
Viene inoltre modificato l’art. 18 del D.Lgs 81/08 che prevede a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti (e questo coinvolge tutte le odv che hanno lavoratori subordinati) l’obbligo di individuare un preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.
Il preposto avrà il compito di:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché
delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi
e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti
non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione
collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie
indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della
inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature
di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di
pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque,
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
g) frequentare appositi corsi di formazione.
La modifica all’art. 37 del D.lgs 81/08 prevede una formazione specifica oltre che per i lavoratori anche per i datori di lavoro (presidenti/governatori delle associazioni). In particolare viene rinviato per i contenuti dei percorsi formativi di tali figure ad un accordo stato regioni che dovrà essere pubblicato entro giugno 2022.
La casistica, non esaustiva, si può estendere alla sorveglianza sanitaria.
È possibile concordare le modalità di attuazione delle misure di tutela, tramite accordo tra le OdV e i
volontari.
Per approfondimenti si consiglia di scaricare le circolari di seguito allegate
Fonti alleg: CIRCOLARE 02/22. Modifiche al TU sicurezza sul lavoro e associazioni di volontariato.
Circola 03/22: Epidemia da Covid-19 cessazione dello stato di emergenza.