E’ in scadenza il 30 novembre 2022 l’invio al Fisco dell’autodichiarazione aiuti Covid ovvero gli aiuti di Stato ricevuti durante la pandemia a causa delle limitazioni nel corso del 2021
La precedente scadenza era fissata al 30 giugno 2022 (Agenzia delle entrate, provvedimento del 27 aprile con il quale è stato definito il modello di dichiarazione sostitutiva e le relative istruzioni). La proroga era arrivata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni, Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73, recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
Con tale dichiarazione, le imprese attesteranno che l’importo complessivo dei sostegni economici ricevuti non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, c.d. Temporary Framework. Il riferimento è al regime sugli aiuti di Stato che l’Unione Europea ha adottato in considerazione della pandemia e delle accresciute necessità di sostegno economico avvertito da imprese e professionisti.
Soggetti obbligati e soggetti esonerati. Termini e sanzioni
Col termine Aiuti di Stato si comprendono tutte le agevolazioni che in questo periodo, soprattutto a seguito della pandemia Covid, lo Stato ha elargito alle imprese sotto varie forme.
Ad esempio l’annullamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, il bonus sanificazione, il bonus adeguamento ambienti di lavoro, il bonus perequativo, ecc.
Nonostante lo Stato sia già in possesso dei dati relativi alle erogazioni pubbliche elargite dalle Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i Comuni, le Province, le Regioni, le Camere di Commercio, ecc.), non contento ha in passato imposto l’obbligo di comunicare tutte le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi e gli aiuti ricevuti, non aventi carattere generale e secondo il criterio di cassa:
- per le imprese che redigono bilanci ordinari nella Nota Integrativa al bilancio (anche in quello consolidato);
- per le imprese che redigono bilanci in forma abbreviata ovvero non tenute a compilare la Nota Integrativa (Ditte individuali, Società di persone, ecc.) nel proprio sito Internet (?!?!?) ovvero in quello dell’Associazione di categoria di appartenenza.
Ad esempio, le erogazioni pubbliche percepite nel 2020 andavano indicate nel 2021 nella Nota Integrativa o nel sito Internet . Cosa bisognava indicare?
Per ogni aiuto occorreva indicare:
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata o vantaggio fruito
- data di incasso
- causale
E se non basta, detti aiuti andavano elencati anche nel quadro RS e talvolta RU della Dichiarazione dei redditi.
Esiste inoltre il Registro Generale degli Aiuti di Stato (abbreviato in RNA) dove detti aiuti vengono dallo Stato già elencati (non tutti): in tal caso nella Nota integrativa è sufficiente citare che nel corso dell’anno XXXX la società ha ottenuto aiuti di Stato pubblicati sul RNA – Sez. Trasparenza – con la relativa causale.
Esenzioni: i sopra elencati obblighi di pubblicazione non vigono nel caso in cui la somma degli aiuti ricevuti sia inferiore nell’anno a € 10.000.
Termini: la pubblicazione delle informazioni inerenti le sovvenzioni ricevute è da farsi entro il 30.6 di ogni anno. Non mancano naturalmente le sanzioni in caso di mancato adempimento: l’1% degli importi ricevuti col minimo di € 2.000.
2) L’ Autodichiarazione – Provv. Ag. Entrate 27.4.2022 n. 143438 – Prorogata al 30 novembre
Di fatto è una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà quindi con risvolti anche penali in caso di affermazioni mendaci, per cui occorre prestare molta attenzione. Essa serve essenzialmente a monitorare il non superamento dei massimali degli aiuti di Stato ricevuti, indicati nella Sez. 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.
I massimali previsti per impresa unica nell’ambito della sezione 3.1 sono elevati e precisamente:
- 800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021;
- 1.800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021;
3) Soggetti tenuti a presentare l’Autodichiarazione e bonus da indicare
L’autodichiarazione riguarda tutti i soggetti beneficiari degli aiuti elencati nell’art. 1 c. 13 del DL 41/2021, non essendo previsto alcun esonero dall’adempimento, nemmeno per le PMI.
In pratica va presentata da tutti gli operatori economici che hanno beneficiato di un aiuto pubblico.
Ti consigliamo: Aiuti Covid-19 Redditi 2022 e Autodichiarazione + Check – Guida all’esposizione dei contributi in dichiarazione dei redditi 2022 e alla compilazione dell’autodichiarazione degli Aiuti di Stato + Check list |
Eccezione: chi ha beneficiato soltanto del contributo perequativo (destinato a chi aveva un risultato economico 2020 inferiore per almeno un 30% a quello 2019) gia’ ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e percio’ puo’ evitare questa nuova Dichiarazione. Ma, ripetiamo, se ha avuto qualche altro aiuto (ad es. aiuti IMU) deve comunque ripeterla indicando anche il perequativo ricevuto.
In questa nuova Dichiarazione vanno elencati:
- tutti i contributi a fondo perduto erogati a fronte dell’emergenza Covid, quindi sia quelli per la sanificazione, sia quelli per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, sia quelli per riduzione di fatturato, salvo (pare) quelli erogati dall’Inps
- le esclusioni dal versamento dell’Irap
- i crediti d’imposta per canoni locazione immobili non abitativi
- le esenzioni IMU
L’Autodichiarazione va compilata secondo l’apposito Modello con Istruzioni disponibile in chiusura di questa news e sulla pagina dell’agenzia delle entrate
Entrando nel dettaglio proviamo a decodificare i vari articoli e commi con i vari bonus previsti. Precisiamo che l’Autodichiarazione va presentata da chi ha beneficiato degli aiuti riconducibili alle seguenti disposizioni normative (c.d. regime “ombrello”) indicate nel quadro A dell’Autodichiarazione sezione I:
a) articoli 24 (esenzione Irap saldo 2019 e 1° acconto 2020), 25 (contributo per chi ha avuto riduzioni di fatturato in aprile 2020 per piu’ di 1/3 rispetto al 2019), 28 (credito d’imposta canoni locazione immobili ad uso non abitativo), 120 (credito d’imposta adeguamento ambiente lavoro), 129-bis e 177 (esenzione 1a rata IMU 2020 per immobili turistici) D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020;
b) articolo 78, c.1 (esenzione 2a rata Imu 2020 per immobili turistici, cinematografi, sale, ecc.)e c. 3 (esenzione Imu 2021 per cinematografi, sale, ecc.), D.L. 104/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020;
c) articoli 1 (contributi a determinate imprese aventi riduzioni di fatturato in aprile 2020 per piu’ di 1/3 rispetto al 2019), 1-bis (contributi a determinate imprese con domicilio in zone “rosse”), 1-ter (contributi per imprese di agenzia/mediazione), 8 (bonus locazioni per ott-nov-dic), 8-bis (bonus locazioni per ott-nov-dic per imprese turistiche) e 9-bis (cancellazione 2a rata Imu 2020 per attivita’ di intrattenimento/turismo), D.L. 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
d) articolo 2 (bonus ristorazione), D.L. 172/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 6/2021;
e) articolo 1, c. 599 e c. 602 (esenzione 1a rata Imu 2021 per alberghi, spettacoli e turismo), L. 178/2020;
f) articoli 1, commi da 1 a 9 (contributi a soggetti con media fatturato 2020 inferiore almeno del 30% rispetto a quello medio 2019), 1-ter (contributo ad imprese con inizio attivita’ nel 2019), 5 (definizione agevolata avvisi bonari), 6 , commi 5 e 6, e 6-sexies (esenzione 1a rata Imu 2021 per gli immobili appartenenti ai soggetti con riduzione di fatturato), D.L. 41/2021;
g) articoli 1 (contributo perequativo) e 4 (bonus canoni di locazione) D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, nella L. 106/2021.
Per gli aiuti elencati nel quadro A, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare con il modello i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA). In tal caso, per detti aiuti il dichiarante è esonerato dalla compilazione del prospetto degli aiuti di Stato RS401 presente nel modello Redditi 2022.
Crediamo a questo punto che la confusione sia tale per cui, al fine di ottemperare a questo obbligo, sia indispensabile la collaborazione tra le imprese ed i professionisti. Dubitiamo infatti che, salvo rari semplici casi, si sia in grado autonomamente di compilare e spedire in via telematica l’Autodichiarazione.
4) Contenuto dell’autodichiarazione e presentazione
Nell’autodichiarazione vengono richieste anche informazioni che non sono in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta, in particolare, dei seguenti dati:
- le imprese con cui il beneficiario si trova in una relazione di controllo, rilevante ai fini della definizione di impresa unica;
- l’allocazione degli aiuti ricevuti nella sezione 3.1 e/o nella sezione 3.12 del quadro temporaneo (il beneficiario, infatti, può scegliere nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella sezione 3.12, sussistendone i requisiti);
in caso di superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e/o 3.12, le modalità con cui il beneficiario intende sanare tale irregolarità (utilizzo dei massimali più elevati introdotti medio tempore, riversamento tramite modello F24 oppure scomputo da aiuti successivi).
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Presentazione
L’autodichiarazione va presentata all’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal 28.4.2022 al 30.6.2022 ( proroga al 30 novembre) dal beneficiario (o tramite un intermediario);
- in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate o attraverso i canali telematici della stessa.
5) Come procedere
Modello e istruzioni da utilizzare a partire dal 27 ottobre 2022
Nell’apposita area dedicata all’autodichiarazione l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le FAQ sull’autodichiarazione requisiti Temporary framework, ovvero le risposte ai quesiti più frequenti sulle modalità di compilazione del modello formulati da operatori e associazioni in vista della scadenza del 30 novembre.
Fonte: Agenzia Entrate https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/autodichiarazione-requisiti-temporary-framework/infogen-autodichiarazione-requisiti-temporary-framework-imprese
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