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Covid 19: come dobbiamo comportarci con le nuove misure?

Il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,  e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.175 del 23-07-2021.
Come tutti i Decreti Legge potrebbe subire delle modifiche attraverso la Legge di conversione ma evidenziamo qui le novità introdotte.
La situazione di diffusione del Covid, e delle sue varianti, è tale da motivare un prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021. Fino ad allora pertanto sarà possibile adottare misure di contenimento della diffusione del Covid e continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Legge del 16/05/2020 n. 33, ivi incluse le misure sanzionatorie.

 

Bianca, gialla, arancione e rossa: quando?

Per definire le restrizioni, il provvedimento introduce delle novità qualificando nei seguenti termini le varie zone, ossia:

a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15%;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10% di quelli comunicati alla Cabina di regia. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 %;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 % di quelli comunicati alla già menzionata Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);

d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 %;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 % di quelli comunicati alla già menzionata Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività».

Le certificazioni verdi COVID-19 o green pass.

A partire dal 6 agosto lo svolgimento di alcune attività – di interesse anche per il mondo associativo – è consentito in zona bianca a condizione che l’interessato sia munito di una delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciata a seguito di:

1) inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 (validità 9 mesi) o

2) guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) oppure

3) effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Con riferimento a quali servizi è necessario il green pass?

Dal 6 agosto è necessario presentare la certificazione verde COVID – 19 per accedere ai seguenti servizi:

– ristorazione svolta da qualsiasi esercizio, ivi inclusa la ristorazione svolta dai circoli e quindi anche per attività non aperte al pubblico, se il consumo avviene “al tavolo, al chiuso”;

– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi;

– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;

– sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

– centri termali, parchi tematici e di divertimento.

Questa prescrizione si configura anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui sopra siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Assistere a spettacoli e manifestazioni sportive.

In zona bianca e in zona gialla, la partecipazione del pubblico a:

1) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto,

2) agli eventi e alle competizioni di livello agonistico – che siano o meno riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali

è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

– la partecipazione deve avvenire esclusivamente con posti a sedere preassegnati

– sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale,

– l’accesso sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19;

– l’attività sia svolta nel rispetto dei protocolli anti Covid;

– la capienza rispetti i seguenti parametri:

1) partecipazione ad attività spettacolistica:

a) in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso;

b)in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;

2)partecipazione ad eventi sportivi

c) in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso;

d) in zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso.

Sono invece sospesi:

1) gli eventi in cui non è possibile garantire queste condizioni;

2)le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Riepilogando in ambito sportivo chi deve presentare il green pass?

Dalla lettura del Decreto, ma fatte salve le indicazioni che il Ministero vorrà fornire e fatti i casi di esenzione, si ritiene che sussista l’obbligo di esibire il green pass nei seguenti casi:

1) se partecipo ad un evento sportivo di qualsiasi natura (quindi sia di interesse nazionale che no), sia al chiuso che all’aperto (art. 4 comma 1 lett. c);

2) se svolgo attività sportiva al chiuso (art. 3 lettera d);

3) se accedo all’interno dell’impianto sportivo (quindi al chiuso) per accompagnare qualcuno che deve partecipare alle attività sportive (es: genitore che accompagna il minore). Questo perché la disposizione prevede che è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività (…)”, da cui si ritiene che l’obbligo non sia previsto solo per chi svolge l’attività ma anche per chi accede alla struttura al chiuso. Su questo aspetto si auspicano però chiarimenti ministeriali anche perché tale interpretazione determinerebbe l’obbligo di avere – e mostrare – il green pass anche ai collaboratori del centro sportivo accedendo al servizio inteso come struttura mentre ad oggi non sussiste tale obbligo generalizzato in capo ai dipendenti e conseguentemente ai collaboratori retribuiti in generale.

Chi può non presentare il certificato?

Sono esonerati:

– i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ossia i bambini di età inferiore ai 12 anni di età che possono quindi entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è disponibile ancora il vaccino e

– i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Come presento il certificato?

Dobbiamo aspettare l’approvazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà individuare le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni per cui per ora la verifica si effettua sulle certificazioni rilasciate in formato cartaceo. Non è previsto che ne sia depositata copia ma esclusivamente che sia mostrata ai fini del controllo.

Nel trattare i dati del green pass si pone il problema “privacy”?

Verificare il green pass significa trattare dati sanitari atteso che il certificato di per sé attesta alternativamente l’avvenuta somministrazione di un vaccino, l’avvenuta guarigione dal COVID – 19 o l’effettuazione di un test risultato negativo ma il trattamento di tali dati trova fondamento in un obbligo di legge per cui non è necessario acquisire il consenso dell’interessato (art. 6 del GDPR). Sul tema il Garante privacy in questi ultimi mesi è intervenuto in diverse occasioni contestando per esempio la circostanza che una singola Regione adottasse lo strumento di green pass, atteso che in quel caso il trattamento dei dati particolari non trovava fondamento in una legge dello Stato. Del pari erano state presentate dell’obiezioni rispetto alle piattaforme informatiche attraverso le quali è possibile acquisire il documento ma sulla cui base sono stati poi adottati provvedimenti di aggiornamento.

Chi deve effettuare il controllo?

Un altro aspetto richiesto dal Garante è che “i soggetti deputati ai controlli delle certificazioni siano chiaramente individuati e istruiti”.

È pertanto opportuno che le organizzazioni aggiornino i propri protocolli anti – COVID 19 prevedendo una formazione specifica delle persone individuate all’interno dell’organizzazione per effettuare la verifica del green pass, formazione che non può trascurare anche l’aspetto sanzionatorio in capo all’associazione nel caso di mancato espletamento dell’attività di controllo, sanzione di cui l’associazione potrebbe richiedere il rimborso al collaboratore che con la sua negligenza ne ha causato l’applicazione.

Al fine di garantire il tracciamento dell’attività di controllo, l’organizzazione potrebbe inoltre integrare il modulo di autodichiarazione da far compilare a chi accede alla struttura, con la seguente indicazione in calce: “il/la sottoscritto/a _______________________________________ (nome e cognome dell’addetto al controllo) ha verificato che

’ non è richiesta in questo caso l’esibizione della certificazione verde COVID – 19

’ l’interessato/a è in possesso di certificazione verde COVID – 19 in corso di validità.

Firma _______________________________________”

Cosa succede se non viene effettuato il controllo del certificato?

Può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente e qualora la violazione sia ripetuta per tre volte, in tre giorni diversi, l’attività potrebbe essere chiusa da 1 a 10 giorni.

Assemblee telematiche e voto elettronico

Il provvedimento prevede la proroga al 31 dicembre anche dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, così come indicati all’allegato A del documento.

Si evidenzia in particolare la possibilità fino al 31 dicembre – sia per le società che per le associazioni – di indire le riunioni degli organi collegiali (assemblee, riunioni dell’organo amministrativo etc) con modalità telematiche che prevedano sistemi di identificazione dei partecipanti ancorché non previsto dal relativo statuto, unitamente all’esercizio del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza.

Silvia Gheza