Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sul credito di imposta previsto dalla riforma del Terzo settore.
Definite le modalità di accesso al credito di imposta fino al 65 per cento delle donazioni effettuate.
Potranno accedere persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore che hanno presentato un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Arrivano le regole per l’attuazione del social bonus, una delle novità previste dalla riforma del Terzo settore e tra i decreti attesi per il suo completamento. Il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022 relativo al “Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus” è stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2022.
Il “social bonus” è un credito di imposta in favore delle persone fisiche, enti o società che effettuano erogazioni liberali in denaro ad enti del Terzo settore (Ets) che hanno presentato al ministero del Lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Il decreto, inoltre, entra nel merito degli ambiti di applicazione, la misura del credito e la sua fruizione, le modalità di individuazione dei progetti di recupero, i requisiti di partecipazione, l’avvio del procedimento e le modalità di esame dei progetti, gli adempimenti previsti, le spese, i controlli e il monitoraggio.
In particolare, l’agevolazione prevista dall’articolo 81 del dlgs n. 117 del 3 luglio 2017 permette di accedere a un credito d’imposta fino al 65 per cento delle donazioni a sostegno di progetti messi in atto da Enti del Terzo Settore per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata.
Il social bonus è destinato a un’ampia platea di beneficiari e beneficiarie:
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- persone fisiche;
- enti che non svolgono attività commerciali;
- tutte le imprese, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile.
Il decreto attuativo definisce i confini del sistema agevolativo: dalla domanda di valutazione dei progetti di recupero all’utilizzo del social bonus da parte di chi effettua le erogazioni liberali. Vengono chiarite le regole di accesso al credito d’imposta pari al 50 per cento, 65 per cento in caso di persone fisiche, delle donazioni finalizzate a sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata che sono stati assegnati agli Enti del Terzo Settore in via esclusiva per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in modalità non commerciale.
Prima di tutto è bene specificare che la possibilità di beneficiare del social bonus è legata a specifici progetti di recupero che devono essere individuati tramite una procedura a sportello per verificare la sussistenza di una serie di requisiti.
Gli enti interessati presentano domanda per poter far rientrare il progetto di recupero nel sistema di agevolazioni. Le istanze possono essere presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre.
Come si legge nel decreto attuativo, la modulistica sarà definita con un apposito provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Una volta entrati nel circuito previsto dall’articolo 81 del Codice del Terzo Settore gli ETS, titolari dei progetti di recupero ammessi al social bonus, devono comunicare con cadenza trimestrale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il valore delle erogazioni liberali ricevute da enti, imprese, cittadini e cittadine a sostegno degli interventi da realizzare e il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite grazie alle donazioni.
Le somme possono essere utilizzate per i seguenti scopi:
- progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- rilievi, accertamenti, indagini;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
- opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
- impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
- funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).
Coloro che effettuano le erogazioni liberali possono accedere a un credito d’imposta pari al 50 per cento che diventa pari al 65 per cento per le persone fisiche solo in presenza di pagamenti tracciabili. E, inoltre, per ottenere l’agevolazione la causale del pagamento dovrà contenere i seguenti dati:
- il riferimento al social bonus;
- l’indicazione dell’ente del Terzo settore beneficiario;
- l’oggetto dell’erogazione.
L’agevolazione è riconosciuta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d’impresa.
Il valore del social bonus è ripartito in tre quote annuali e il credito d’imposta può essere utilizzato da persone fisiche ed enti non commerciali dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata la donazione mentre i titolari di reddito di impresa hanno la possibilità di utilizzarlo in compensazione dal periodo d’imposta successivo all’erogazione liberale.
Allegato:
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Decreto numero 89 del 23 febbraio 2022. Regolamento concernente le modalità di attuazione del social bonus.
Fonti: Cantiere Terzo Settore
© Foto in copertina di Elisabetta Masi, progetto FIAF-CSVnet “Tanti per tutti. Viaggio nel volontariato italiano”