Ai sensi dell’art. 14,comma 5 della legge regionale 08/05/2019, n. 6, la Giunta regionale, con deliberazione n. 487 del 6 dicembre 2023, ha approvato il Regolamento recante le modalità per la tenuta del Registro regionale delle associazioni giovanili, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione delle associazioni giovanili.
Il regolamento avrà efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del relativo comunicato sulla GURS.
La Legge Regionale L.R. 8 maggio 2019, n. 6 “ Norme in materia di politiche giovanili. Istituzione del Forum regionale dei giovani e dell’Osservatorio regionale delle politiche giovanili”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 17 maggio 2019 , è stata disciplinata l’attività di indirizzo e programmazione della Regione Siciliana in materia di politiche giovanili nel rispetto delle disposizioni europee contenute nel Libro bianco della Commissione europea “Un nuovo impulso per la gioventù europea” e nella Carta europea”, così come enunciato agli articoli 1 e 2.
L’art. 3 della citata legge regionale specifica che sono soggetti destinatari degli interventi in essa previsti i giovani in forma singola ed associata e i gruppi informali di giovani di età compresa tra i
quattordici ed i trentacinque anni, residenti o aventi dimora nel territorio regionale.
Ai sensi dell’art. art.14 comma 5 della legge, “ le modalità per la tenuta del Registro regionale, la revisione, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di iscrizione e le modalità di cancellazione delle associazioni giovanili sono disciplinate con delibera dalla Giunta regionale, su proposta del Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro”.
Le Associazioni che intendono iscriversi al Registro Regionale delle associazioni giovanili dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 3, della legge regionale 6/2019, di seguito elencati:
a) lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle politiche giovanili previste dalla vigente normativa;
b) la consistenza associativa costituita almeno per 1’80 per cento da giovani di età non inferiore ai quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);
c) le associazioni costituite da almeno quattro anni e in possesso della documentata attività prevista dalla lettera a);
d) la presenza territoriale dimostrabile o con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale o attraverso una percentuale degli associati residenti superiore al 50 per cento in più di quattro liberi Consorzi comunali o Citta metropolitane;
e) l’assenza dello scopo di lucro.
I requisiti di cui sopra devono essere mantenuti continuativamente per tutto il periodo di iscrizione al Registro.
Non è ammessa l’iscrizione al Registro di partiti politici e associazioni professionali e di categoria .
L’istanza di iscrizione al Registro, sottoscritta digitalmente dal Rappresentante dell’Associazione e corredata dalla documentazione, di cui al seguente punto 1.3, dovrà pervenire al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali mediante Pec all’indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it .
L’istanza, deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445 sottoscritta dal legale
rappresentante dell’associazione, attestante il possesso dei requisiti di cui all’art.14, comma 3 della legge regionale. A tale dichiarazione deve essere allegata, quale parte integrante, la seguente
documentazione:
1. Atto costitutivo e statuto, atto pubblico o scrittura privata autenticata e/o registrata, da cui si evinca che l’Associazione non ha scopo di lucro e che è vietata la distribuzione degli utili;
2. Elenco nominativo delle persone fisiche associate, con diritto di voto, completo di codice fiscale e copia del documento di identità, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra
persona munita di delega e poteri di firma ;
3. Elenco nominativo delle persone fisiche componenti l’organo direttivo, con diritto di voto, completo di codice fiscale, documento di identità, carica ricoperta e data di scadenza del
mandato, sottoscritta dal legale rappresentante ;
4. Libro dei soci oppure dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui si evinca che l’Associazione è costituita almeno per 1’80% da giovani di età non inferiore ai
quattordici e fino a trentacinque anni (trentasei non compiuti);
5. Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sull’attività svolta nei quattro anni precedenti la domanda di iscrizione al registro, coerente con le aree di interesse delle politiche giovanili
previste dalla legge regionale. Per ogni attività dovranno essere indicate le informazioni relative a: settore, ambito territoriale, beneficiari, prestazioni, enti pubblici e privati coinvolti,
tempistica, risultati raggiunti. Potranno essere allegati alla relazione le dichiarazioni di enti pubblici e privati sull’attività svolta;
6. Titolo di proprietà/possesso di almeno una sede presente nella Regione Siciliana o in alternativa una dichiarazione di atto notorio, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui si evinca che almeno il 50% degli associati è residente nella Regione Siciliana;
7. Dichiarazione di atto notorio, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, ove il legale rappresentante attesti di non aver subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione
all’attività dell’Associazione ;
8. Documento di identità in corso di validità.
La mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1.3, costituisce motivo di rigetto dell’istanza di iscrizione.
L’iscrizione al Registro è disposta con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
Il termine di 60 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documenti e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L’integrazione di documentazione dovrà comunque
pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
Il provvedimento finale, di iscrizione o di rigetto dell’istanza, verrà notificato all’Associazione richiedente.
La decorrenza dell’iscrizione al Registro coincide con la data del decreto dirigenziale di iscrizione. Il possesso continuativo dei requisiti di cui al punto 1.1 è condizione necessaria per il mantenimento dell’iscrizione al Registro.
L’iscrizione nel Registro è condizione necessaria, ma non sufficiente, per stipulare convenzioni con la Regione Siciliana. In tal senso si richiama la normativa del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117
E’ ammessa la contemporanea iscrizione ad altri Registri Regionali.
Tutte le comunicazioni relative al procedimento, così come l’istanza di iscrizione al Registro, devono essere inviate dalle associazioni mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it.
Le associazioni iscritte nel Registro sono tenute alla gestione del Libro soci nel quale viene riportato l’elenco aggiornato dei soci, completo di cognome, nome, data di nascita, data di iscrizione
ed eventuale data di uscita dall’Associazione. Le Associazioni iscritte al Registro sono tenute a comunicare al Dipartimento Regionale della Famiglia e Politiche Sociali :
a) tutte le modifiche riguardanti i requisiti di cui all’art.14,comma 3 della legge entro 15 giorni dal verificarsi delle modifiche stesse;
b) il trasferimento della sede;
c)le variazioni del rappresentante legale e delle persone che ricoprono cariche associative.
Sono escluse da tale obbligo le modifiche relative all’elenco soci, qualora le stesse non comportino la perdita del requisiti di cui all’art. 14,comma 3 , lett. b) della legge .
Nel caso in cui le modifiche intervenute comportino la perdita dei requisiti di cui all’art. 14, comma 3 della legge, l’Amministrazione disporrà la cancellazione dal Registro ai sensi del successivo punto 4.
La cancellazione dal Registro avverrà nei seguenti casi:
– in caso di perdita anche di uno dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 3, della legge, elencati al punto 1.1 del presente documento;
– in caso di inosservanza del termine di cui al punto 3.1, lett. a);
– in caso di richiesta da parte dell’Associazione.
La cancellazione dal Registro è disposta con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e Politiche sociali, entro 30 giorni:
dall’accertamento della perdita dei requisiti elencati al punto 1.1 del presente documento;
dall’accertamento dell’inosservanza del termine di cui al punto 3.1, lett. a);
dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’Associazione.
Il provvedimento di cancellazione sarà notificato all’Associazione.
La cancellazione non viene disposta qualora l’Associazione abbia provveduto al ripristino dei requisiti elencati al punto 1.1 del presente documento entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la perdita dei requisiti stessi.
Il Registro si aggiorna due volte all’anno, entro il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.