Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 231 del 17 settembre 2020, ha modificato i termini e le modalità di accreditamento al riparto del contributo del 5 per mille nonché i termini e le competenze in materia di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti e di quelli ammessi ed esclusi dal contributo.
Modalità e termini di accreditamento
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- il termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille è stato fissato al 10 aprile per tutte le tipologie di beneficiari, ma se tale termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo: per l’anno 2021 il termine di scadenza è il 12 aprile 2021 in quanto il 10 aprile cade di sabato.
- è stato eliminato il doppio adempimento, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo un’autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all’istanza di accreditamento.
Ai fini dell’accreditamento degli enti del volontariato resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, gli enti del volontariato presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2021 all’Agenzia delle entrate .
A decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai fini dell’accreditamento gli Enti del Terzo settore si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.
Sono compresi nella categoria degli enti del “volontariato”:
- le Onlus di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e i consorzi di cooperative sociali di cui all’articolo 8
- della stessa legge n. 381 con base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le organizzazioni non governative già riconosciute idonee, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all’Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125);
- gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, considerati Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, considerate Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- le associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le associazioni e le fondazioni di diritto privato riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
L’istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per il 2021 contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l’ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell’attestazione dei requisiti per l’accesso al contributo.
Gli enti del volontariato trasmettono la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 8 marzo 2021, utilizzando modello – pdf e software specifici.
L’istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
L’iscrizione deve essere trasmessa entro il 12 aprile 2021 (in quanto il 10 aprile cade di sabato). Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (12 aprile 2021), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 – pdf).
I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell’istanza di accreditamento (12 aprile 2021).
All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
L’elenco degli enti iscritti è pubblicato dall’Agenzia delle entrate entro il 20 aprile. Per ciascun soggetto sarà riportata l’indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell’Anagrafe Tributaria.
Le correzioni di eventuali errori rilevati nell’elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
L’elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall’Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.
Scadenze del 5 per mille 2021 per gli enti del volontariato
Descrizione | Scadenze |
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Inizio presentazione domanda d’iscrizione | 8 marzo 2021 |
Termine presentazione domanda d’iscrizione | 12 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio | entro il 20 aprile 2021(sito Agenzia entrate) |
Richiesta correzione domande | entro il 30 aprile 2021 |
Pubblicazione elenco iscritti definitivo | entro il 10 maggio 2021 (sito Agenzia entrate) |
Termine regolarizzazione domanda iscrizione per gli enti che non hanno presentato la domanda entro il 12 aprile | 30 settembre 2021 |
Per l’accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020 è competente il CONI, che, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso DPCM, ha stipulato un’apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione a decorrere dall’anno 2021.
Permane la competenza del Ministero dell’università e della ricerca per l’accreditamento degli enti della ricerca scientifica e quella del il Ministero della salute per l’accreditamento degli enti della ricerca sanitaria.
Restano ferme le disposizioni relative alla destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’art. 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché a sostegno degli enti gestori delle aree protette di cui all’art. 16, comma 1-bis, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più categorie.
L’Agenzia delle entrate, per gli enti del volontariato, procede nei termini sopra indicati alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti iscritti al contributo, dell’elenco permanente degli iscritti e degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal contributo;
Sempre l’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.