Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, che a regime sostituirà i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore è attivo dal 23 novembre 2021 (la data è stata individuata con il Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021; ne è stata data comunicazione sulla G.U. n. 269 dell’11 novembre 20211).
Cosa succede (per maggiori dettagli si rinvia alla consultazione degli atti citati):
- Gli enti già iscritti ai registri ODV e APS. A partire dal 23 novembre 2021 le amministrazioni che gestivano i registri ODV e APS hanno iniziato a trasferire sul sistema informativo del RUNTS i dati degli enti già iscritti. Si tratta di un’attività preliminare che non richiede adempimenti da parte degli enti
- Le Onlus. Devono attendere che l’Agenzia delle Entrate renda pubblico l’elenco delle Onlus iscritte al 22 novembre 2021. Poi potranno attivare, tramite il portale del RUNTS la procedura per perfezionare la propria iscrizione al RUNTS. Avranno tempo fino al 31 marzo del periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione UE dei provvedimenti fiscali previsti dal Codice del Terzo settore
- Le imprese sociali e le cooperative sociali iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese. Non devono effettuare adempimenti al momento, in quanto l’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del Registro imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione al RUNTS
- Gli enti non iscritti ai precedenti registri. A partire dal 24 novembre 2021 possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS esclusivamente attraverso il portale dedicato cui si accede cliccando sul “banner” nella homepage del Ministero o tramite l’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/.
Al di fuori dei casi di cui all’articolo 22 del Codice (enti dotati di personalità giuridica o che intendano acquisirla attraverso l’iscrizione al RUNTS) ove si presuppone l’intervento del notaio, l’iscrizione può essere fatta direttamente dal rappresentante legale dell’ente o dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce. Le reti associative a regime saranno iscritte all’omonima sezione del RUNTS.
In via transitoria possono operare come reti associative ai fini della presentazione delle richieste di iscrizione degli enti loro aderenti alcuni tra i soggetti attualmente in possesso della qualifica di ODV o APS.
Consulta qui l’elenco delle reti associative operanti in via transitoria.
Le procedure di iscrizione
Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).
Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).
Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 d.m.), per esigenze tecniche.
Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata
Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)
Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)
Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)
Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)
Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)