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Entro il 1° luglio 2024 la pubblicazione dei contributi al non profit

L’obbligo annuale è riferito alle risorse pubbliche pari o superiori a 10.000 euro ricevute nell’esercizio precedente. Un approfondimento su soggetti interessati, contenuti, termini di presentazione, sanzioni, ma anche precisazioni sul limite economico indicato e su come valutare il 5 per mille

Il 30 giugno scade un termine importante per quanto riguarda molti enti non profit, relativo all’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, qualora questi siano pari o superiori a 10.000 euro. Il termine quest’anno slitta al 1° luglio considerando che il 30 giugno è domenica.

  • Soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus.
  • Tipi di contributi da pubblicare: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per importi pari o superiori a 10mila euro.
  • Periodo: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.
  • Soggetto erogante: pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici (art. 1, commi da 125 a 129 della legge 124/2017).
  • Contributi ricevuti che NON vanno pubblicati: non sono soggette a rendicontazione tutte le somme corrisposte nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, acquisto di beni o servizi, incarichi professionali, risarcimento danni, ecc). Sembrano inoltre essere esclusi anche i vantaggi attribuiti da parte della pubblica amministrazione sulla base di provvedimenti aventi carattere generale e riguardanti una platea indifferenziata di soggetti (ad esempio, i contributi ai sensi dell’art. 72 del Cts, bandi regionali, ecc.). Neppure i corrispettivi dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento rientrano.
  • Importo da indicare: va indicato l’importo effettivamente incassato e deve essere inteso in senso cumulativo per il conteggio della soglia dei 10mila euro.
  • Informazioni da comunicare: devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc:
    a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;
    b) denominazione del soggetto che lo ha erogato;
    c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
    d) data di incasso;
    e) causale (ovvero qual è il motivo per cui il contributo è stato erogato: liberalità, progetto ecc.).
  • Modalità e termini per la pubblicazione: I soggetti obbligati devono pubblicare i dati sui propri siti internet o su analoghi portali digitali. Con la circolare  n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come, in mancanza del sito internet, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente. Nel caso in cui l’organizzazione non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
  • Sanzioni previste: a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
    Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro.

Il Ministero ha di fatto superato quanto in precedenza detto con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, e lo ha fatto sulla base di un mutato quadro normativo disposto per effetto del Decreto “Crescita”. La circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021  esclude infatti dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”: secondo la circolare ministeriale, “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”. In tale definizione è incluso il 5 per mille, le cui somme sono peraltro già soggette a specifici obblighi di pubblicità secondo quanto disposto dal Dpcm 23 luglio 2020 .

Ulteriori precisazioni sul limite dei 10.000 euro
Ai fini della pubblicazione occorre tener conto dei contributi “effettivamente erogati”: ciò significa che vanno conteggiate solo le somme che l’ente ha effettivamente incassato nel corso dell’esercizio finanziario precedente e non quelle che sono state solamente stanziate dall’ente pubblico ma non ancora incassate dall’organizzazione.
La circolare ministeriale n. 2 dell’11 gennaio 2019 ha inoltre chiarito che il limite dei 10.000 euro deve essere inteso in senso cumulativo, riferendosi al totale degli apporti pubblici ricevuti e non alla singola erogazione: esemplificando, se l’ente ha ricevuto durante l’anno contributi su due distinte progettualità da 9.000 euro ciascuna (da due differenti enti pubblici), il limite dei 10.000 euro è superato e scatta quindi l’obbligo di pubblicazione di tali somme.

Normativa di riferimento

 

Foto: Giancarlo Rupolo© Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”

Silvia Gheza