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Decreto sostegni: proroga adeguamenti statutari enti del terzo settore e potere di verifica degli uffici

Il Decreto-legge sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine relativo all’adeguamento degli statuti al Codice del Terzo Settore, da ultimo individuato nel 31/3/2021.

Questa scadenza riguarda le organizzazioni già iscritte nel registro delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché nell’anagrafe delle ONLUS quando interessate a modificare lo statuto con il quorum alleggerito dell’assemblea ordinaria in quanto si limitano ad adeguarlo a norme obbligatorie e/o derogatorie del codice del terzo settore.

Qual è il termine ultimo per gli adeguamenti statutari?

Per le ONLUS è previsto il termine ampio del 31/03/2022: a decorrere da tale data sarà dichiarata “estinta” l’anagrafe delle ONLUS con obbligo di devoluzione del patrimonio per quelle organizzazioni che non si siano iscritte nel RUNTS.

Per le associazioni iscritte invece nel registro delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato il termine è legato al sollecito che effettuerà la Regione territorialmente competente prima di procedere all’eventuale cancellazione dal registro ed è pertanto un termine legato al funzionamento del registro i cui iter è caratterizzato dalla seguente tempistica:

1) verosimilmente verso il 21 aprile sarà approvato il decreto ministeriale che individua il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS;

2) dalla data X – indicata dal decreto di cui sopra – ed entro i 90 giorni successivi, gli uffici comunicano telematicamente al RUNTS i dati relativi alle APS e alle ODV già iscritte unitamente a copia dell’atto costitutivo e dell’ultimo statuto in loro possesso;

3) ciascun ufficio RUNTS, verifica entro 180 dalla trasmigrazione dei dati, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti di propria competenza: nel caso in cui i dati siano incompleti richiede all’ente le informazioni e documenti mancanti via PEC (da preferire perché in caso di problemi si ha diritto a ricevere una nuova comunicazione da cui decorrono i termini) o via MAIL ORDINARIA e sul portale del RUNTS viene aggiornato l’elenco delle organizzazioni con procedimenti pendenti;

4) il procedimento è sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per MASSIMO 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull’elenco pubblicato sul portale del RUNTS. L’omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS che viene comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ente. Di essa è altresì data notizia sul portale del RUNTS, in un’apposita lista degli enti non iscritti. Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l’ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente e lo comunica all’ente interessato. Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all’iscrizione, l’ufficio competente del RUNTS ne dà comunicazione all’ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell’avvenuta regolarizzazione. L’omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta è causa di mancata iscrizione dell’ente nel RUNTS. Della decisione finale dell’amministrazione è data comunicazione all’ente.

Gli uffici del RUNTS verificano l’effettiva partecipazione dei soci alle assemblee?

Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 3877 del 19/3/2021, per offrire chiarimenti sulle verifiche che potrebbero effettuare gli uffici del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Il Ministero evidenzia che la circolare riguarda esclusivamente i controlli a cui è chiamato l’ufficio del RUNTS, restando ferma l’autonomia delle amministrazioni regionali che restano titolari dei propri procedimenti e che adotteranno le proprie decisioni tenendo conto anche delle disposizioni regionali attuative delle Leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 fino alla loro definitiva abrogazione per effetto dell’avvio del RUNTS.

Ebbene il Ministero evidenzia che il Codice richiede che gli Uffici verifichino la sussistenza dei requisiti statutari richiesti ai fini della qualifica di Ente del Terzo Settore e non la corretta convocazione e l’effettivo raggiungimento del quorum costitutivo e deliberativo richiesto, aspetti questi che nascono a tutela dei diritti dei soci, i quali possono trovare tutela nella giurisdizione civile.

Un breve promemoria sulla modifica dello statuto.

1) Chi deve verificare se modificare lo statuto?

Le organizzazioni già iscritte

a) nel registro delle associazioni di promozione sociale

b) nel registro delle organizzazioni di volontariato

c) nell’anagrafe delle ONLUS.

2) Entro quando modificare lo statuto?

Dipende. Se l’organizzazione vuole approvare le modifiche in assemblea con il quorum dell’assemblea ordinaria, limitandosi ad implementare le clausole indicate come obbligatorie e/o derogabili, è chiamata a provvedere entro il 31 maggio 2021.

Se l’associazione non è interessata a beneficiare di tale semplificazione o intende comunque apportare modifiche ulteriori rispetto a quelle menzionate, può effettuare la modifica anche successivamente ricorrendo all’assemblea straordinaria con queste scadenze:

1) se si tratta di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato, la modifica deve essere fatta entro 60 giorni dal sollecito effettuato a mezzo e-mail dalla Regione. Il sollecito viene realizzato nell’ambito della verifica della documentazione delle organizzazioni iscritte nei citati registri ai fini della relativa transizione nel Registro unico nazionale del terzo settore;

2) se si tratta di una ONLUS il termine ultimo è rappresentato – salvo proroghe – dal 31/03/2022.

3) Come facciamo a sapere se le clausole che intendiamo inserire nello statuto corrispondono a quelle per le quali è prevista la possibilità di effettuare la modifica con il quorum dell’assemblea ordinaria?

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 20/2018, consultabile alla pagina web https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf, ha specificato con riferimento alle singole clausole la natura dell’adeguamento – obbligatoria, derogatoria, facoltativa – e quindi se sia ammessa l’approvazione con modalità semplificata o con il quorum dell’assemblea straordinaria.

4) La nostra è una associazione non iscritta a registri: dobbiamo modificare lo statuto? Dobbiamo iscriverci nel Registro unico nazionale del terzo settore? Dobbiamo rispettare particolari scadenze?

Le associazioni possono valutare l’opportunità di iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore e quindi, se del caso, modificare lo statuto per recepire i vincoli previsti nel codice del terzo settore. In questo caso non ci sono scadenze previste dalla legge ma è opportuno effettuare una verifica sul diverso trattamento fiscale a cui potrebbero essere assoggettate con l’entrata in vigore del Titolo X del codice del terzo settore. Si ricorda che l’entrata in vigore di tali disposizioni è prevista dall’esercizio successivo a quello dell’assenso della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali, la cui richiesta di parere non è stata ancora trasmessa.

5) Come procedere alla modifica dello statuto?

È innanzitutto necessario verificare quanto previsto dal proprio statuto in termini di:

1) soggetto competente alla convocazione, normalmente l’Organo amministrativo (ossia Consiglio Direttivo o Consiglio di amministrazione),

2) termine di convocazione,

3) modalità di convocazione,

aspetti che l’associazione è sempre chiamata a verificare e rispettare.

In termini documentali, pertanto, saranno presenti in associazione:

1) la convocazione dell’organo amministrativo,

2) il verbale dell’organo amministrativo di convocazione dell’assemblea, in prima ed eventualmente anche in seconda convocazione,

3) la documentazione di convocazione,

4) il verbale dell’assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione qualora in prima convocazione non si sia raggiunto il quorum.

Approvata la modifica statutaria si rende necessario registrare l’atto all’Agenzia delle Entrate.

Il termine entro cui approvare la modifica è riferito alla delibera assembleare e non al giorno in cui l’Agenzia delle Entrate procede alla registrazione dell’atto. In considerazione del periodo emergenziale si procede alla registrazione all’Agenzia delle Entrate su appuntamento. La registrazione deve avvenire entro 20 giorni anche se non si riscontrano contestazioni per eventuali ritardi atteso il periodo emergenziale ma è opportuno chiedere tempestivamente appuntamento.

Alcune indicazioni pratiche:

1) portare due versioni di verbale e statuto recanti le firme in originale;

2) imposta di bollo: sono esenti associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato ed ONLUS ai sensi dell’art. 82 del dlgs 117/2017;

3) è consigliabile portare il documento che attesta che l’associazione è iscritta nei registri delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato o l’iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS sia per dimostrare la titolarità delle agevolazioni fiscali descritte ai punti 2) e 3), sia per chiedere – se necessario – l’aggiornamento dell’anagrafica dell’associazione atteso che nella denominazione dovrà essere indicata la natura di APS o di ODV.

La variazione dell’anagrafica tributaria si effettua con modello AA5/6, se titolari di solo codice fiscale, o con modello AA7/10 se l’associazione è titolare di partita iva. Questi modelli e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/enti-e-pa/istanze/partita-iva

L’associazione iscritta nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale dovranno quindi aggiornare i propri dati nel registro in cui sono iscritti.

Fonte: http://arseasrl.it/

Silvia Gheza