Entro il 30 giugno 2023 gli Enti che hanno ricevuto contributi pubblici nell’esercizio precedente pari o superiori a 10mila euro devono pubblicare sul proprio sito internet gli importi ricevuti.
- Soggetti interessati: associazioni, fondazioni e Onlus.
- Tipi di contributi da pubblicare: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria per importi pari o superiori a 10mila euro.
- Soggetto erogante: pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici (art. 1, commi da 125 a 129 della legge 124/2017).
- Contributi ricevuti che NON vanno pubblicati: non sono soggette a rendicontazione tutte le somme corrisposte nell’ambito di contratti a prestazioni corrispettive (ad esempio, acquisto di beni o servizi, incarichi professionali, risarcimento danni, ecc). Sembrano inoltre essere esclusi anche i vantaggi attribuiti da parte della pubblica amministrazione sulla base di provvedimenti aventi carattere generale e riguardanti una platea indifferenziata di soggetti (ad esempio, i contributi ai sensi dell’art. 72 del Cts, bandi regionali, ecc.). Neppure i corrispettivi dovuti dalla pubblica amministrazione a titolo di risarcimento rientrano.
- Importo da indicare: va indicato l’importo effettivamente incassato e deve essere inteso in senso cumulativo per il conteggio della soglia dei 10mila euro.
- Informazioni da comunicare: devono essere indicate le seguenti informazioni minime con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;
b) denominazione del soggetto che lo ha erogato;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale (ovvero qual è il motivo per cui il contributo è stato erogato: liberalità, progetto ecc.). - Modalità e termini per la pubblicazione: I soggetti obbligati devono pubblicare i dati sui propri siti internet o su analoghi portali digitali. Con la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito come, in mancanza del sito internet, è possibile adempiere agli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell’ente. Nel caso in cui l’organizzazione non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce.
- Sanzioni previste: a partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Normativa di riferimento
- Legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare ai commi da 125 a 129
- Circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019
- Circolare n. 6 del 25 giugno 2021
Foto: Giancarlo Rupolo© Progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”