Gli enti del Terzo settore (Ets) che sono risultati fra i beneficiari del 5 per mille 2023 si sono visti accreditare, a fine 2024 e nel 2025, sul proprio conto corrente le somme relative, le quali devono essere rendicontate entro un anno dalla ricezione delle stesse. Allo stesso obbligo sono soggetti anche gli enti che hanno ricevuto il 5 per mille 2022 negli ultimi giorni del 2024.
I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2023
Il decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo.
Si ricorda che tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo (ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella voce “accantonamento”), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dal 27 giugno 2024, data di pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario.
Per maggiori indicazioni in tema di rendicontazione, è possibile consultare il vademecum di Cantiere terzo settore “5 per mille istruzioni per l’uso”.
È importante anzitutto riepilogare i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2023, così come di quelli per l’eventuale invio all’amministrazione competente e della pubblicazione sul sito internet dell’ente.
Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio, tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.
Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta, l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.
Tutti i beneficiari hanno poi l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Si precisa che, per gli enti che hanno ricevuto un contributo pari o superiore a 20.000 euro, e quindi devono inviare i documenti all’amministrazione competente, oggetto della trasmissione sono esclusivamente il rendiconto e la relazione illustrativa, con esclusione dei giustificativi di spesa.
Si ricorda infine che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non vengono erogate le somme d’importo complessivo inferiore a 100 euro.
In relazione al cinque per mille 2023, gli elenchi di pagamento ad oggi pubblicati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro sono i seguenti:
- primo elenco, pubblicato il 19 dicembre 2024(la data contabile riportata è il 27 dicembre 2024);
- secondo elenco, pubblicato il 19 dicembre 2024(la data contabile riportata è il 27 dicembre 2024);
- terzo elenco, pubblicato il 16 settembre 2025(la data contabile riportata è il 6 agosto 2025).
I termini per la redazione di rendiconto e relazione illustrativa evidenziati nella tabella sottostante hanno come riferimento la “data contabile” riportata nell’elenco, che rappresenta però un termine indicativo: si ricorda, infatti, che la data a partire dalla quale si conteggiano i termini evidenziati in precedenza è quella dell’effettiva erogazione delle somme sul conto corrente dell’ente.
| 5 PER MILLE 2023
(ETS CHE HANNO RICEVUTO MENO DI 500.000 EURO) |
REDAZIONE DI RENDICONTO E RELAZIONE
(TUTTI GLI ENTI) |
INVIO DI RENDICONTO E RELAZIONE
(SOLO PER ENTI CHE HANNO RICEVUTO 20.000 EURO O PIÙ) |
PUBBLICAZIONE DI RENDICONTO E RELAZIONE SUL SITO
(SOLO PER ENTI CHE HANNO RICEVUTO 20.000 EURO O PIÙ) |
| Ets contenuti nel primo ordinativo di pagamento | 27 dicembre 2025 | 26 gennaio 2026 | 25 febbraio 2026 |
| Ets contenuti nel secondo ordinativo di pagamento | 27 dicembre 2025 | 26 gennaio 2026 | 25 febbraio 2026 |
| Ets contenuti nel terzo ordinativo di pagamento | 6 agosto 2026 | 5 settembre 2026 | 5 ottobre 2026 |
La modalità di invio di rendiconto e relazione per gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro
Con la pubblicazione del decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 è stata messa a disposizione degli enti beneficiari di un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro una piattaforma informatica dedicata, attraverso la quale gli stessi enti dovranno adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
Le linee guida specificano in modo molto netto che per gli enti percettori di contributi pari o superiori a 20.000 euro non saranno accettate rendicontazioni con altre forme di redazione e trasmissione al di fuori della piattaforma: pertanto, i rendiconti trasmessi a mezzo posta (Pec o raccomandata) non verranno presi in considerazione.
Nella sezione del sito ministeriale dedicata alla rendicontazione del 5 per mille è possibile scaricare e consultare la guida per il rendiconto del 5 per mille tramite la predetta piattaforma: per accedere all’applicazione “Cinque per mille” è necessario collegarsi al portale servizi.lavoro.gov.it (tramite Spid o carta d’identità elettronica). È importante sottolineare come l’icona “Cinque per mille” non compaia in automatico nel momento in cui si accede al portale “servizi lavoro”: per poterla selezionare occorre collegare l’ente di riferimento all’utente che ha fatto accesso al portale (a tal fine, si consiglia di consultare l’utile guida presente sul sito di Cantiere terzo settore).
Entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito web, gli enti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro devono, come detto, comunicare al Ministero l’avvenuta pubblicazione, e lo devono fare accedendo sempre alla piattaforma dedicata, cliccando sull’icona “modifica link” ed inserendo o modificando il link relativo alla pagina web dove è stato pubblicato il rendiconto.
È opportuno evidenziare che oggetto di pubblicazione sul sito web dell’ente beneficiario è il rendiconto generato dalla piattaforma al termine della procedura di invio, scaricabile dalla schermata “Home”, cliccando sull’icona “PDF”.
Le linee guida, anche in tal caso, precisano che non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni di avvenuta pubblicazione trasmesse tramite posta (Pec o raccomandata).
La possibilità di accantonare le somme ricevute
È prevista la possibilità di accantonare le somme ricevute: in presenza di progetti pluriennali, di durata massima triennale e a fronte di una preventiva ed apposita deliberazione dell’organo statutariamente competente, si può accantonare temporaneamente l’intero contributo ricevuto o una parte di esso, rinviandone l’utilizzo fino ad un massimo di 36 mesi dalla data di accredito dello stesso.
Gli enti intenzionati ad accantonare le somme dovranno anzitutto inserire nel modello di rendiconto del contributo (modello A), alla macro voce 5, l’importo accantonato, mentre tutti gli elementi esplicativi saranno rappresentati nella relazione illustrativa. Tale modello, unitamente alla relazione illustrativa, deve sempre essere redatto entro un anno dalla data di ricezione del contributo.
Una volta impiegate le somme accantonate, gli enti, a completamento del rendiconto principale, dovranno redigere e trasmettere, entro 36 mesi dalla data di percezione del contributo, l’apposito modello di rendiconto dell’accantonamento (modello B), allegando allo stesso una relazione descrittiva che illustri le spese sostenute.
Gli enti che hanno ricevuto una somma pari o superiore a 20.000 euro dovranno compilare, trasmettere e comunicare il rendiconto, la relazione illustrativa e l’ulteriore rendiconto dell’accantonamento tramite la piattaforma informatica.
Nella tabella sottostante sono riepilogati i termini per la rendicontazione dell’eventuale accantonamento del 5 per mille 2023, sempre in relazione agli Ets che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro e sempre avendo come riferimento indicativo la “data contabile” riportata negli elenchi di pagamento.
| 5 PER MILLE 2023
(ETS CHE HANNO RICEVUTO MENO DI 500.000 EURO) |
REDAZIONE DI RENDICONTO E RELAZIONE
(TUTTI GLI ENTI) |
REDAZIONE DI RENDICONTO DELL’ACCANTONAMENTO E RELAZIONE (TUTTI GLI ENTI CHE DECIDONO DI ACCANTONARE) |
| Ets contenuti nel primo ordinativo di pagamento | 27 dicembre 2025 | 27 dicembre 2027 |
| Ets contenuti nel secondo ordinativo di pagamento | 27 dicembre 2025 | 27 dicembre 2027 |
| Ets contenuti nel terzo ordinativo di pagamento | 6 agosto 2026 | 6 agosto 2028 |
La comunicazione dei dati necessari per il pagamento delle somme del 5 per mille 2023
Si ricorda che gli enti beneficiari del 5 per mille 2023 devono comunicare, entro il 30 settembre 2026 (così come riportato nella sezione dedicata del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), all’amministrazione di riferimento i dati necessari per il pagamento delle somme, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l’esercizio 2023 (art. 14, commi 1 e 3 del dpcm 23 luglio 2020).
Gli enti del Terzo settore devono comunicare tali dati, e nello specifico il codice Iban del conto corrente intestato, tramite la piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts): tale comunicazione non deve ovviamente essere effettuata dagli enti che hanno già in passato comunicato tali dati al Runts.
Qualora però un Ets, che risulti fra i beneficiari del 5 per mille 2023, non compaia in nessuno dei tre elenchi di pagamento evidenziati in precedenza, è necessario faccia accesso il prima possibile al Runts, selezioni la pratica “Cinque per mille” ed inserisca nell’apposito campo il codice Iban, firmando digitalmente la distinta e procedendo all’invio. Un’utile guida su come presentare tale istanza è presente sul sito di Cantiere terzo settore.
Effettuare quanto appena descritto è fondamentale e necessario affinché l’ente possa ricevere, nei prossimi mesi, le somme relative al 5 per mille 2023 sul proprio conto corrente.
I termini per la rendicontazione del 5 per mille 2022
Per quanto riguarda il 5 per mille dell’annualità 2022, a fine 2024 è stato emesso un quarto elenco di pagamento relativo ad organizzazioni che hanno ricevuto una somma inferiore a 500.000 euro: la data contabile riportata nell’elenco è quella del 27 dicembre 2024, e ciò significa che gli enti che rientrano in tale elenco dovranno procedere alla redazione del rendiconto e della relazione illustrativa entro la fine del 2025.
Nella tabella sottostante sono comunque riepilogati nello specifico i termini relativi alla rendicontazione del 5 per mille per le organizzazioni che rientrano nell’ordinativo di pagamento menzionato.
I precedenti elenchi di pagamento relativi al 5 per mille 2022 sono consultabili nella specifica sezione del sito ministeriale.
| 5 PER MILLE 2022
(ETS CHE HANNO RICEVUTO MENO DI 500.000 EURO) |
REDAZIONE DI RENDICONTO E RELAZIONE
(TUTTI GLI ENTI) |
INVIO DI RENDICONTO E RELAZIONE
(SOLO PER ENTI CHE HANNO RICEVUTO 20.000 EURO O PIÙ) |
PUBBLICAZIONE DI RENDICONTO E RELAZIONE SUL SITO
(SOLO PER ENTI CHE HANNO RICEVUTO 20.000 EURO O PIÙ) |
| Ets contenuti nel quarto ordinativo di pagamento | 27 dicembre 2025 | 26 gennaio 2026 | 25 febbraio 2026 |
© Foto in copertina di Livia Lecchi, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”
Fonte: Cantiere Terzo Settore

