Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6447 del 23/04/2024, volta a fornire chiarimenti sull’ambito soggettivo di applicazione della misura del social bonus disciplinata dal codice del Terzo settore (art. 81 dlgs n. 117/2017), chiarisce che sono ammessi al social bonus anche enti a cui sono stati assegnati immobili pubblici inutilizzati e/o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata quando non avevano la qualifica di enti del terzo settore, essendo viceversa necessaria tale qualifica nel momento in cui viene presentata l’istanza di ammissione alla misura del social bonus.
Si ricorda che il social bonus consiste in un credito di imposta a cui possono accedere persone fisiche, enti che non svolgono attività commerciali e tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, con riferimento alle erogazioni liberali destinate a
– realizzare interventi edilizi finalizzati ad assicurare il recupero dei beni;
– sostenere le spese di gestione dei beni, anche al fine di assicurarne l’efficienza funzionale
dei seguenti beni assegnati agli ETS, in forma singola o in partenariato tra loro:
– immobili pubblici inutilizzati;
– beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
A disciplinare l’istituto è l’articolo 81, comma 1, del codice del terzo settore che quantifica il credito d’imposta nella misura del
– 65 % delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del
– 50 % se effettuate da enti o società.
Per permettere di beneficiare del social bonus ai soggetti (persone fisiche o persone giuridiche) che effettuano erogazioni nei loro confronti, gli Ets devono presentare la richiesta di accesso al beneficio compilando il format disponibile sulla piattaforma ministeriale e allegando la modulistica prevista.
In particolare, ciascun ente proponente può presentare l’istanza di partecipazione al procedimento entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno, accompagnata dai seguenti documenti:
- dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’ente proponente e agli eventuali partner;
- scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner;
- almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento;
- scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, delle attività di interesse generale che si intendono svolgere in via esclusiva e con modalità non commerciali, dei beneficiari diretti delle attività e del loro numero, nonché dell’eventuale previsione della valutazione dell’impatto sociale degli effetti conseguiti dalle attività di interesse generale da svolgere;
- computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
- cronoprogramma degli interventi;
- copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene;
- copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.
Di seguito la modulistica da poter utilizzare:
- Modello A1 – dichiarazione di partenariato
- Modello B – dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
- Cronoprogramma delle attività progettuali
- Rendiconto intermedio
- Rendiconto finale