Con il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 sono state adottate disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
Lo stato di emergenza cessa al 31 marzo ma resta alta l’attenzione del Governo rispetto alla diffusione del virus: se da un lato il dispositivo nasce per favorire il rientro nell’ordinario, dall’altro si riconosce la necessità di mantenere fino al 31 dicembre 2022 la capacità necessaria operativa e di pronta reazione in relazione alla quale possono essere adottate ordinanze restrittive, anche agli spostamenti da e per l’estero, così come l’istituzione di un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.
Mascherine (art. 5, comma 8)
Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori sono indossati ad indossare al chiuso le mascherine ma sono sufficienti quelle chirurgiche quali dispositivi di protezione individuale.
Quale pass verde?
L’articolo 6, sesto e ottavo comma, prevede l’obbligo fino al 30 aprile 2022, di esibire, su richiesta, il green pass base, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati. Questo vale anche per l’obbligo vaccinale.
Il lavoro agile (art. 10, comma secondo)
Fino al 30 giugno 2022 è possibile continuare ad applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza della stipulazione degli accordi individuali previsti dalla L. n. 81 del 22 maggio 2017.
Fonte: Arsea srl