Online la piattaforma per accedere ai contributi del Fondo straordinario previsto per sostenere le organizzazioni in crisi per l’emergenza Covid19. C’è tempo fino all’11 dicembre per inoltrare la richiesta
È online dal 29 novembre e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021 la nuova piattaforma elettronica per chiedere i “Ristori Enti Terzo Settore”. disposizione 210 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno al terzo settore, inizialmente di 70 milioni di euro e nel tempo incrementato, per supportare le organizzazioni in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica in corso e della conseguente crisi sociale ed economica.
In attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, è stato pubblicato il Decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 con il quale erano stati individuati i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, pari a complessivi 210 milioni di euro, destinate alle categorie di Enti del Terzo Settore individuate proprio dall’articolo 13-quaterdecies del D.L. n. 176/2020.
In attuazione del sopracitato Decreto interministeriale, con Decreto direttoriale n. 614 è stato adottato l’Avviso 2/2021 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze di contributo.
A partire dalle 8:00 di lunedì 29 novembre 2021 e fino alle 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021, sarà possibile presentare le istanze di contributo esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore”, disponibile al Portale Servizi Lavoro.
Possono presentare istanza di contributo, ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies, comma 1, del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte nella relativa anagrafe che nel corso dell’anno 2020 abbiano cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività statutarie di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ricomprese nei codici ATECO già individuati nel decreto interministeriale e riproposti all’allegato 1 del presente avviso. Ai fini dell’ammissione al contributo, il requisito dell’iscrizione nei relativi registri da parte dei soggetti beneficiari deve risultare alla data di presentazione dell’istanza ed essere stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020.
Modulistica:
FAQ Fondo Ristori (aggiornate al 2 dicembre 2021)
Fonte: Sito Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Pubblichiamo alcune specifiche indicazioni discusse nella comunity nazionale dei consulenti CSVnet e CSV:
1) Per quanto riguarda la presentazione delle istanze da parte dei circoli e articolazioni territoriali,
devono essere presentate dalla Aps nazionale a cui tali enti sono affiliati: quindi la lettura del testo dell’
Avviso non è nel senso di una possibilità per le Aps nazionali ma di un obbligo, nel senso che le istanze di contributo per circoli/articolazioni la devono presentare i rispettivi livelli nazionali.
2) Altro profilo riguarda la compilazione dell’istanza di contributo.
In fondo ad essa vi sono una serie di dichiarazioni che l’ente deve compilare e che riguardano ad esempio il fatto di non aver percepito gli altri contributi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto “Ristori”: per questa e per le altre dichiarazioni lì contenute il valore risulta automaticamente impostato sul “NO”; se però l’ente non ha (rimanendo nell’esempio fatto) ricevuto in precedenza i contributi menzionati (e il non averli ricevuti sappiamo è condizione fondamentale per aver diritto a richiedere i “Ristori Ets”) dovrà modificare la risposta e mettere “SI”. La stessa impostazione vale anche per le altre risposte.
Vi segnaliamo questo perché le domande sono impostate in forma di negazione (“Si dichiara di non aver percepito…”) e non è proprio così immediato per un ente comprendere che deve rispondere “SI”: se dovesse lasciare le risposte così come sono impostate (sul valore “NO”) di fatto dichiara di non avere i requisiti per poter accedere al contributo.
Il
manuale utente fornisce una spiegazione di ciò.
3) Partendo dal presupposto che la normativa è molto chiara nell’ammettere al contributo le Odv, le Aps e le Onlus iscritte ai rispettivi registri al momento della presentazione dell’istanza (e che risultano iscritte a tali registri in data almeno antecedente al 25 dicembre 2020).
Altro requisito fondamentale è quello di non aver già percepito i contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del Decreto “Ristori”.
Per il resto, l’altro requisito fondamentale è quello di aver cessato o ridotto l’esercizio delle proprie attività di interesse generale nel corso del 2020, e qui il riferimento sono le attività ricomprese nei codici ATECO di cui all’
Allegato 1 (alcuni di questi sono estremamente ampi).
A tal proposito, gli enti che hanno solo codice fiscale indicano il codice Ateco che gli è stato assegnato al momento della richiesta del codice fiscale e che quindi risulta dai documenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate: quindi anche se le attività che svolgono dovessero rientrare in altri codici, deve essere indicato il codice di cui l’ente è ufficialmente in possesso.
Per quanto riguarda i soggetti invece in possesso di Partita IVA, qualora avessero più codici di attività va indicato quello dell’attività principale, il cui esercizio è cessato o è stato ridotto (anche se è probabile che tali soggetti possano aver già ricevuto il contributo a fondo perduto “Ristori”, e quindi in tal caso non avrebbero i requisiti per presentare l’istanza per i “Ristori Ets”).
Il Ministero ha confermato che a livello preventivo il controllo verterà solamente sul fatto che l’ente sia iscritto o meno nei registri di riferimento. Il controllo successivo (a campione) valuterà invece se vi sia realmente stata una cessazione o riduzione delle attività nel periodo considerato, e se esse rientrino fra quelle indicate nell’istanza: il riferimento sarà rappresentato in primis dal bilancio o rendiconto dell’ente. A parte questo però non vi sono altri criteri o strumenti di valutazione che il Ministero ha detto utilizzerà nel controllo, che infatti non sono stati evidenziati né dall’Avviso menzionato in precedenza né dal
Decreto interministeriale del 30 ottobre 2021.
Per i casi probabilmente più dubbi, quelli di “riduzione” dell’attività, dato che non è posto alcun criterio specifico che definisca tale “riduzione”, potrebbe essere ragionevole valutare bene se rispetto ad una o più determinate attività che l’ente svolge solitamente, la riduzione delle stesse abbia comportato una conseguente diminuzione delle entrate in bilancio.
Nel momento in cui questo requisito si è verificato (ed è dimostrabile dal bilancio), se vi sono gli altri requisiti l’ente può (e deve) presentare la domanda.
4) Infine, il riferimento sono i registri delle Odv e delle Aps di cui alla Legge 266 del 1991 e 383 del 2000, che secondo quelle normative sono istituite dalle Regioni e Province autonome, la cui gestione può però essere affidata (come è stato in Lombardia o anche in altre Regioni) al livello provinciale o addirittura comunale. Non devono esserci dubbi sul fatto che, anche se gestiti dal livello provinciale, quei registri, e quindi le organizzazioni che vi sono iscritte in quanto Odv e Aps, rientrano appieno nell’ambito di applicazione della misura.
Ci auguriamo che queste considerazioni possano essere utili